Il baricentro per determinare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è spostato dalla qualità del soggetto ( che ben può essere un privato od un ente pubblico non economico ) alla natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicché sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti nei confronti di società privata che abbia beneficiato di fondi pubblici nazionali e comunitari nell’ ambito di un programma operativo multiregionale diretto alla promozione dello sviluppo imprenditoriale ed abbia realizzato uno sviamento dalle finalità perseguite dalla pubblica amministrazione così determinando un danno erariale. Pertanto, l’ ordinanza delle S.U. Cass. n. 4511/2006 “ costituisce un ulteriore importante passo del percorso di affermazione della giurisdizione di responsabilità amministrativa in settori un tempo ad essa preclusi e di sempre maggiore interesse ed importanza per i profili sia oggettivi che soggettivi, in relazione alla necessità di un controllo effettivo ed efficace sul corretto uso delle risorse pubbliche trasferite ai settori economici “ ( P.L. Rebecchi, 2006 ). Nella specie, trattavasi di erogazione di risorse da parte dei fondi strutturali e del fondo per il sostegno all’ agricoltura. La società convenuta aveva indebitamente richiesto e di poi ottenuto un finanziamento per realizzare un impianto di innevamento programmato in località turistica ed invece di installare macchinari nuovi , come previsto dal progetto, aveva utilizzato 24 macchine già acquistate in precedenza e di poi simulate come alienate e riacquistate. Operazione resa anche possibile dallo scarso controllo operato dalla banca concessionaria della attività istruttoria relativa alla erogazione del finanziamento ed anch’ essa, per tale ragione, citata in giudizio dalla Procura Contabile. Mentre il Procuratore Generale della Cassazione aveva concluso per l’ affermazione della giurisdizione ordinaria, le Sezioni Unite ritengono la sussistenza di quella contabile sulla scorta del principio che ciò che rileva è la natura del danno e degli scopi perseguiti cosicché, ove il privato, per sue scelte, negativamente incida sul modo di essere del programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione egli è chiamato a partecipare con l’ atto di concessione del contributo e detta incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, egli realizza un danno per l’ ente pubblico di cui deve rispondere innanzi all’ A.G. contabile ( Cass. S.U. nn. 8450/1998-926/1999 ed 11309/1995 ). L’ ordinanza, quindi, conferma da un lato, che fondi nazionali e fondi comunitari in materia di responsabilità amministrativo-contabile si equivalgono, dall’ altro che il corretto utilizzo dei fondi comunitari, oggetto come tale di un sistema di controlli , ivi ricompreso quello della Corte dei Conti ex art. 3 L. n. 20/1994 ( Sezione Centrale Affari Comunitari ed internazionali ) anche in sede di indagini di controllo sulla gestione, involge profili penali il cui esito condiziona fortemente l’ attività recuperatoria.
Se il danno nazionale è sostanzialmente equiparato a danno alla Comunità ( Sez. Giur. Lombardia n. 528/2004 ), deve altresì rilevarsi che la situazione di danno erariale è costituita dalla indebita destinazione di risorse comunitarie a finalità diverse da quelle previste, in modo da vanificare lo scopo della medesima erogazione. Se si ha una concorrente fattispecie penale è ravvisabile una frode comunitaria in senso stretto; in caso contrario, si ha una irregolarità incidente sulle finalità del finanziamento. Precedente eclatante è dato dall’ ordinanza delle Sezioni Unite Civili della Cassazione n. 20132/2002 ( vicenda Unalat ) secondo cui lo sviamento della destinazione stabilita dai regolamenti comunitari in ordine alle risorse relative alle indennità concernenti la produzione di latte bovino costituisce danno pubblico. Di poi si è riaffermata la sussistenza della giurisdizione contabile anche nei confronti del Presidente della Unalat, sempre sulla base dell’ esistenza di rapporto di servizio, in guisa tale da pervenire, anche con riferimento all’ orientamento giurisprudenziale estensivo di cui a Cass. S.U. n. 19667/2003 e n. 3899/2004 ( Sogemi ), all’ assoggettamento alla giurisdizione di responsabilità anche degli amministratori e dipendenti di enti pubblici economici e società i mano pubblica oltrechè degli amministratori e dei dipendenti di strutture private ( società, associazioni e fondazioni ) operanti nell’ ambito di un rapporto di servizio con le amministrazioni pubbliche per l’espletamento dei loro compiti istituzionali .
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento