Cassazione sull’autoriciclaggio: bancarotta per “distrazione” e alert per i soggetti obbligati

Il punto della situazione a cinque anni dall’entrata in vigore dell’art. 648 ter.1 c.p.

Sommario: 1. Premessa – 2. Gli orientamenti del Supremo Collegio – 3. Dettagli della “distrazione” del capitale – 4. Conclusioni

1. Premessa

Una delle condotte più frequenti da parte dell’imprenditore che pianifica nel tempo la consegna delle scritture contabili in Tribunale, in vista di un fallimento programmato, è proprio quello di distrarre il capitale sociale per finalità estranee all’attività d’impresa.
Sul punto è intervenuta, in più riprese, la Suprema Corte di Cassazione che, nell’ambito della sua funzione nomofilattica, ha enucleato una serie di principi che, ben si può dire, fungono da ossatura giurisprudenziale per l’ipotesi criminosa d’autoriciclaggio( ).

2. Gli orientamenti del Supremo Collegio

Sulle forme attuative del delitto in rassegna, nella giurisprudenza della Suprema Corte, non paiono residuare più dubbi di sorta.
«Il delitto di cui all’art. 648-ter.1c.p. pur non essendo a consumazione istantanea, è reato a forma libera e può anche atteggiarsi a reato eventualmente permanente quando il suo autore lo progetti ed esegua con modalità frammentarie e progressive per un tempo più o meno lungo»( ).

Il giudizio di legittimità ha inteso applicare applicato alla fattispecie di autoriciclaggio, il principio costantemente espresso in giurisprudenza con riferimento alla fattispecie di cui all’ 648-bis c.p. secondo cui «qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, e dunque anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato e acceso presso un diverso istituto di credito, assume autonoma rilevanza penale, non potendo essere considerato come post factum non punibile»( ).

Con la sentenza 408902017, i supremi giudici di piazza Cavour hanno confermato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un imprenditore accusato per il reato di autoriciclaggio commesso in qualità di amministratore unico e socio al 95% della A. S.r.l.., di amministratore unico e socio al 5% di B.M. S.r.l.., e di amministratore unico e socio al 1% di A.I. S.r.l..
L’imprenditore in questione, particolarmente ingegnoso nella gestione di complesse operazioni societarie con numerose e articolate operazioni in banca, secondo i giudici della nomofilachia, ha ostacolato o comunque reso difficoltoso l’accertamento circa l’origine delittuosa della provvista.
Il delitto presupposto sarebbe, dunque, quello della bancarotta fraudolenta per distrazione( ).
Il Supremo Collegio, nel caso sottoposto alle sue cure, valutando l’elevata capacità ed attitudine criminale dell’imputato e nel timore di un protrarsi dell’attività criminosa, in luogo degli arresti domiciliari, sia pure con braccialetto elettronico, ha optato per la detenzione in carcere.
L’operata ricostruzione ermeneutica del combinarsi delle due fattispecie delittuose, può oggi darsi per indirizzo consolidato.

3. Dettagli della “distrazione” del capitale

In particolare, nel mirino della polizia giudiziaria era finita la collocazione sul mercato di azioni di una società quotata controllata e la destinazione del “ricavato” alla controllante, trattandosi pertanto di una operazione chiaramente estranea all’oggetto sociale e ad ogni criterio di gestione infragruppo, con l’evidente finalità di svuotare il patrimonio della controllata.

Il reimpiego delle citate somme, sia pure attraverso gli articolati meccanismi infragruppo hanno fatto propendere nella imputazione del delitto di autoriciclaggio, il cui reato presupposto è derivato dalla bancarotta per distrazione.
Nell’ultimo lustro giudiziario ipotesi di tal fatta non sono state punte ed episodiche.
Un anno e mezzo fa circa, si era presentato in un’area dell’Italia nord occidentale un imprenditore – asseritamente esperto in management aziendale – come l’uomo in grado di salvare, con le sue capacità imprenditoriali e i suoi progetti innovativi, un prestigioso marchio – che rischiava di sparire per una difficile situazione finanziaria.
Il rampante manager è stato arrestato dalla Guardia di Finanza per bancarotta fraudolenta pre-fallimentare e autoriciclaggio.

Insieme a lui sono state sottoposte ad indagini, con le stesse ipotesi di reato, altre quattro persone. La notizia del fatto( ) embrica cronaca e diritto, rivelandosi funzionale a cogliere le esatte dimensioni del fenomeno criminale qui indagato.
L’arresto dell’imprenditore è arrivato il giorno dopo la terza richiesta di fallimento della società di riferimento in parola, presentata dalla Procura della Repubblica competente per territorio, su istanza di due gruppi di soci e di alcuni fornitori.

I legali della ditta collettiva hanno chiesto un rinvio dell’udienza, per poter pagare i soci alla prossima assemblea. Ma dopo quanto accaduto il futuro della società è apparso da subito ai più ad elevato rischio di crisi d’impresa.
Secondo gli accertamenti della Guardia di Finanza «l’amministratore delegato della società, come rilevato anche dal collegio sindacale, si sarebbe appropriato di ingenti somme sottraendole alle scarse risorse finanziarie della società, peraltro già interessata da procedimenti prefallimentari».

«Il meccanismo scoperto – proseguono le Fiamme Gialle -, si basava sulla simulazione di acquisti di generi merceologici di produzione della società che si sono poi rilevati essere inesistenti o aver cessato da tempo la propria attività. Tali acquisti venivano pagati mediante bonifici bancari che, in uscita dai conti correnti della Spa, venivano accreditati sui conti correnti degli altri indagati. Costoro, dopo aver trattenuto una percentuale sulla somma ricevuta, trasferivano la rimanente parte sul conto corrente dell’imprenditoremanager. A questo punto l’amministratore delegato, per dissimulare la provenienza fraudolenta delle somme, le riciclava trasferendole sui conti correnti dell’altra società di riferimento facente capo allo stesso consentendole così di avere la provvista finanziaria per provvedere all’aumento (parziale) di capitale della Spa originaria».

«Le indagini – conclude la Guardia di Finanza – hanno consentito di scoprire uno dei primi casi della nuova condotta delittuosa dell’autoriciclaggio, grazie alla quale è possibile sanzionare penalmente anche l’autore del reato presupposto laddove ponga in essere condotte tese a ostacolare la provenienza delittuosa del denaro».

4. Conclusioni

Emerge con nitore, da quanto si è venuto dicendo nelle note su rassegnate, tutta la potenzialità applicativa della fattispecie criminosa elaborata dal legislatore un quinquennio fa( ). Emerge altresì, altrettanto nitidamente, la valenza operativa e concettuale rivestita dalla combinazione della fattispecie con quelle preposte alla tutela penale dell’economia con particolare riferimento alle ipotesi delittuose in tema di bancarotta nelle sue articolate forme di manifestazione fenomenica ed empirica contemplate dalla vigente legislazione penale.
Resta vieppiù confermata l’ipotesi di lavoro che chi scrive( ) aveva prefigurato circa la massima efficacia espansiva del delitto di neo conio “autoriciclaggio” nell’ambito delle fattispecie incriminatrici preposte ad inibire il parassitario arricchimento per il tramite dell’iniquo consolidamento, previa perpetrazione, d’una precedente azione criminale.

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