Deroghe al modello generale della responsabilità da inadempimento
Il modello generale della responsabilità da inadempimento è, come noto, di tipo soggettivo, cioè fondato sulla colpa.
Nonostante l’art. 1218 c.c. appaia delineare un modello di responsabilità di tipo oggettivo (laddove dispone che “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”) la norma deve essere letta in maniera necessariamente combinata con l’art. 1176 c.c. In base all’art. 1176 c.c., infatti, “nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”.
La lettura combinata dell’art. 1176 c.c. e 1218 c.c. consente, dunque, di pervenire ad un modello generale di responsabilità da inadempimento di tipo soggettivo, che ricorre in presenza di una condotta non diligente alla stregua dell’art. 1176 c.c. L’impossibilità della prestazione cui fa riferimento l’art. 1218 c.c. va dunque intesa (non come oggettiva impossibilità ad adempiere, bensì) come impedimento non prevedibile o non superabile con la diligenza richiesta dall’art. 1176 c.c.
Nell’ordinamento, tuttavia, non mancano modelli di responsabilità da inadempimento di tipo oggettivo o comunque aggravato.
Così è in relazione all’inadempimento alle obbligazioni pecuniarie e alle obbligazioni generiche: l’obbligazione di pagamento di una somma di denaro o di cose non determinate del genere non può mai diventare oggettivamente impossibile (genus numquam perit).
Ciò avviene anche nell’ipotesi prevista dall’art. 1228 c.c. (responsabilità per il fatto degli ausiliari), in base al quale “salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro”.
Ipotesi normative assimilabili a casi responsabilità oggettiva potrebbero altresì essere rilevati nella materia delle garanzie per i vizi e per l’evizione del bene compravenduto. Come noto, la sussistenza della garanzia per vizi e per l’evizione sono effetti naturali del contratto di compravendita, nel senso che occorre una espressa previsione contrattuale per far sì che la suddetta garanzia non operi o sia limitata.
Tali garanzie fanno sorgere obbligazioni pecuniarie che prescindono dalla colpa del venditore. In base all’art. 1483 c.c., infatti, nel caso di evizione totale del bene compravenduto sorge un’obbligazione risarcitoria del venditore che prescinde dalla colpa. Discorso analogo può essere svolto con riferimento all’azione redibitoria ed estimatoria nel caso di vizi della cosa tali da renderla da rendere inidonea all’uso o da diminuirne il valore.
È inoltre ravvisabile un modello di responsabilità aggravata, che si pone a metà strada tra la responsabilità soggettiva e quella oggettiva e che pone sul debitore un onere della prova più gravoso affinché possa andare esente da responsabilità.
È quanto avviene in alcuni casi di responsabilità ex recepto, allorché l’obbligazione di custodire sia principale (e non accessoria, come nel caso previsto dall’art. 1177) e il custode sia dotato di particolari qualità professionali.
Così è anche nel caso del deposito in albergo ex art. 1785 c.c. In base a quest’ultima norma l’albergatore si libera soltanto nelle tre ipotesi previste dall’art. 1785 c.c.: “L’albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano dovuti: 1) al cliente, alle persone che l’accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita; 2) a forza maggiore; 3) alla natura della cosa”.
Del pari, nel caso di deposito nei magazzini generali, l’art. 1787 c.c. prevede che “i magazzini generali sono responsabili della conservazione delle merci depositate, a meno che si provi che la perdita, il calo o l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di esse o dell’imballaggio”.
Una disciplina analoga è poi prevista con riferimento alla responsabilità della banca servizio delle cassette di sicurezza ex art. 1839 cod. civ.
Cassette di sicurezza e responsabilità della banca
In particolare, in base all’art. 1839 c.c. “Nel servizio di cassette di sicurezza la banca risponde verso l’utente per l’idoneità e la custodia dei e per l’integrità della cassetta, salvo il caso fortuito”.
Cass. n. 28835/2011 è intervenuta con riferimento alla responsabilità della banca nel caso di furto.
Essa ha innanzitutto escluso che la sottrazione dei beni custoditi nella cassetta di sicurezza a seguito di furto integri il caso fortuito. Il furto rappresenta, infatti, un evento prevedibile, in considerazione della natura della prestazione dedotta in contratto.
In secondo luogo, la Corte ha precisato che la clausola limitativa della responsabilità della banca in relazione al valore delle case custodite integra un patto che si riflette sull’ammontare del debito risarcitorio e non sull’oggetto del contratto. Pertanto, tale patto è soggetto alla disciplina dell’art. 1229 c.c., che ne commina la nullità ove si escluda la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave (” è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave. E’ nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico”).
In terzo luogo, in presenza di una clausola limitativa della responsabilità ex art. 1229 c.c., la distribuzione dell’onere della prova non trova ragione di essere prospettata in termini diversi rispetto alla disciplina di cui all’art. 1218 c.c..
In particolare, secondo la corretta ripartizione dell’onere di cui all’art. 2697 c.c., spetta alla banca chiarire le ragioni per le quali il furto è stato possibile nonostante le misure di sicurezza previste e di provare che si tratta di ragioni escludenti una sua condotta gravemente colposa.
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