Sull’applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., come novellato dalla riforma penale Cartabia, in ragione della relativa natura sostanziale, risulta deducibile per la prima volta anche nel giudizio di legittimità, ove non proponibile in precedenza, e la stessa Corte di Cassazione, se ravvisi la sussistenza dell’esimente, può dichiararla ex officio ex art. 609, c. 2, c.p.p., pure in ipotesi di ricorso inammissibile. Lo ha stabilito la IV Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sentenza n. 9466 depositata il 07 marzo 2023).
Indice
- 1. u003cstrongu003eLa novella dell’art. 131 bis c.p.u003c/strongu003e
- 2. u003cstrongu003eL’entrata in vigore della disciplinau003c/strongu003e
- 3. u003cstrongu003eL’applicabilità ai fatti commessi prima della vigenza della riformau003c/strongu003e
- 4. La rilevabilità ex officio dalla Corte di Cassazione
1. La novella dell’art. 131 bis c.p.
L’articolo 131 bis del codice penale è stato modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), del decreto legislativo n. 150 del 2022, che ha previsto l’applicabilità generalizzata dell’istituto a tutti i reati puniti con pena minima pari o inferiore a due anni. Per l’effetto, ha precisato la IV Sezione Penale della Corte di Cassazione, è caduto ogni riferimento al limite massimo della pena edittale. Ferme rimanendo le eccezioni previste dalla norma, il nuovo istituto, secondo quanto esplicitato dalla Corte di legittimità nella sentenza n. 9466/23, potrà trovare applicazione rispetto a un numero più ampio di reati, tra i quali, ad esempio, i furti aggravati, i quali, in ampia parte, risultano oggi diventati punibili a querela sempre a opera della medesima riforma e, tra le novità, con specifico riferimento ai parametri di valutazione, è stata segnalata anche quella che consente al giudice di considerare la condotta susseguente al reato.
2. L’entrata in vigore della disciplina
Per il disposto dell’articolo 6 del decreto-legge numero 162 del 2022, la norma novellata è entrata in vigore il 30 dicembre 2022. In ordine alla natura della norma in esame soccorre il diritto vivente: la Cassazione ha infatti spiegato che l’istituto presenta natura sostanziale e risulta applicabile per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo numero 28 del 2015, pure ai procedimenti pendenti innanzi alla Corte di Cassazione e, solo per questi ultimi, la relativa questione, in applicazione degli articoli 2, comma 4, codice penale, e 129 codice procedura penale, risulta deducibile e rilevabile d’ufficio ex articolo 6, comma 2, codice di rito penale, anche in ipotesi di ricorso inammissibile (Sezioni Unite, n. 13681/2016).
3. L’applicabilità ai fatti commessi prima della vigenza della riforma
Dalle premesse della Corte consegue, pertanto, che la norma, nella versione novellata, troverà operatività anche ai fatti di reato posti in essere prima dell’entrata in vigore della riforma penale, in ossequio alla regola generale statuita all’articolo 2, comma 4, del codice penale, siccome legge più favorevole rispetto a quella previgente.
4. La rilevabilità ex officio dalla Corte di Cassazione
La questione relativa, per l’effetto, se non proponibile attraverso il gravame ovvero nel corso del giudizio di secondo grado, sarà deducibile e rilevabile d’ufficio ai sensi dell’articolo 609, comma 2, codice di rito penale e, ove la Corte di Cassazione ne riconosca la sussistenza, potrà dichiararla anche l’ufficio ai sensi dell’articolo 129, comma 1, codice di rito penale, annullando senza rinvio la sentenza impugnata a norma dell’articolo 620, comma 1, lettera i), codice di rito penale (Sezioni Unite, n. 13681/2016).
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