Controversie per ritardato pagamento delle prestazioni previdenziali dal 4 luglio scorso passate alla competenza per materia del giudice di pace in luogo del giudice del lavoro.
E’ una delle novità introdotte dalla recente riforma del codice processualcivile nell’ottica dell’accelerazione dei tempi di giustizia.
Ciò, però, induce a fare queste brevi ma utili riflessioni .
Anzitutto occorre dire che se la novella voleva conseguire l’effetto deflattivo dell’intero carico del processo del lavoro esso non si realizza per l’esiguo numero delle suddette cause previdenziali a fronte dal numero assai rilevante rappresentato dalle altre cause per prestazioni previdenziali, che ingolfano il processo del lavoro per il 50% della consistente entità .
Se invece lo spostamento è stato concepito come iniziale passo per la globale devoluzione delle cause per prestazioni previdenziali /assistenziali al GdP in luogo dell’attuale giudice del lavoro allora la novella risulta avere posto il primo importante tassello nella prospettiva della riforma globale in direzione,però, di due nuovi giudici a seconda che le cause previdenziali riguardano i contributi e le prestazioni .
Sotto quest’ultimo aspetto non c’è che da devolvere coerentemente e rapidamente tutte le cause relative alle prestazioni previdenziali/assistenziali alla competenza per materia del GdP, il quale appare deputato al nuovo ruolo in considerazione dell’attuale reclutamento dei giudici di pace nella categoria degli avvocati .
Ciò del resto è coerente con la semplificazione della funzione difensiva che in 1° grado può essere svolta dai funzionari dell’Ente previdenziale analogamente a quanto previsto in ogni grado di merito del contenzioso tributario, come a seguire .
Sul versante contributivo però c’è da spostare la competenza verso il giudice dei tributi, che ha una competenza generale in ordine ai tributi di ogni genere e specie e comunque denominati precisandosi che serve una legge per sottrarre un tributo alla detta competenza e non per l’attribuzione che è automatica .
I contributi obbligatori , al di là del nome , sono sostanzialmente tributi secondo la dottrina dominante per la carenza della corrispettività rispetto alle prestazioni .
Tale concezione è condivisa sostanzialmente dalla giurisprudenza di legittimità e da quella di merito che però si arrestano di fronte ai vigenti dati normativi speciali , esistendo una situazione ibrida nel senso che per un verso c’è la risalente norma processualcivile del r.d.1443/1940 che sottrae al giudice dei tributi le cause contributive e per altro verso c’è la recente novella 248/2006 che ha devoluto al giudice dei tributi le controversie per fermo d’auto e per l’iscrizione ipotecaria nel caso di impagamento di cartelle esattoriali portatrici di crediti tributari , comprensivi per quanto detto dei contributi .
Stante questa ibrida situazione che contraddice il principio dell’unità della disciplina giuridica apparirebbe coerente e razionale realizzare il completo spostamento della competenza delle cause per contributi e per prestazioni previdenziali verso i due suddetti giudici , realizzandosi <ipso facto> l’importante effetto deflattivo del processo del lavoro per il dimezzamento del carico complessivo e per il conseguente venire meno degli attuali lunghi tempi di attesa con il duplice ulteriore risultato di appagare rapidamente la domanda di giustizia dei cittadini e di evitare allo Stato di risarcire loro i danni connessi all’irragionevole lunga durata del processo , che è la negazione deplorevole del principio costituzionale del c.d. giusto processo.
Osvaldo Papa
Presidente Sezione Toscana Associazione Magistrati Tributari
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