Il Tar Sicilia, Sezione Terza di Palermo, con la sentenza numero 5620 del 17 novembre 2005 si occupa, ancora una volta, del problema dell?intestazione della cauzione provvisoria in caso di Ati.
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L?adito giudice amministrativo, richiamando l?ultimo parere emesso dal Consiglio di Stato (in Adunanza Plenaria, decisione numero 8 del 4 ottobre 2005***), giunge alla conclusione che ? doverosa l?esclusione di un?Ati la cui cauzione provvisoria sia intestata alla sola capogruppo senza che vengano menzionate, quali contraenti, le altre partecipanti all?Ati.
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Infatti:
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< il soggetto garantito non ?
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Ci preme aggiungere due nostre considerazioni:
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????????? il fatto di intestare la cauzione provvisoria non soltanto alla capogruppo ma a tutte le partecipanti all?Ati (senza che peraltro sia necessaria la firma di queste ultime) significa far conoscere al garante quali solo le Imprese il cui possesso dei? requisiti di ordine generale (cd morali) sono ?coperti? dalla fideiussione
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????????? il problema non sussiste sulla cauzione definitiva in quanto l?Ati, in caso di aggiudicazione, acquista una sua personalit? giuridica e quindi diventa l?intestataria della garanzia (cos? anche per la rata di saldo di cui all?articolo 28 della Merloni)
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a cura di Sonia LAZZINI
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qui la sentenza
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