FATTURA
La fatturazione IVA è regolata dall’art.21 del D.P.R. 633/72. Distingue ogni singola operazione.
E’ considerata emessa all’atto della sua consegna o spedizione al cessionario. Segue un ordine numerico e cronologico progressivo.
Deve tassativamente contenere le seguenti indicazioni (in caso contrario è possibile che gli Organi preposti al controllo sollevino eccezioni formali e sostanziali):
descrizione dei soggetti tra i quali viene effettuata l’operazione (denominazione, sede legale, p.Iva o in mancanza codice fiscale);
natura, quantità e qualità dei beni e/o servizi oggetto dell’operazione;
corrispettivo dell’operazione stessa;
eventuali sconti e/o abbuoni;
indicazione dell’aliquota iva (se operazione imponibile) cui si assoggetta il corrispettivo.
La fattura si emette in duplice esemplare dal soggetto cedente al momento dell’effettuazione dell’operazione. Vi sono deroghe all’obbligatorietà dell’emissione della fattura, tra cui:
i commercianti al minuto (emettono generalmente scontrino);
le prestazioni alberghiere (emettono ricevuta);
le agenzie di viaggio.
i rivenditori ambulanti di rottami.
Attenzione: la condizione di esonero opera a condizione che il cessionario / committente non richieda la fattura.
In particolari casi è posto in capo al cessionario /committente l’obbligo di emettere fattura, che in tal caso assumerà la denominazione di autofattura. Formalmente è una fattura a tutti gli effetti, sempre regolata dalle norme ex art.21 Dpr 633/72, ma è obbligatoria quando:
Non si riceve fattura entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione;
Si riceve una fattura irregolare (ad esempio emessa come non imponibile ed invece assoggettabile ad imposta);
Si acquista da produttori agricoli in regime di esonero;
A fronte di prestazioni , territorialmente effettuate nello Stato ex art.7 Dpr 633/72, da soggetti non residenti (cioè che non hanno la sede legale in Italia, né hanno provveduto a nominare un rappresentante fiscale nel nostro Paese);
Quando i beni acquistati nella sfera dell’impresa professionale, passano al godimento personale dello stesso (autoconsumo).
Si emette in duplice esemplare, l’iva relativa deve essere versata entro 30 gg. dal quarto mese e deve essere annotata nel registro Iva acquisti. In caso di mancata emissione di autofattura o di omessa regolarizzazione di fatture ricevute, il cessionario ai sensi dell’art.6, comma 8 del Dlgs 471/97 è responsabile di tale violazione ed è punito con la sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta non regolarizzata.
Nei casi in cui, a richiesta del cliente, viene emessa la fattura, per una prestazione ove normalmente viene emessa la ricevuta fiscale, detta fattura prende il nome di fattura – ricevuta fiscale. Conterrà tutti gli elementi previsti dall’art.21 del Dpr 633/72 e, a differenza della semplice ricevuta fiscale, conterrà i dati relativi all’imponibile e all’imposta relativa (in pratica è una ricevuta fiscale con lo scorporo del corrispettivo pagato). Particolare importante, la numerazione delle stesse deve essere apposta dal soggetto emittente e non può essere sostitutiva della numerazione impressa dalla tipografia (Dm 2.7.1980).
Quando con una singola fattura si comprendono più beni ad aliquote diverse, le stesse vanno indicate distintamente per ciascuna aliquota.
Qualora invece, sono indicati in fattura beni e/o servizi non assoggettabili ad Iva, deve sempre essere indicato il titolo di non imponibilità o di esenzione (Cir. Min. 22.5.1981, n.18).
Non è soggetta ad imposta di bollo la fattura per operazioni non imponibili; al contrario lo è per le fatture esenti e/o escluse.
Gli esercenti arti e professioni possono emettere una notula, a bollettario madre e figlia, con le indicazioni previste dall’art.21 del Dpr 633/72, e con l’espressa dicitura che la presente non costituisce fattura, fino a quando la prestazione non viene ottemperata dal cliente. In quel momento, verrà emessa la fattura vera e propria.
Acconto e caparra confirmatoria.
Gli acconti vanno sempre fatturati al momento del pagamento parziale limitatamente all’importo pagato (Cass. N.6010 del 12.11.81, Ris. Min. 29.11.1974, n.504195). La fattura di saldo sarà emessa per l’intero importo della transazione, e a dedurre, sempre in fattura, gli acconti precedentemente fatturati. Diverso il caso delle somme versate a titolo di caparra. Infatti, la stessa costituisce, a norma dell’art.1385 C.C., somma versata non come anticipazione sul prezzo di vendita, bensì come eventuale risarcimento del danno in caso di inadempienza contrattuale. Ovviamente, l’importo imputato a titolo di caparra, deve essere espressamente indicato nel contratto. La caparra, esula dalla sfera di applicazione dell’imposta, soltanto se non viene considerata quale anticipazione di prezzo; in tal caso, è un acconto a tutti gli effetti e pertanto soggiace a fatturazione (valga per tutti la Ris. Min. 19.05.1977, n.411673).
Fatturazione differita.
E’ consentita per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione.
A decorrere dall’1.10.1997, va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione. Va registrata entro lo stesso termine ma con riferimento al mese di consegna o spedizione. Deve contenere anche l’indicazione della data e del numero dei documenti stessi.
Fatture per operazioni inesistenti.
Qualora venga emessa fattura per operazioni totalmente o parzialmente inesistenti (cd fatture gonfiate), l’art.21, comma 7 del Dpr 633/72, statuisce che l’imposta è dovuta per l’intero ammontare o per quello corrispondente alla maggiorazione inesistente. L’imposta di cui alle fatture predette non è ovviamente detraibile.
REGISTRAZIONE DELLE FATTURE (art.23 Dpr 633/72)
Si deve provvedere alla registrazione delle fatture nell’ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione. Entro:
15 giorni dalla data di emissione
la fine del mese in cui sono state emesse, relativamente alle fatture differite
la fine del mese successivo, per fatture emesse da sedi secondarie che non provvedono direttamente.
60 giorni per le registrazioni con macchine elettrocontabili decorrenti dalla data di emissione delle fatture (Cir. Min. n.503028 del 16.09.1975).
SCONTRINO FISCALE
E’ stato istituito dalla Legge n.18 del 26.01.1983.
E’ obbligatorio per tutte quelle operazioni per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura, se il cliente non la richiede (art.12, c.1 Legge 413/91).
E’ previsto per le cessioni di beni in locali aperti al pubblico o in spacci interni, nonché per le somministrazioni in pubblici esercizi di alimenti e bevande (qualora non soggette a ricevuta fiscale).
Lo scontrino fiscale, deve obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:
ditta, denominazione o ragione sociale dell’emittente;
numero di partita IVA;
dati contabili;
data, ora di emissione e numero progressivo;
logotipo fiscale, numero di matricola del misuratore fiscale.
Lo scontrino deve essere consegnato unitamente ai beni ceduti. Per i cosiddetti scontrini interni, gli stessi devono riportare la dicitura “non valido ai fini fiscali”. Lo scontrino, che deve essere emesso attraverso l’uso esclusivo di apparecchi misuratori fiscali, deve essere emesso al momento del pagamento del corrispettivo ovvero al momento della consegna del bene o dell’ultimazione della prestazione se tali eventi si verificano anteriormente al pagamento. Non è più obbligatorio l’emissione dello scontrino qualora venga richiesta fattura (dal 20.2.97). Le cessioni gratuite (compreso l’autoconsumo) sono soggette all’emissione dello scontrino fiscale con l’indicazione del prezzo al valore normale dei beni. Sono escluse le cessioni dei beni in omaggio con valore unitario non superiore a £. 50.000 che non rientrano nell’oggetto dell’attività propria dell’impresa e la cessione dei beni per i quali non è stata detratta l’iva (sarà emessa in tale ultimo caso fattura esente con l’indicazione che trattasi di fattura ex art.10, comma 27 quinquies del Dpr 633/72).
Per i beni in visione o in prova, lo scontrino va emesso solo al momento della cessione definitiva, vale a dire al pagamento del corrispettivo.
Nel caso di vendite rateali, lo scontrino deve essere emesso al momento della stipula del contratto, quindi alla cessione del bene, per l’intero corrispettivo. Ovviamente, per i successivi pagamenti non saranno emessi scontrini.
Misuratore fiscale
Il modello di misuratore fiscale deve essere preventivamente autorizzato dal Ministero delle Finanze. Avvenuta l’installazione, il contribuente deve darne comunicazione, entro il giorno successivo a quello dell’installazione, mediante apposita dichiarazione in carta libera e in duplice esemplare, all’ufficio Iva competente. Detta comunicazione deve contenere tutti i dati identificativi dell’apparecchio nonché l’ubicazione dell’esercizio dove lo stesso è installato. Ogni misuratore è identificato da un numero seriale, riportato sul cosiddetto libretto di dotazione. Una sorta di carta d’identità dello stesso, nel quale sono riportati tutti gli eventuali interventi a cui è stato sottoposto. La manutenzione dell’apparecchio deve essere garantita, almeno una volta l’anno, dall’impresa cedente che provvede all’annotazione dell’intervento nel libretto di dotazione.
Mancato o irregolare funzionamento
In tali casi, l’esercente deve darne tempestiva notizia alla ditta manutentrice, annotando la data e l’ora della richiesta sul libretto di dotazione. Fino a quando non sia ultimato l’intervento, deve provvedere ad annotare i corrispettivi percepiti nell’apposito registro. Il totale giornaliero, sommato allo scontrino di chiusura giornaliero del registratore di cassa, va annotato sul registro dei corrispettivi ex art.24 Dpr 633/72.
RICEVUTA FISCALE
E’ alternativa allo scontrino fiscale, indipendentemente dall’esercizio dell’apposita opzione. E’ demandato ai contribuenti l’individuazione dello strumento ritento più adatto all’organizzazione e alle caratteristiche dell’azienda. L’art.2 del DM 30.3.92, stabilisce quali devono essere le caratteristiche che distinguono la ricevuta fiscale:
ditta, denominazione e ragione sociale, nome e cognome se persona fisica, domicilio fiscale o sede legale, numero di partita Iva dell’emittente;
natura, quantità, qualità dei beni e servizi oggetto dell’operazione;
ammontare dei corrispettivi lordo Iva.
La Cir. Min. 15 del 23.7.93, permette di non indicare il domicilio fiscale dell’emittente, qualora sia indicato correttamente il numero di partita Iva.
Lo stesso decreto ministeriale, autorizza i soggetti emittenti, ad utilizzare dall’1.1.93, il modello di ricevuta fiscale unificata, vale a dire una ricevuta fiscale che, a richiesta del cliente, contiene i dati salienti dell’art.21 Dpr 633 /72 per diventare fattura a tutti gli effetti.
La ricevuta fiscale deve essere emessa per ciascuna operazione in duplice esemplare, una copia deve essere consegnata al cliente. La ricevuta fiscale o la fattura – ricevuta va rilasciata all’atto di ultimazione della prestazione, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia stato pagato in tutto o in parte.
Per ogni acconto incassato deve necessariamente essere rilasciata la relativa ricevuta fiscale. In caso di pagamento parziale, deve esserne fatta menzione sul documento stesso, registrando sui corrispettivi solo l’importo incassato. La ricevuta fiscale emessa a saldo conterrà gli estremi della precedente. Ai fini della deducibilità Irpef, la ricevuta deve contenere i dati identificativi del cliente. E’ sufficiente anche la sola indicazione del codice fiscale (Cir. Min. 97 del 4.4.97).
Operazioni non soggette all’obbligo di certificazione (ex art.2 del Dpr 696/96).
Cessioni di tabacchi ed altri beni dell’Ente Tabacchi Italiani;
Cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli;
Cessioni di quotidiani, periodici, supporti integrativi;
Cessioni e prestazioni effettuate tramite apparecchi automatici;
Attività spettacolistiche per i corrispettivi certificati dal biglietto d’ingresso;
Prestazioni di barbieri, parrucchieri, sarti e calzolai quando sono effettuate in caserme, ospedali, in base ad apposite convenzioni con Amministrazioni Pubbliche;
Le prestazioni di riparazioni di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti.
Prestazioni di riparazione biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di dipendenti;
Somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie, cinema e simili in occasione di manifestazioni in genere.
DOCUMENTO DI TRASPORTO
A seguito della soppressione della bolla d’accompagnamento, che rimane tuttora in vigore per alcune categorie di beni ( tabacchi, fiammiferi, prodotti sottoposti al regime delle accise…) nonché per esaurimento giacenze (ancorché non valide ai fini fiscali), è stato introdotto il nuovo documento di trasporto che dovrà contenere l’indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale vettore, nonché descrizione della natura, quantità e qualità dei beni. Non è più obbligatorio registrarlo nell’apposito registro già previsto per le bolle.
Modalità: va spedito nel giorno in cui è iniziato il trasporto dei beni; accompagna i documenti durante il trasporto dal luogo di origine a quello di destinazione. Nel d.d.t. dovrà essere espressamente indicata la causale del trasporto. Lo stesso deve essere conservato a norma dell’art.39 del Dpr 633/72. Può non essere emesso se la merce viaggia scortata da idoneo documento fiscale.
REGISTRAZIONE DEI CORRISPETTIVI (ART.24 Dpr 633/72)
La registrazione dei corrispettivi va operata distintamente con riferimento sia all’aliquota applicabile, all’ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni non imponibili, alle cessioni ai viaggiatori stranieri (art.38 quater decreto Iva) e alle operazioni esenti.
Deve provvedersi alla loro registrazione con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo. Entro il mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione dei corrispettivi realizzati da sedi secondarie, o altre dipendenze che non vi provvedono direttamente.
VENTILAZIONE DEI CORRISPETTIVI (DM 24.2.1973)
Riguarda esclusivamente i commercianti al minuto di prodotti alimentari e dietetici, igiene personale, prodotti farmaceutici.
Presuppone la vendita di beni soggetti ad aliquote Iva differenti. Comporta la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili senza distinzione di aliquote. Comporta la ripartizione dell’ammontare dei corrispettivi ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote proporzionalmente agli acquisti dei beni destinati alla vendita. Condizione necessaria: gli acquisti diversi dai beni destinati alla rivendita non devono superare il 50% del monte acquisti totale.
Esempio:
Acquisti di beni destinati alla rivendita complessivi £. 1.000.000
di cui £. 200.000 al 4%
£. 300.000 al 10%
£. 500.000 al 20%
totale £. 1.000.000
200.000 x 100 = 20% 300.000 x 100 = 30% 500.000 x 100 = 50%
1.000.000 1.000.000 1.000.000
le percentuali determinate (incidenza) si applicano alla globalità dei corrispettivi registrati nel mese o nel trimestre.
Ad esempio, a fronte di corrispettivi, lordo iva, conseguiti per £. 10.000.000, si ha:
Aliquota 4% £. 2.000.000
Aliquota 10 % £. 3.000.000
Aliquota 20% £. 5.000.000
Procedere successivamente allo scorporo dell’Iva. Ottenuta l’iva complessiva, da questa si detrae l’iva degli acquisti registrati nel periodo (anche quella dei servizi). Verificare se a debito o credito.
Attenzione: il procedimento indicato è valido solo ed esclusivamente per il primo mese o trimestre di riferimento. Nei periodi successivi, agli acquisti dei beni destinati alla rivendita del periodo, si devono sommare quelli registrati nel periodo precedente.
Per l’Iva annuale la stessa deve essere ventilata con tutti gli acquisti di prodotti destinati alla rivendita con tutti i corrispettivi incassati nell’anno solare.
LIQUIDAZIONI (ARTT.27 – 33 Dpr 633/72)
Sono obbligati tutti i soggetti titolari di partita Iva, ancorché non effettuino operazioni imponibili ed esenti sempre che non abbiano optato per la dispensa degli adempimenti. Esclusi i soggetti in regime forfetario.
Termine per il versamento scaturente dalle liquidazioni:
Contribuenti mensili: entro il giorno 16 del mese successivo, sulla scorta dei documenti di acquisto di cui sono in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nel mese. La somma è pari alla differenza tra l’ammontare dell’imposta esigibile nel mese precedente, come da annotazioni, e quello dell’imposta risultante dal registro degli acquisti. L’art.2 del Dlgs 422/98 sancisce che se detto termine cade di Sabato, il versamento è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Contribuenti trimestrali: i soggetti interessati procedono alla liquidazione ed al versamento dell’imposta entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre. Dall’1.1.2001 alle somme dovute, per effetto dell’art.31, c.3 della Legge 23.12.2000, n.388 si applica la maggiorazione dell’1% ( prima 1,5%) quale interessi dovuti dai contribuenti minori.
Il contribuente deve calcolare l’imposta in apposita sezione del registro delle fatture emesse o del registro dei corrispettivi. Si precisa che permane l’obbligo di effettuare le annotazioni delle liquidazioni periodiche nei registri Iva anche a seguito delle dichiarazioni periodiche. La Cir. Min. 328/97 ha comunque sancito che le annotazioni periodiche possono essere effettuate in qualsiasi registro Iva tenuto dal contribuente.
Utilizzo credito:
Il credito risultante dalla dichiarazione annuale può essere utilizzato, ove non chiesto il rimborso per:
diminuire il debito d’Iva dovuta nel mese seguente (oppure in quelli ancora successivi) sempre che non sia stato chiesto il rimborso;
Compensare, per i soggetti che ne sono ammessi, le altre imposte dovute e contributi;
Compensare le imposte dovute in base alla dichiarazione unificata.
Il credito delle liquidazioni periodiche deve essere esclusivamente utilizzato nelle successive liquidazioni.
I contribuenti interessati possono effettuare, in alternativa alla richiesta di rimborso, la compensazione del credito o di parte di esso, con altri tributi e contributi, a decorrere dal primo giorno successivo al trimestre di riferimento. Nel mod. F24 si utilizzeranno i seguenti codici: 6036, 6037 e 6038 per compensazioni rispettivamente del 1°, 2° e 3° trimestre.
VERSAMENTI (DLGS 241/97, DLGS 422/98)
Per i periodici vedere prospetto liquidazioni.
Il versamento annuale va eseguito entro il 16.3. Il versamento scaturente dalla dichiarazione unificata coincide con quello delle imposte dirette; in caso di rateazione le somme si maggiorano dello 0,40% per ciascun mese o frazione di mese successivo a tale data (art.7, c.1 Dpr 542/99), non si può comunque rateizzare oltre il mese di Novembre.
Il contribuente ha l’obbligo di annotare sul registro gli estremi della relativa attestazione. Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo è computato in detrazione nel mese (o trimestre successivo).
Le somme dovute si versano ( o si compensano) con il modello unificato di pagamento F24. Il mod F23 si utilizza solo per alcuni codici tributo di competenza dell’ufficio registro.
Il mod.F24 va presentato anche se il saldo finale è uguale a zero presso una banca convenzionata, gli sportelli postali o il concessionario della riscossione territorialmente competente. ATTENZIONE: dall’1.5.98 per effetto dell’art.1, comma 4 del Dlgs 100/98, qualora l’importo non superi il limite di £. 50.000, il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese (o trimestre) successivo.
COMPENSAZIONE (DLGS 241/97)
Permette di eseguire versamenti unitari imposte, contributi Inps e di altre somme dovute a favore dello Stato, Regioni ed Enti previdenziali, mediante compensazioni dei crediti dello stesso periodo. (E’ possibile pagare le somme dovute a seguito di accertamento con la compensazione del credito Iva annuale. L’unico tributo non compensabile è rappresentato dal codice 9400, diritti di notifica). La compensazione va eseguita entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. Dall’1.1.2001, per ciascun periodo d’imposta il limite massimo compensabile è pari a 1 miliardo (art.34, comma 1 Legge 388/2000).
RIMBORSI ANNUALI E INFRANNUALI
Dal 1.1.98 tutte le richieste di rimborso vanno presentate al concessionario della riscossione, a partire dal 1 febbraio, mediante presentazione del modello VR, fino alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione annuale Iva in forma autonoma (31.5) o quella unificata (30.6).
A garanzia del rimborso deve essere contestualmente presentata una fidejussione (nuovo modello che contiene novità) emessa da “società solvibile nei confronti dell’Erario”, intestata all’Ufficio delle Entrate oppure se non èstato ancora attivato, all’Ufficio Iva. La stessa copre sia le sanzioni in caso di indebito rimborso sia i crediti vantati dall’Amministrazione nei confronti del contraente. La stessa ha efficacia dalla data di esecuzione del rimborso fino al 31.12 del quarto anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione interessata dal rimborso. In caso di accertamento dell’Ufficio Entrate o Iva, gli stessi devono essere notificati entro il periodo di copertura della fidejussione stessa.
Presupposti per la richiesta di rimborso:
L’importo del credito (anche sommando quello portato in detrazione dalla dichiarazione precedente) deve essere superiore a £. 5.000.000;
Se l’aliquota media degli acquisti e delle importazioni, superi quella media applicabile alle operazioni attive, maggiorata del 10%;
Se le operazioni non imponibili costituiscano almeno il 25% di quello complessivo;
Se sono stati acquistati beni ammortizzabili di ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini Iva;
Operazioni ex art.7, poiché sprovviste del requisito della territorialità;
Eccedenza detraibile triennale: vale a dire, nel biennio precedente le dichiarazioni sono state chiuse a credito. Chiederò il rimborso del minore dei tre importi. Anche inferiore a 5 milioni.
Chi cessa l’attività prima del 1.2.2001 (e suggerisco nel periodo immediatamente successivo) presenterà al concessionario il modello VR, ma solo ai fini della dimostrazione dell’avvenuta presentazione, perché dal momento della cessazione viene automaticamente cancellato il suo conto fiscale. Lo stesso non è subordinato ad alcuna condizione, indicherà come causale “cessazione attività” e sarà liquidato, purtroppo in tempi non brevissimi, direttamente su disposizione dell’Ufficio Iva, a seguito di idonea presentazione dei documenti che supportano la richiesta di rimborso.
Fatta la richiesta al concessionario della riscossione, lo stesso trasmette all’Ufficio delle Entrate (o Iva), entro 5 giorni, l’elenco di coloro che hanno richiesto il rimborso dell’eccedenza d’imposta. L’ufficio, verifica la posizione dei contribuenti e se non riscontra alcuna anomalia, dà il nulla osta all’erogazione del rimborso, fermo restando il controllo dei documenti che sarà richiesto in istruttoria entro il termine decadenziale dell’anno cui si riferisce il rimborso stesso. Qualora a carico del richiedente emergessero “carichi pendenti” (solo riguardanti l’Iva e non irregolarità per scontrino, ricevuta…), l’ufficio blocca l’erogazione del rimborso comunicandolo al concessionario, e contestualmente invita il contribuente alla definizione del carico, ostativo all’erogazione del rimborso.
Se durante il periodo di validità della garanzia, risulti, in tutto o in parte, non spettante, il rimborso, l’Ufficio notificherà apposita richiesta alla società garante che dovrà provvedere alla restituzione entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento suddetto. Per i rimborsi la cui annualità è prescritta ai fini iva, non è dovuta alcuna fidejussione. Se il rimborso è sospeso in attesa di definizione del carico pendente e l’ufficio non può materialmente definirlo (ad esempio perché dovrà emettere avviso di rettifica scaturente da pv Gdf per annualità 2000 ancora non meccanizzata) il contribuente, dopo apposita richiesta all’Area controllo dell’Ufficio, può presentare idonea garanzia intestata all’ufficio delle Entrate (o Iva), valida fino al quarto anno successivo all’annualità in questione, ovviamente per coprire il termine decadenziale, a copertura del carico pendente nei suoi confronti, previa quantificazione delle somme effettuata dall’ufficio. Inoltre, se risultano pendenti procedimenti in contenzioso, il contribuente per sbloccare il rimborso, può presentare garanzia a “tempo indeterminato” e comunque non oltre la sentenza definitiva passata in giudicato.
Contribuenti virtuosi (Dlgs 422/98)
A contribuenti in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti, non viene chiesta la presentazione della garanzia fidejussoria sia per rimborsi annuali che infrannuali:
L’attività d’impresa è esercitata da almeno 5 anni;
Non sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica che comportino una differenza tra ammontare importo accertato e quello dichiarato superiore al
10% degli importi dichiarati, se questi non superano 100 milioni. In caso di ricorso, i benefici spettano solo in presenza di sentenza a lui favorevole passata in giudicato.
5% se superano 100 milioni ma non un miliardo;
1% se superano il miliardo.
Presentazione di atto notorio per attestare che:
il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40% rispetto all’ultimo bilancio approvato;
la consistenza degli immobili iscritti all’attivo patrimoniale non è diminuita di oltre il 40% per cessioni effettuate al di fuori della normale gestione dell’attività d’impresa.
Non sono state poste in essere cessioni ‘azienda o di ramo d’azienda.
Sono stati regolarmente eseguiti i versamenti previdenziali ed assicurativi.
Rimborso non superiore a 10 milioni (Ris. Min. 165/e del 3.11.2000)
Per i rimborsi richiesti non superiori a £. 10.000.000 indipendentemente dalle condizioni del contribuente, non è dovuta la presentazione della garanzia, fermo restando che il contribuente abbia titolo alla richiesta del rimborso stesso.
Rimborso infrannuale (Dm 15.2.1979, Cir. Min. 450224/90)
I rimborsi infrannuali, denominati “trimestrali”, riguardano singoli trimestri anche qualora il contribuente non intenda procedere a compensazione tramite F24.
L’istanza va presentata all’atto della dichiarazione relativa all’ultimo mese del trimestre (dichiarazione periodica). I presupposti per richiedere il rimborso trimestrale sono:
Aliquota media delle operazioni passive superiore a quella delle operazioni attive, maggiorata del 10%;
Effettuazione delle operazioni non imponibili per almeno il 25% del totale volume d’affari.
Acquisto di beni ammortizzabili superiore ad almeno i due terzi degli acquisti effettuati (norma in vigore dall’1.1.2001).
REGIMI CONTABILI
Superminimo o forfetario: introdotto dall’art.3, comma 171 della Legge 662/96 (cd collegato alla Finanziaria 1997). Si applica alle persone fisiche esercenti imprese, arti o professioni che nell’anno precedente:
Non hanno realizzato un volume d’affari superiore a 20 milioni.
Non hanno utilizzato beni strumentali di costo complessivo, al netto degli ammortamenti, superiore a 20 milioni.
Non hanno effettuato cessioni all’esportazione.
Non hanno corrisposto compensi ai dipendenti o collaboratori superiore al 70% del volume d’affari.
Il contribuente forfetario determina l’imposta in relazione all’attività svolta, cioè il forfait si applica all’imposta sulle operazioni imponibili nella misura del:
73% per le imprese aventi per oggetto le prestazioni di servizio;
60% per le imprese aventi per oggetto altre attività;
84% per gli esercenti arti e professioni.
Tali contribuenti sono esonerati dall’obbligo di fatturazione, a meno che non lo richieda il cliente. Devono richiedere e conservare le fatture di acquisto e le importazioni. Solo se a fine anno il contribuente è in possesso di tutti e quattro i requisiti richiesti potrà continuare ad adottare il regime forfetario per l’anno successivo. Non si hanno conseguenze qualora la differenza tra valori accertati e quelli dichiarati non superi il 50% di ciascun parametro.
Minimo o supersemplificato: è applicabile alle persone fisiche esercenti imprese, arti o professioni che hanno realizzato nell’anno precedente un volume d’affari non superiore a 30 milioni se esercenti attività di prestazioni di servizi, o non superiore a 50 milioni se esercenti altre attività. Inoltre devono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:
Gli acquisti non devono superare il limite di 35 milioni nel caso di commercio di beni, ovvero 20 milioni negli altri casi.
I beni ammortizzabili utilizzati non devono avere un costo complessivo, al netto degli ammortamenti, superiore a 50 milioni.
Non devono aver corrisposto a dipendenti o collaboratori, compensi superiori al 70% del volume d’affari di 30 o 50 milioni.
Tali contribuenti sono autorizzati all’annotazione delle operazioni attive, cumulativamente per mese, entro il giorno 16 del mese successivo. Indicazione delle rimanenze entro il 30 giugno. Registrazione degli acquisti entro la scadenza prevista per la liquidazione dell’importo complessivo degli acquisti effettuati e della relativa imposta.
Qualora venga superato uno dei limiti, si applica la sanzione pecuniaria da 500.000 a 5.000.000.
Semplificato: per aver conseguito ricavi fino a lire:
360 milioni, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizio (art.79 Tuir)
1 miliardo, per le imprese aventi per oggetto altre attività (art.79 Tuir).
360 milioni, per gli esercenti arti e professioni (art.50 Tuir).
Ordinario, per vincolo giuridico: tutti coloro che abbiano conseguito ricavi superiori ai limiti del precedente capoverso.
Ordinario, per opzione, limitatamente ai soggetti ammessi alla contabilità semplificata che hanno optato per la determinazione dell’imposta in modo ordinario.
Sono obbligatoriamente tenuti alla contabilità ordinaria le società per azioni, le società a responsabilità limitata, enti pubblici e privati, commerciali. Per opzione, le persone fisiche esercenti imprese commerciali, le snc, le sas, le imprese familiari.
La finanziaria 2001 (Legge 388/2000) ha introdotto all’art.14 un nuovo regime agevolato per le attività cosiddette “marginali”, soggette agli studi di settore. I requisiti che devono essere congiuntamente posseduti sono i seguenti:
Il soggetto interessato è una persona fisica imprenditore o lavoratore autonomo.
Deve trattarsi di soggetti esercenti attività per le quali trovano applicazione gli studi di settore. Si presti attenzione al fatto che l’interpretazione letterale della norma può fuorviare. Infatti, basterebbe che sia applicabile lo studio di settore in relazione al codice attività del contribuente, ma poi, per cause di esclusione, non è concretamente applicabile allo stesso. Si ritiene, invece, che lo studio di settore debba necessariamente trovare applicazione nei confronti del contribuente interessato.
I ricavi e i compensi del periodo d’imposta precedente non superino il limite individuato da appositi decreti ministeriali. Tale limite non potrà comunque superare £. 50.000.000.
Per l’anno d’imposta 2001, occorre fare riferimento ai ricavi conseguiti nell’anno 2000 e confrontarli con il limite massimo che è delineato nel Dm 26.3.2001. Per l’applicazione del regime marginale nel 2002, il contribuente dovrà necessariamente confrontare i ricavi minimi di riferimento risultanti dal software GERICO 2001 con i minimi imposti dal Dm.
I soggetti che si avvalgono di tale regime determinano il reddito con i criteri ordinari ex art.79 Tuir (art.50 per gli esercenti arti e professioni). Sul reddito determinato con i criteri ordinari si applica un’imposta sostitutiva Irpef del 15%. E’ comprensiva dell’addizionale Irpef, ma non dell’imposta regionale sulle attività produttive che andrà liquidata quindi al 4,25% della base imponibile.
Ai sensi del comma 6 dell’art.14, i soggetti ammessi al regime agevolato sono esonerati da obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili rilevanti la tassazione diretta, Iva, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici dell’Iva previsti dal Dpr 100/98. Devono essere conservati i documenti contabili emessi e ricevuti. Ne deriva che in assenza dei registri contabili, i controlli dell’Amministrazione finanziaria saranno incentrati su ciò che risulta direttamente dai documenti contabili. ATTENZIONE: l’imposta sostitutiva riguarda solo l’Irpef, il Dm 14.3.2001 stabilisce, con riferimento all’Iva, ad un unico versamento annuale (non periodico né acconto).
REGIMI SPECIALI
Regime Agricoltura (art.34 Dpr 633/72), interessa i cedenti prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A allegata al Dpr 633/72; gli organismi agricoli d’intervento e le cooperative, consorzi, associazioni, legalmente riconosciuti.
Si intende per produttore agricolo colui che esercita le attività indicate all’art.2135 cod. civ. Dall’1.1.98 anche i produttori agricoli sono intestatari del conto fiscale.
Imposta sulle cessioni: dall’1.1.98, in base alle normali aliquote IVA per effetto dell’art.11.Dlgs 313/97, non ancora applicato per effetto della proroga a tutto il 2001 contenuta nell’ultima Finanziaria. Pertanto, i soggetti con volume d’affari oltre i 40 milioni di lire applicano ancora il regime forfetario.
Detrazione IVA: dall’1.1.98, è pari all’importo risultante dall’applicazione, all’ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole.
Iva da versare: dall’1.1.98 è pari alla differenza tra le cessioni ed iva su acquisti.
La vendita al minuto di prodotti agricoli non comporta l’emissione di scontrino fiscale, se trattasi di impresa che gode del regime speciale agricolo. Non è ammesso l’acquisto in sospensione d’imposta. Non è ammessa in detrazione l’iva scaturente da acquisti di beni ammortizzabili.
Regime di esonero: fino a 5 milioni di volume d’affari. Esonerati dalla fatturazione, registrazione e versamenti. Non fanno dichiarazione annuale, ma sono tenuti alla conservazione delle autofatture (infatti chi acquista da tali soggetti, deve emettere nei loro confronti tale documento).
Regime semplificato: comprende i contribuenti con volume d’affari da 5 a 40 milioni, costituiti da almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli ed ittici. Sono tenuti agli obblighi previsti per i contribuenti iva minimi, nonché al versamento annuale dell’iva. La detrazione Iva, operata provvisoriamente in corso d’anno, è oggetto di conguaglio in sede di dichiarazione annuale. L’eventuale eccedenza non può essere portata in detrazione nell’anno successivo nei limiti dell’imposta afferente le cessioni.
Regime Editoria (art.74, comma 1 Dpr 633/72): si applica ai soggetti esercenti il commercio di quotidiani, periodici. L’iva è assolta dagli editori ed è determinata, per ciascuna testata, sull’intero prezzo di copertina ed in relazione al numero delle copie consegnate o spedite. Basti sapere che, tranne le agende, i diari scolastici e le pubblicazioni pornografiche che scontano l’iva ordinaria del 20%, l’imposta è pari al 4%. Viene riconosciuta una resa forfetaria nella misura del 60% per quotidiani e periodici, ad esclusione delle pubblicazioni pornografiche e per quelle cedute unitamente ai supporti integrativi o ad altri beni.
Base imponibile: data da tutte le copie consegnate o spedite, escluse quelle esportate (non imponibili) e di quelle consegnate o spedite in abbonamento, nonché delle copie cedute a titolo gratuito.
Momento impositivo: coincide con quello della consegna o spedizione dei beni, anche nell’ipotesi in cui avvenga in esecuzione di contratti estimatori. Il momento impositivo degli abbonamenti, si realizza all’atto del pagamento del corrispettivo.
Il termine per il versamento dell’iva dovuta (differenza tra iva su base imponibile e quella pagata sugli acquisti di beni e servizi, di cui può effettuarsi la detrazione) scade entro il mese successivo in cui si verificano la consegna e la spedizione (le annotazioni possono essere effettuate globalmente per ciascun mese solare).
Non sussiste obbligo di fatturazione per le cessioni di prodotti editoriali.
Determinazione Imposta /Opzione: è possibile, previa comunicazione all’Ufficio Iva territorialmente competente entro il termine stabilito per la prima liquidazione periodica, determinare l’iva in relazione alle copie vendute. Tale opzione è valida sino a revoca; è comunque vincolante per l’intero anno solare.
Gli editori che esercitano tale opzione hanno l’obbligo di emettere fattura che non deve recare specifica esposizione dell’imposta essendone preclusa ogni rivalsa; le fatture evidenzieranno invece il prezzo di vendita al pubblico lordo Iva.
Regime beni usati (art.36 DL 41 del 23.2.1995)
La base imponibile è data dalla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario e quello relativo all’acquisto, maggiorata delle spese di riparazione ed accessorie (cd margine). Non è ammessa in detrazione l’iva sugli acquisti di tali beni, comprese le eventuali riparazioni e prestazioni accessorie.
INIZIO E VARIAZIONE ATTIVITA’
Entro 30 giorni direttamente all’ufficio Iva competente, a decorrere dall’inizio effettivo. La procedura può essere attivata anche presso la C.C.I.A.A., Ufficio Registro delle Imprese, dove l’attribuzione avviene per via telematica. In questa prima fase sono interessati soltanto le persone fisiche e le società di persone, con esclusione delle società di capitali.
Inoltre, la stessa è operabile tramite gli intermediari abilitati all’invio telematico, per tutte i soggetti passivi.
Per le variazioni di dati inerenti l’attività, non vi è una diversa procedura; l’importante è che tutte le variazioni intervenute siano comunicate direttamente o tramite intermediari entro 30 giorni dal loro accadimento. In caso contrario è applicabile la sanzione prevista dall’art.5, comma 6 del Dlgs 471/97. In caso di regolarizzazione, su invito dell’ufficio, sarà applicabile la sanzione ridotta ad un quinto del minimo.
CREDITO IVA
Detrazione Iva
Disciplinata dall’art.19 e segg. del dpr 633/72. Principio fondamentale: per essere considerati inerenti all’esercizio d’impresa, i costi devono essere incardinati in un processo produttivo che generi operazioni imponibili. In tal caso l’iva assolta su detti costi sarà detraibile.
Pro-rata (art.19, comma 5 Dpr 633/72)
Presuppone l’effettuazione di operazioni imponibili e operazioni esenti art.10. Limita la detrazione dell’iva assolta sugli acquisti. La percentuale di detraibilità è data dal rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti. Per chi inizia l’attività va operato un pro-rata presuntivo con conguaglio a fine anno. E’ prassi consolidata che le operazioni esenti poste in essere devono essere oggetto dell’attività imprenditoriale e non estranee alla stessa; in quest’ultimo caso non si procede alla determinazione del pro-rata (Cass. n.236 del 12.01.99).
ASPETTI PARTICOLARI
Acquisti in regime di esenzione (Cir. Min. 188 del 16.7.98)
Gli acquisti per i quali non è stata operata la detrazione dell’imposta, per specifica norma di legge (ad esempio i beni strumentali di un medico che effettua solo operazioni esenti e quindi non detraibili), al momento della loro successiva vendita sono esenti Iva ai sensi dell’art.10, comma 27 quiquies del Dpr 633/72. Nelle fatture deve tassativamente essere indicato il titolo di esenzione.
Acquisti e cessioni di autoveicoli dall’1.1.2001
Per effetto dell’art.30 della Legge 388 del 23.12.2000, è stata in minima parte modificata la indetraibilità totale dell’imposta afferente autovetture (salvo per le imprese che abbiano la rivendita quale oggetto dell’attività e per gli agenti di commercio). Infatti, sulle stesse è prevista una deducibilità parziale del 10%. Pertanto, sulle autovetture cui sia stata operata la detrazione del 10%, alla successiva rivendita sarà applicabile l’art.10, comma 27 quinquies del dpr 633/72 solo sul 90% della base imponibile (cioè sarà esente), mentre il restante 10% è soggetto ad imposta. Si faccia attenzione che al momento la parziale deducibilità è solo operabile per le autovetture, ma non per le prestazione accessorie (acquisto lubrificanti, riparazioni…..).
Affitto di azienda (o di ramo d’azienda)
L’atto con il quale un imprenditore trasferisce la proprietà o il godimento dell’azienda deve essere stipulato per iscritto (atto pubblico o scrittura privata autenticata), registrato da un notaio e trasmesso entro 30 gg. al registro delle imprese. Contestualmente, deve essere notiziato l’Ufficio Iva territorialmente competente per la variazione intervenuta.
La normativa Iva distingue se il locatore è una persona fisica o una società o imprenditore con più aziende.
Partendo dal presupposto che l’affitto di azienda non può qualificarsi come atto commerciale, cioè rientrante nella normale attività dell’imprenditore, l’affitto dell’unica azienda da parte di un imprenditore individuale non è mai soggetto ad iva, bensì ad imposta di registro (Comm. Trib. Centrale n.3319 del 31.3.2000). In tal caso, il locatore conserva la partita Iva ai soli fini anagrafici (dal tabulato A.T. si avrà la dicitura “attività sospesa”), che sarà riattivata all’eventuale cessazione del contratto di affitto d’azienda e fino alla cessione definitiva dell’attività. Durante il periodo di vigenza del contratto, il locatore è sollevato da qualunque obbligo, compreso quello della presentazione della dichiarazione annuale IVA. Si faccia attenzione al fatto che la sospensione dell’attività non obbliga il locatore ad autofatturarsi per autoconsumo i beni rimasti al di fuori della locazione poiché l’attività non cessa con l’affitto di azienda. Qualora detti beni fossero ceduti, gli stessi devono sempre essere fatturati e soggetti ad imposta: devono essere pertanto assolti tutti gli obblighi tributari come se non ci fosse l’attività sospesa.
Diverso il caso in cui il locatore sia una persona fisica che affitti una delle sue aziende (o un ramo d’azienda) o un soggetto societario. Infatti la locazione deve essere fatturata con imposta ad aliquota ordinaria, in quanto la stessa resta nell’ambito dell’esercizio d’impresa. (valga la Ris. Min. 194 del 17.8.96).
Per inciso, sovente capita che con l’affitto di azienda si trasferisce la possibilità al locatario di acquistare beni e servizi in sospensione d’imposta (con utilizzo del plafond). Tale possibilità è prevista a condizione che il trasferimento del beneficio sia indicato nell’atto stesso a pena di nullità.
Acquisto di autoveicoli da parte di disabili (art.30, comma 7 Legge 342/2000)
Le cessioni di veicoli adattati ad invalidi sono soggette ad aliquota 4%, sempre che le capacità motorie siano ridotte o impedite e siano titolari di patenti speciali (art.1, c.1 e 2 Legge 9.4.86, n.97, anche Cir. Min. 197/98). Sono esclusi quelli acquistati per i ciechi e i sordomuti. Le agevolazioni previste per i veicoli acquistati da parte di soggetti portatori di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, o dei familiari di cui esse sono fiscalmente a carico, sono estese anche ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da comportare il riconoscimento all’indennità di accompagnamento. L’agevolazione consiste nell’applicazione dell’iva agevolata al 4% sui veicoli di cilindrata non superiore a 2000 cc, se a benzina, e 2800 cc, se diesel, nonché sulle prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli anche non nuovi.
L’agevolazione spetta una sola volta in quattro anni, salvo che non ci sia la cancellazione dal P.R.A. del veicolo. E’ prevista l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche.
Immatricolazione di autovetture dall’Unione Europea (art.38 Dl 331/93)
L’immatricolazione in Italia di autovettura proveniente da altro Stato membro è considerata a tutti gli effetti acquisto intracomunitario, bisogna innanzitutto vedere se la vettura è nuova o usata. Ai sensi del comma 4 della norma in questione, sono nuove le vetture che non abbiano percorso seimila chilometri o siano trascorsi sei mesi dall’iscrizione nei P.R.A. comunitari. In caso di veicolo nuovo, l’operazione deve essere pertanto assoggettata ad Iva in Italia. Solo alla dimostrazione del pagamento della relativa imposta (da effettuarsi con mod.F24, utilizzando il codice tributo 6099), la motorizzazione provvederà all’immatricolazione dei veicolo con targa italiana. Nel caso di veicolo “usato”, l’interessato dovrà dimostrare, con idonea documentazione lo status dell’autovettura e il pagamento dell’imposta sarà assolto nel Paese di origine.
Ravvedimento operoso ( art.13 Dlgs 472/97)
Permette di sanare irregolarità commesse, con il versamento di sanzioni ridotte, sempreché non sia iniziata l’azione accertatrice dell’Amministrazione Finanziaria.
Il ravvedimento operoso può essere utilizzato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale cui si riferisce l’irregolarità.
La sanzione ridotta è pari ad un ottavo del minimo, se la violazione viene regolarizzata entro 30 gg. dalla sua commissione; ad un quinto del minimo se viene regolarizzata oltre 30 gg. ma entro il limite massimo sopra indicato. Nella compilazione del mod.F24, quale “anno di riferimento”, va indicato l’anno d’imposta cui si riferisce la violazione; non devono essere compilati i quadri “codice ufficio” e “codice atto”, che valgono solo ed esclusivamente in caso di notifica di avviso di rettifica e/o accertamento da parte degli uffici finanziari.
Sgravio dell’imposta a non residenti (art.38 quater Dpr 633/72)
Si applica a soggetti con domicilio o residenza extra-UE per cessioni di beni e servizi di importo complessivo non inferiore a £. 300.000 destinati al consumo familiare, da trasportarsi nei bagagli fuori dal territorio doganale UE. Il rimborso spetta a coloro che lascino l’Italia con scalo diretto nel proprio Stato di appartenenza (Ris. Min. 171/D del 3.8.99).
Nelle fatture devono essere riportati gli estremi del passaporto. L’esportazione deve avvenire entro tre mesi dalla data di effettuazione della cessione. La fattura deve essere restituita, debitamente vistata dall’ufficio doganale, da parte del cessionario. In caso di omessa restituzione, il cedente deve provvedere alla regolarizzazione del documento.
E’ possibile fatturare con addebito d’imposta, riportando gli estremi del passaporto in fattura e allegando alla stessa una dichiarazione dell’acquirente con l’indicazione degli estremi del conto corrente su cui effettuare il versamento dell’iva. In tal modo si riversa sull’acquirente tutto l’onere di provvedere all’invio della fattura vidimata dall’Ufficio doganale, evitando al cedente la regolarizzazione in caso di mancato adempimento della procedura.
DICHIARAZIONE 74 BIS
I curatori fallimentari o i commissari liquidatori devono presentare la prima dichiarazione annuale Iva relativa a tutto l’anno d’imposta comprensivo di due moduli:
Il primo per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o liquidazione coatta;
Il secondo per le operazioni registrate successivamente a tali date.
Relativamente alle operazioni registrate anteriormente alla dichiarazione di fallimento, i curatori devono presentare, entro 4 mesi dalla nomina, all’Ufficio delle Entrate o Iva, un’apposita dichiarazione ai fini dell’eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Tale dichiarazione deve essere redatta utilizzando lo specifico modello IVA 74 bis che non consente peraltro, di richiedere il rimborso dell’eventuale eccedenza di credito risultante. Il rimborso, alle condizioni dell’art.30 Dpr 633/72, potrà essere richiesto per l’intero anno solare. (Ris. Min. 181 del 12.7.1995).
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