Cenni storici alla giurisdizione ordinaria: una breve esposizione

     Indice

  1. Cenni storici alla giurisdizione ordinaria
  2. Considerazioni conclusive

1. Cenni storici alla giurisdizione ordinaria

Occorre premettere e molto brevemente che per storia, a tal fine, si può ritenere la successione nel e del tempo unitamente al susseguirsi delle vicende umane di qualsiasi tipo che con esso s’intrecciano e purché siano suscettibili di rilevanza.

Va da sé che la storia consente conoscenza e cognizione e quando è attagliata anche Istituzioni  narra, dunque, tanto la rilevanza dell’obiettività ordina mentale ed istituzionale in quanto governo della collettività stanziata e amministrata, quanto rende poi considerazione ad individui e professionalità.

Attesa la rilevanza dell’obiettività dell’esigenze di governo, certe importanti funzioni pubbliche non perdono pertanto risonanza nell’ambito delle cognizioni ed esposizioni storiche che,per l’appunto, già le consideravano assieme a coloro i quali sono diventati espressione di riforme ed evoluzioni in merito.

Attualmente la funzione giudiziaria nel territorio interno e nazionale e una delle pubbliche funzioni più importanti ed è Potere dello Stato.

Acclarata, infatti, la dovuta considerazione storica in termini di certa acquisizione ,la funzione giudiziaria era e consisteva, nel corso dell’indagine temporale ,nell’attuazione di una componente della generale attività pubblica gestoria e di governo della gestione della cosa pubblica (come più sopra visto).

Consisteva ed era, quindi, la funzione giudiziaria anche in funzione d’amministrazione per amministrare.

Si trattava, quindi, necessariamente di indistinzione di funzioni. Nell’ambito dell’indagine temporale pertanto le pubbliche funzioni non potevano essere esattamente delineate o circoscritte nei diversi limiti opportuni. E ciò in relazione agli Ordinamenti giuridici ed istituzionali contemporanei.

Potevano rampollare poi, con certezza, nell’ambito delle funzioni giudiziarie e degli assetti organizzativi visti, e quanto in relazione alle obiettive pubbliche funzioni, la funzione di giudizio, che poteva riferirsi alla risoluzione di liti civili e alla punizione del crimine, e la funzione di consulenza, che a sua volta constava nell’esistenza di Consiglieri che venivano interpellati prima di spiccare una determinata decisione nell’ambito dell’esercizio del pubblico potere (esse, queste ultime, erano funzioni considerate si, esistenti ma non autonome e così poste potevano riguardare non solo la giurisdizione ordinaria. Mentre la funzione di cassazione era quella funzione superiore e generale di annullamento in ultima istanza).

Nonché il Magistrato (poteva rampollare),che si presentava, in tal caso, anche come il vertice di una data organizzazione. Ed infatti, il magistrato, che deriverebbe etimologicamente da Magister, significava in generale vertice di pubbliche funzioni e rappresentante in tal senso della Supremazia dei pubblici poteri e che poteva riguardare diversi settori  dell’attività pubblica di gestione della cosa pubblica.

Per individuare di quale magistrato si trattasse bisognava conoscere la terminologia aggiuntiva accostata a quella originaria di magister che lo qualificava (e distingueva) ufficialmente come vertice ora dell’una e ora dell’altra organizzazione pubblica a seconda degli singoli individui e delle organizzazioni e diramazioni pubbliche.

Si trattava, quindi, di personale formato da individui capaci e  perciò individuati  professionalmente che divenivano, pertanto, suscettibili di considerazione sino ad arrivare per questo a ricoprire ruoli di vertice. E proprio perché tratta vasi di personale ritenuto capace professionalmente i magistrati potevano essere definiti per l’appunto tali: magistrati (1).

I magistrati, che potevano differire dalla figura professionale di Giudice pure essa presente e realtà nelle organizzazioni pubbliche e istituzionali che si rinvengono nel corso della storia, erano fin dal principio funzionari (pubblici) e lo sono sempre stati eccettuato e fino alla conquista dell’autonomia e dell’indipendenza che caratterizzano ora le poc’anzi menzionate cariche di magistrati (e giudici) e che conosciamo a tutt’oggi (2).

Magistrati e giudici non erano però da considerare alla stessa stregua, in quanto i magistrati erano anche vertici di organizzazione e diramazione pubblica mentre ai giudici era demandata la sola funzione di giudizio.

E’ il secolo del 1800 ad essere rilevante per le ricostruzioni storiche della vita istituzionale del paese e dell’Ordinamento italiano nazionale e questo fin dai primi anni del suddetto perché esponenziale dei significativi passi di assestamento dell’Ordinamento interno (della funzione giudiziaria può trovarsi qualcosa anche risalendo più a ritroso nel tempo anche se trattasi di aspetti sul punto meno chiari e meno distinti rispetto a ciò che si paventare diversamente).

Alcuni cultori ritengono che  impostazione ricorrente sia – si ricorderà – la periodizzazione della storia Istituzionale che si presenta con un primo macroperiodo, che corre dal 1861 e in ragione dell’unificazione dello Stato e dell’istituzione professionale che chiamiamo Magistratura (sebbene non del tutto perfettamente omogenea e allineata, per l’esistenza di diverse situazioni transitorie, in considerazione delle risalenti e forti tradizioni locali) (3).

Per cercare di ricostruire i caratteri originari della magistratura italiana, che hanno segnato in modo determinante non solo la storia italiana, ma anche gli sviluppi successivi della stessa magistratura, si deve fare almeno un accenno al lungo cammino che il magistrato ha compiuto in tutta l’Italia unita dal 1861 ai giorni nostri .

Si è trattato di un cammino non lineare verso l’autonomia (4).

La Corte di Cassazione nacque nel territorio interno e nazionale nel 1888 (mentre il Consiglio di Stato nacque nello stes

so territorio nel 1861 e la Corte dei Conti nel 1862).Trattasi, dal momento della nascita ufficiale, del rango di Istituzione nazionale (e di Istituzioni nazionali)

Anche il Pubblico Ministero presso giurisdizione ordinaria nasce durante il secolo del 1800 e in Francia tramite la Loi 20 – IV – 1810.

Solo in epoca repubblicana, si assiste, grazie alla (tardiva) attuazione costituzionale, alla nascita di un vero potere giudiziario, con un nuovo protagonismo dei giudici, che li porta spesso in conflitto con la politica. Si diceva: cammino lungo, non facile né lineare ma anzi caratterizzato da molte contraddizioni. E tuttavia culminato nella nascita di un nuovo modello di giudice, che si sarebbe dimostrato capace di fronteggiare le tre grandi emergenze degli anni Settanta, Ottanta e Novanta: i terrorismi, le mafie e la corruzione (5).

Ed infatti, il Potere giudiziario  della giurisdizione ordinaria, nell’Ordinamento giuridico ed istituzionale interno e nazionale è l’ultimo ufficialmente sorto.

Agli esordi del nuovo stato nel 1861 il primo cardine è senza dubbio lo Statuto albertino del 1848, che divenne la costituzione dello Stato italiano. Gli articoli riguardanti la giustizia – erano –  (artt. 68-73), ripresi quasi letteralmente dalla Charte francese del 1814.In particolare, l’art. 68 stabiliva che “la Giustizia emana dal Re ed è amministrata in suo nome dai Giudici che Egli istituisce”. È il modello napoleonico che continua a influenzare la Penisola(6).

E quindi, al di là delle posizioni illustrate, si può dire anche che sorgeva l’idea di fornire maggiori garanzie effettive agli amministrati.

Le magistrature, quindi, dovettero smarcarsi dal Potere Esecutivo.

Come posta, agli albori della magistratura ordinaria, e cioè nel periodo dello Statuto Albertino, sul Regno di Re Carlo Alberto di Sardegna grosso influsso di dominio lo esercitava la Francia che, proprio tramite il Regno di Re Carlo Alberto di Sardegna lasciò modelli ed ispirazioni nel territorio interno quanto a professionalità, Istituzioni e funzioni.

Il suddetto Regno di Re Carlo Alberto di Savoia a sua volta era modello storico dominante per il territorio interno poi unificato e nazionale ed entro i confini e,come tale,favorì la derivazione e il dominio francese circa professionalità, Istituzioni  e funzioni entro i confini dello stesso territorio unificato italiano.

Era pertanto, di derivazione francese anche la stessa Corte di Cassazione (e non solo): cassation. Si muovevano i primi significativi passi verso l’assestamento e la costruzione dell’unitario apparato ordina mentale e istituzionale e l’impronta francese fu forte ma non comportò totale emulazione, come del resto capitò in tutti gli in altri casi. In ciò consisteva il dominio francese. Attesa la vista derivazione, l’estrazione invece era Regia (non sempre così riguardo ad altre Istituzioni, Era di derivazione francese anche la funzione e figura giuridica del controllo).

La funzione di cassazione, ancora, di per sé non era al servizio però solo della propria estrazione in quanto si poteva ivi ravvisare la presenza anche del Potere Legislativo. Rimangono comunque ferme le altre posizioni già illustrate in relazione agli assetti organizzativi che prevedevano anche magistrati e giudici.

Si rinvenivano, pertanto, delle sicure costanti nelle competenze dei vertici (Autorità sovrana o Volontà superiore) con estensione generale in termini di gestione di tutta l’attività pubblica, la riscontrata presenza in essa di tutte le pubbliche funzioni e, infine, degli indici di rilevazione relativi ad alcune professionalità ed istituzioni ora qui d’interesse.


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2. Considerazioni conclusive

Per comprendere e valutare il comportamento serbato dai magistrati italiani di fronte all’avvento (invece) del Fascismo (questa volta) non dobbiamo dimenticare che gli stessi, all’epoca, erano tutti funzionari dello Stato ad ogni effetto.

Nell’Ordinamento Giudiziario dell’Italia unita, infatti, il Ministro della Giustizia aveva l’alta sorveglianza sulle Corti, i tribunali e i giudici dello Stato ed era l’unico titolare del potere disciplinare su tutti i magistrati; il pubblico ministero era il rappresentante dell’esecutivo nell’ordine giudiziario (art. 129); i magistrati,sia quelli dell’accusa che quello della giudicante, erano espressamente collocati tra i pubblici funzionari, al pari dei cancellieri e dei segretari (art. 6);erano inquadrati in un’organizzazione gerarchico-piramidale e, come tutti i pubblici impiegati, avevano la carriera al centro dei loro interessi(7).

Sono, solo ora e per concludere, la Costituzione della Repubblica e il Regio Decreto Legislativo n.511/1946, quest’ultimo per le guarentigie della Magistratura,a stabilire e prevedere la necessaria autonomia e indipendenza del Potere giudiziario e per i singoli magistrati ordinari nonche’ la giustizia nella giurisdizione e cioè circa le giuste modalità di esplicazione di quest’ultima nell’esercizio della pubblica funzione giudiziaria ponendo,pertanto,la premessa per un equo contemperamento tra diverse posizioni che può,per ora,arrivare ad un ammissibile punto di equilibrio mostrandosi e palesandosi come espressione non di supremazia pubblica ma di garantismo.


Note

  1. Nunziante Cesàro R. “Alcuni aspetti storici delle istituzioni giudiziarie”Edisud,Salerno,2017.
  2. Rende bene l’idea Scarpari E. “Quando il Magistrato era un funzionario (1915-1925):dalla Grande guerra allo scioglimento dell’AGMI”,in Storia della Magistratura,Scuola Superiore della Magistratura,Quaderno 6,Roma,2022.E lo è sempre stato, il magistrato (e il giudice),funzionario (pubblico).
  3. Genovese F.A. “Presentazione”,in Storia della Magistratura,ScuolaS Superiore della Magistratura,Quaderno 6,Roma,2022.
  4. Meniconi A. “Caratteri originari della Magistratura italiana”,in Storia della Magistratura,Scuola Superiore della Magistratura,Quaderno 6,Roma,2022.
  5. Meniconi A.,Caratteri,cit.,2022.
  6. Meniconi A.,Caratteri,cit.,2022.
  7. Scarpari G. Quando il Magistrato,cit.,2022.

Bibliografia

  1. GENOVESE F.A. “Presentazione”,in Storia della Magistratura,Scuola Superiore della Magistratura,Quaderno 6,Roma,2022.
  2. MENICONI A. “Caratteri originari della Magistratura italiana”,in Storia della Magistratura,Scuola Superiore della Magistratura,Quaderno 6,Roma,2022.
  3. NUNZIANTE CESARO R. “Alcuni aspetti storici delle istituzioni giudiziarie”,Salerno,2017.
  4. SCARPARI G. “Quando il Magistrato era un funzionario (1915 – 1925):dalla Grande guerra allo scioglimento dell’AGMI”,in Storia della Magistratura,Scuola Superiore della Magistratura,Quaderno 6,Roma,2022.

 

Roberto Nunziante-Cesaro

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