Centrale rischi e contenzioso bancario

AR redazione 04/02/15
Scarica PDF Stampa

Contenzioso Bancario e segnalazioni della Centrale Rischi

Il cliente che intraperende una causa giudiziaria nei confronti di una banca, molto spesso, risulta essere anche oggetto della segnalazione effettuata dalla Centrele Rischi.

Ne parliamo oggi con l’esperta Marcella Caradonna che su questa materia ha scritto un libro “Come difendersi dalla centrale rischi nel contenzioso bancario” pubblicato da Maggioli Editore

 

1)      Quali diritti ha il cliente?

E’ importante sottolineare che il cliente ha diritto a consultare i propri dati ed in caso di errore chiedere la modifica. Nel caso di rifiuto, ritardo o se da tale situazione ne è derivato un danno può agire sia in giudizio oppure ricorrendo ad uno strumento stragiudiziale rapido ed economico quale è l’Arbitro Bancario Finanziario oppure effettuare un tentativo di mediazione presso gli organismi iscritti al Ministero della giustizia in uno specifico elenco.

Nel caso si riscontrino errori, può essere redatta una lettera di richiesta per la rettifica di segnalazioni errate nella banca dati della Centrale Rischi della Banca d’Italia, cui seguirà la correzione dei dati in questione. Stesso discorso vale per CRIF.

2)      E’ possibile cancellare uno stato di sofferenza?

Le rilevazioni pregresse segnalate a sofferenza non vengono cancellate, anche se il debito è stato sanato. Dal 14° aggiornamento del 29 aprile 2011 della Circolare n.139 della Banca d’Italia: Il pagamento del debito e/o la cessazione dello stato di insolvenza o della situazione ad esso equiparabile non comportano la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza relative alle segnalazioni pregresse.
In ogni caso, la segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze non è più dovuta quando solo in casi specifici, come, ad esempio, quando viene a cessare lo stato di insolvenza o la situazione ad esso equiparabile, oppure il credito viene rimborsato dal debitore o da terzi, anche a seguito di accordo transattivo liberatorio, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio; rimborsi parziali del credito comportano una corrispondente riduzione dell’importo segnalato o ancora se il credito viene ceduto a terzi , solo per citarne alcuni.

3)       E’ importante verificare periodicamente la propria posizione  nelle Centrali rischi?

Assolutamente sì, ma è anche opportuno sapere come si effettuano le rilevazioni per evitare errori gestionali che possono condurre ad riduzione della capacità di credito senza che questo in realtà si verifichi. Si pensi ad esempio alla prassi, che in passato era spesso presente, di considerare poco importante uno “sconfino” di pochi euro. Con i meccanismi di automatismo in essere, ad esempio, questo può condurre ad un rating creditizio (cioè alla valutazione della capacità di credito del soggetto) meno positivo e rendere più difficile il dialogo con l’istituto di credito.

4)      Cosa può consigliare ai nostri lettori?

Con l’avvento di Basilea Due, il ricorso accentuato a sistemi di rilevazione automatica delle informazioni ha reso molto più complesso il ricorso e la gestione del credito sia per i privati che per le imprese.

Si è, quindi assistito ad una evoluzione che ha portato da una parte ad un  sistema  molto più rigido  (che richiede molta attenzione), ma dall’altra anche una maggiore presenza di forme di tutela per i diritti del cliente.

Consiglio, quindi, di cercare, se pur a grandi linee, di conoscere i meccanismi che regolano il rapporto con il mondo del credito e, soprattutto per le imprese, affidarsi, se opportuno,  a un esperto che le aiuti nel dialogo o, dove necessario, nella doverosa tutela dei propri diritti.

 

AR redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento