Gare: la certificazione di qualità deve essere posseduta da tutte le imprese del r.t.i. quando è richiesto dalla legge di gara ai fini della qualificazione
In caso di partecipazione di operatori economici in raggruppamento, la certificazione di qualità (ISO 9001:2015) se richiesta dalla legge di gara deve essere posseduta da tutte le imprese raggruppate. Tanto è stato stabilito dalla Quinta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 6271 del 13 settembre 2021.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo l’obbligo imposto dalla Stazione Appaltante in quanto in mancanza si verrebbe a determinare, da una parte, una sorta di inammissibile condivisione della medesima organizzazione aziendale, dall’altra, si avrebbe una compromissione della concorrenza.
Indice
- I fatti di causa
- L’iter logico argomentativo osservato dal Consiglio di Stato
- Osservazioni
- Precedenti
1. La vicenda in esame
Il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento di aggiudicazione al R.T.I. – in merito ad una gara d’appalto integrato (ossia: affidamento congiunto della progettazione e dei lavori) per il consolidamento statico delle banchine del Porto di Genova di Ponte dei Mille di ponente e approfondimento dei fondali -in quanto la mandante non era in possesso della certificazione ISO 9001:2015 richiesta nell’avviso di gara.
Avverso tale sentenza è stato proposto appello che con la sentenza in esame è stato rigettato. Fra i vari motivi dell’appello è stato sostenuto che sarebbe stato sufficiente il possesso della certificazione in capo alla sola impresa mandataria (non a tutte le imprese) oppure in subordine il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016.
2. L’iter logico argomentativo seguito dal Consiglio di Stato
Le conclusioni cui è giunto Consiglio di Stato con la sentenza oggetto del presente commento sono il risultato del seguente iter logico argomentativo.
Mediante questa pronuncia il Consiglio di Stato pur avendo ammesso il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità, ha ritenuto che tale soluzione non fosse ammissibile per la certificazione 9001:2015.
Come noto, la certificazione ISO 9001:2015 è l’attestazione di un modo di essere dell’impresa, essendo un certificato non frazionabile e non spendibile contemporaneamente da più operatori economici.
Secondo il Supremo Consesso tale certificazione potrebbe essere prestata con l’avvalimento soltanto a determinate rigorose condizioni.
Sempre per il Consiglio di Stato, aderire alla giurisprudenza più liberale corrisponderebbe ad ammettere un avvalimento integralmente sostitutivo di una organizzazione di impresa ad un’altra, lesivo della concorrenza in quanto si consentirebbe ad un R.T.I. di sottrarsi ai costi connessi all’esigenza di adeguamento degli standard di qualità.
Sulla base di tale ragionamento, il Consiglio di Stato conclude ritenendo che dovrebbe essere escluso l’avvalimento della certificazione ISO 9001:2015 all’interno del raggruppamento di imprese. In sostanza, ammettere una simile ipotesi significherebbe sottrarre completamente il ruolo fornito dalla ausiliata la quale, dovendo utilizzare l’intera organizzazione della ausiliaria, non apporterebbe di fatto alcun contributo.
3. Osservazioni
Con la sentenza in esame il Consiglio di Stato ha affermato importanti principi in merito alle certificazioni possedute dalle imprese in raggruppamento.
Per gli operatori economici sarà sempre più ricorrente interrogarsi e trovare soluzioni riguardo l’istituto dell’avvalimento e se esso possa essere utilizzato anche per sopperire alla carenza del possesso della certificazione ISO 9001:2015 prescritto da una norma di gara soprattutto in vista delle nuove sfide previste dal PNRR nel rispetto dei principi di trasparenza e del favor partecipationis.
4. Precedenti
Precedenti | |
Conforme | Difforme |
Cons. Stato, V, 17/03/2020, n. 1916, Est. G.L. Barreca; | Cons. Stato, V, 27/07/2017, n. 3710, Est. R. Giovagnoli |
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