Sommario: 1. Dipartimento funzione pubblica 31 gennaio 2014 n. 6295
- 1. Dipartimento funzione pubblica 31 gennaio 2014 n. 6295
In tema di pubblico impiego e cessazione dal servizio per limiti di età è intervenuto il Dipartimento della funzione pubblica che, con nota del 31 gennaio 2014 n. 6295 ha risposto ad un quesito del Comune di Fiumicino facendo il punto sulla situazione dei pubblici dipendenti dopo la legge n. 125/2013, di conversione del decreto legge n. 101/2013 (art. 2), il c.d. Decreto salva pubblica amministrazione.
Sin dall’entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011, ovvero il meglio conosciuto decreto Salva Italia, la Funzione pubblica (1) e l’Inps, gestione ex Inpdap, avevano interpretato l’articolo 24 nel senso che il lavoratore con un diritto a pensione acquisito entro il 31 dicembre 2011 non potesse permanere in servizio al fine di raggiungere i nuovi e più severi requisiti richiesti dalla nuova norma.
La normativa pensionistica è quella fissata dalla legge 214/2011 (di conversione del Dl 201/2011) che distingue la pensione di vecchiaia dalla pensione anticipata.
Quest’ultima viene concessa, conseguiti i requisiti contributivi, al maturare di 62 anni di età.
Il prestatore di lavoro può andare in pensione anche prima dei 62 anni, con una riduzione della pensione che dipende da quanti anni è più bassa la sua età anagrafica.
Tale regola si applica anche al calcolo della prestazione per gli esodati.
Il Tar Lazio, con la decisione n. 2446/2013, aveva annullato uno stralcio della circolare INPS n. 2/2012 ove stabiliva che la Pubblica amministrazione doveva collocare a riposo al compimento del 65esimo anno di età i dipendenti che nell’anno 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva (40 anni) o comunque dei requisiti prescritti per l’accesso a un trattamento pensionistico diverso dalla pensione di vecchiaia.
Il Tar aveva, altresì, accertato il diritto del ricorrente a permanere in servizio fino al compimento del 66esimo anno, nuovo limite di età previsto dalla riforma previdenziale per il 2012.
La Funzione pubblica era intenzionata a ricorrere al Consiglio di Stato al fine di vedersi riconoscere la proprie ragioni ed evitare che la riforma previdenziale non producesse gli effetti voluti dal legislatore dell’epoca.
L’INPS con la circolare 120/2013, ha, inotre, precisato che la regola del pensionamento per chi ha maturato i 15 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992 opera anche nei confronti di coloro che accedono al regime di cumulo liquidando la pensione con le modalità di calcolo misto, purché maturino un’età minima pari a quella indicata in precedenza.
Ancora l’INPS con il messaggio del 4 gennaio 2013 n. 219, ha fornito altri chiarimenti in materia.
E’ stato infatti precisato che per la valutazione della contribuzione per il perfezionamento dei 35 anni sono utili, nel limite di 52 settimane annue, i contributi obbligatori, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontari, figurativi con esclusione dei contributi accreditati per malattia e disoccupazione, tenuto conto che per le lavoratrici che usufruiscono della sperimentazione l’applicazione del sistema contributivo è limitata alle sole regole di calcolo.
Nel citato articolo 2 del decreto legge n. 101/2013, convertito nella legge n. 125/2013, si prevede che: ”L’art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l’applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto all’entrata in vigore del predetto articolo 24“.
Tale disposizione chiarisce che qualora un dipendente pubblico abbia conseguito un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 lo stesso è obbligatoriamente soggetto al regime dei requisiti e delle decorrenze previgente rispetto all’introduzione della riforma di cui al citato art. 24.
In sostanza, secondo la norma il dipendente con un diritto a pensione maturato entro il 31/12/2011 non può esercitare un’opzione per il nuovo regime, ma soggiace comunque (2) al regime previgente.
Nella nota in commento del 31 gennaio 2014 è stato precisato che il conseguimento del diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2011 da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni comporta l’applicazione obbligatoria del regime di accesso e delle decorrenze previgente all’entrata in vigore dell’art 24 del d.l. 201/2011.
Nello specifico la nota n. 6295/2014 ha precisato quanto segue, ovvero:
– il dipendente che ha maturato un diritto a pensione entro la sopra menzionata data del 31 dicembre 2011, raggiungendo la quota 96 oppure, per le donne, i requisiti previgenti per la pensione di vecchiaia (61 anni di età e almeno 20 anni di contributi), ma che non ha ancora raggiunto l’età limite ordinamentale per la permanenza in servizio di cui all’art. 4, del d.P.R. n. 1092 del 1973, ossia sessantacinque anni, è titolare di un diritto che può o meno decidere di esercitare;
– in tal caso l’amministrazione dovrà accogliere l’istanza del dipendente che faccia richiesta di essere collocato a riposo in virtù del diritto conseguito prima dei 65 anni di età (3);
– per i dipendenti che hanno maturato (4) i requisiti nell’anno 2011, essendo soggetti al regime vigente prima dell’entrata in vigore dell’art. 24, del citato d.l. n. 201 del 2011, resta in vigore anche il regime delle decorrenze di cui all’art. 12, del d.l. n. 78 del 2010 (5) (6).
Note
1) con la circolare 2/2012
2) Obbligatoriamente
3) Qualora il dipendente soggetto al regime previgente non eserciti tale diritto, l’amministrazione è obbligata a collocarlo a riposo al compimento dei 65 anni di età, salvo la concessione del trattenimento in servizio per un biennio di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, in presenza di tutti i presupposti di legge
4) Cfr. http://www.snalsbrindisi.it/modules.php?name=News&file=print&sid=1220
5) che per il personale della scuola conferma l’applicazione del comma 9, dell’art. 59, della legge 449/97e cioè la decorrenza dall’inizio dell’a.s. nel caso di maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno
6) Per approfondire l’argomento e l’iter normativo cfr. http://www.sivempveneto.it/leggi-tutte-le-notizie/17643-eta-contributi-calcolo-la-bussola-per-la-nuova-pensione-pubblico-impiego-lobbligo-scatta-a-65-anni-a-70-solo-per-pochi
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