Tribunale di Campobasso, Sez. Lav., sentenze nn. 126-127/2014 del 01.04.2014.
Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Scarlatelli.
“il sub ingresso del cessionario nei rapporti di lavoro dei dipendenti dell’azienda ceduta non si verifica soltanto se tale rapporto sia stato legittimamente risolto in tempo anteriore al trasferimento medesimo; in caso contrario, il rapporto prosegue ope legis con l’acquirente e il lavoratore conserva nei suoi confronti tutti i diritti che aveva verso il cedente; più di recente la Suprema Corte ha ribadito l’applicabilità del 2112 c.c. proprio nel caso di illegittima apposizione di termine a contratti anteriori alla cessione del ramo di azienda»
La sentenza in commento costituisce una significativa quanto interessante pronuncia in tema di estensibilità delle disposizioni contenute nell’art. 2112 c.c. ai rapporti di lavoro a tempo determinato illegittimamente stipulati, e contestualmente impugnati dal lavoratore, in epoca anteriore al trasferimento d’azienda avvenuto tra due società operanti nel medesimo settore.
Nel caso in disamina, il lavoratore aveva proposto una domanda giudiziale avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità di una serie di contratti di somministrazione, così instando per la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato direttamente con il soggetto utilizzatore delle prestazioni lavorative.
Nelle more del giudizio, però, interveniva un trasferimento d’azienda tra la società utilizzatrice, nei cui confronti il lavoratore aveva agito, ed altra società operante nello stesso settore.
Il giudice, nel prenderne atto, ordinava l’integrazione del contraddittorio con conseguente chiamata in causa della società cessionaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 2112 c.c.
Lo stesso lavoratore, poi, integrava la domanda chiedendo che gli effetti di cui all’art. 27 D.Lgs. n. 276/2003 si producessero in capo alla società cessionaria, così di fatto parificando la propria posizione con quella delle altre risorse umane assunte a tempo indeterminato e successivamente transitate in favore del nuovo soggetto giuridico.
Ebbene, con le sentenza in commento, il GL di Campobasso prende una posizione netta nel ritenere applicabile, al caso di specie, l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui l’effetto estensivo del licenziamento illegittimo – pur intimato in epoca anteriore al trasferimento – in quanto destinato ad essere travolto dalla sentenza dichiarativa della nullità del recesso, comporta che il rapporto di lavoro si trasferisca ex art. 2112 c.c in capo al cessionario. Infatti, il subingresso del cessionario nei rapporti di lavoro dei dipendenti dell’azienda ceduta non si verifica soltanto se tale rapporto sia stato legittimamente risolto in tempo anteriore al trasferimento medesimo; in caso contrario, il rapporto prosegue ope legis con l’acquirente e il lavoratore conserva nei suoi confronti tutti i diritti che aveva verso il cedente.
A detta del Tribunale di Campobasso l’art. 2112 è infatti applicabile anche ai casi di illegittima apposizione del termine a contratti di lavoro stipulati anteriormente alla cessione del ramo d’azienda, così richiamando quanto di recente statuito dal Giudice Supremo con sentenza n. 21812/13.
Quanto precede è di rilevante importanza in quanto le garanzie offerte dal legislatore italiano, con il disposto normativo in commento, non possono risultare precluse dalla circostanza che il rapporto di lavoro non sia, di fatto, in atto al momento del trasferimento, rilevando che il rapporto con il cedente sia, o possa essere, in atto de iure anche se non de facto.
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