CGA 14 gennaio 2013 n. 10: rapporto tra gli interessi corrispettivi e l’istituto processualistico del pignoramento presso terzi

sentenza 06/03/13
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Premessa la distinzione tra interessi compensativi (articolo 1499 c.c.) e corrispettivi (articolo 1282 c.c.), la funzione remuneratoria degli interessi corrispettivi va valutata, ex latere creditoris, come compenso per la temporanea privazione del godimento di una somma di denaro e la conseguente impossibilità di trarre, da quella somma, le presumibili utilità derivanti dai suoi impieghi; ex latere debitoris, invece, va intesa come corrispettivo per la disponibilità di un capitale altrui e la relativa possibilità di trarne vantaggio.

Qualora l’amministrazione riceva un atto di pignoramento presso terzi ex articolo 543 c.p.c. relativo a somme che l’ente deve ad un soggetto privato, per il periodo intercorrente tra la data del pignoramento presso terzi e la comunicazione dell’ordinanza di c.d. “svincolo” la corresponsione degli interessi corrispettivi risulta priva di un’adeguata giustificazione dal punto di vista del creditore, in quanto anche se il denaro si fosse trovato presso la sfera del creditore, lo stesso non avrebbe potuto legittimamente utilizzarlo, stante il vincolo di indisponibilità gravante sullo stesso. Parimenti, il pagamento di interessi corrispettivi non risulta neanche giustificato da una funzione remunerativa a vantaggio del debitore che, in concreto, non ricorre. In seguito al vincolo creatosi per effetto del processo esecutivo, infatti, il Comune non aveva certamente la disponibilità delle somme oggetto di pignoramento e, conseguentemente, dalle stesse non poteva trarne alcun vantaggio o ricavo o qualsiasi altro proficuo utilizzo.

Nel procedimento esecutivo presso terzi, in virtù del combinato disposto degli artt. 543, comma 2, n. 2 e 546 c.p.c., il debitor debitoris è assoggettato, relativamente alle somme da lui dovute, agli obblighi che la legge impone al custode dal giorno della notifica dell’atto di pignoramento. In ordine alle somme sottoposte a pignoramento si determina così una situazione di indisponibilità che altera la vicenda sottesa all’ordinaria relazione creditoria avente ad oggetto una somma di denaro. Il terzo, debitor debitoris, infatti, è tenuto per espressa disposizione di legge ad astenersi dal compiere atti di adempimento nei confronti del debitore esecutato suo diretto creditore, potendo incorrere in caso di inosservanza di tale divieto in responsabilità sotto il profilo civilistico (efficacia non liberatoria del pagamento) e penalistico (configurabilità delle fattispecie criminose di cui agli artt. 388 e 388 bis c.p.).

 

N. 10/13 Reg.Sent.

N. 658 Reg.Ric.

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in appello n. 658/2012 proposto da

**

rappresentata e difesa dall’avv. **************** ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Rodi n. 1, presso lo studio dello stesso;

c o n t r o

il COMUNE DI ***, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. ************** ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Notarbartolo n. 5 presso lo studio dell’avv. ****************;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Sicilia – sede di Palermo (sez. III) – n. 895/2012 del 24 aprile 2012.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di ***;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Consigliere *************;

Uditi, altresì, alla camera di consiglio del 22 novembre 2012 l’avv. *********** per l’appellante e l’avv. ***********, su delega dell’avv. *********, per il Comune appellato;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con l’appello l’interessata esponeva che:

  1. con sentenza 4 aprile 1995 n. 276 la Corte di appello di Palermo aveva condannato il comune di *** a pagare in suo favore la somma di £ 475.386.000 a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa dell’occupazione illegittima di un lotto di terreno di sua proprietà;

  2. che il consiglio comunale, con deliberazione 12 settembre 1995 n. 72, aveva riconosciuto il debito fuori bilancio nascente da detta decisione per complessivi £ 953.277.954, somma questa risultante dall’importo corrispondente alla sorte capitale e agli interessi maturati oltre che alle spese di giudizio;

  3. che le somme da corrispondere erano state colpite, prima del pagamento, da pignoramenti presso terzi ad istanza di alcuni creditori dell’odierna appellante e che pertanto, con provvedimento 11 dicembre 1995 n. 1033, il dirigente del comune di *** aveva disposto la liquidazione nei confronti della scrivente per l’importo di £ 266.919.104, somma questa pari alla differenza tra quanto alla stessa dovuto e quanto oggetto di pignoramenti presso terzi;

  4. che, all’esito del procedimento di esecuzione forzata svoltosi innanzi al Tribunale di Agrigento – sezione distaccata di ***, il procedimento in questione era stato dichiarato estinto e il giudice aveva ordinato lo svincolo delle somme pignorate in danno dell’esecutata, detenute dal terzo pignorato Comune di ***;

  5. che, con successiva istanza del 22 novembre 2010, l’interessata aveva comunicato al comune l’estinzione del procedimento esecutivo, il conseguente svincolo delle somme pignorate ed aveva invitato l’amministrazione a corrispondere l’importo di € 152.241,36;

  6. che, a seguito del mancato pagamento della predetta somma, era stata costretta ad intentare giudizio di esecuzione innanzi al TAR Sicilia chiedendo il pagamento della somma in questione oltre agli interessi legali dalla data del pignoramento alla data dell’effettivo pagamento;

  7. che il comune di ***, in data 1 febbraio 2012, aveva corrisposto alla ricorrente la sorte capitale senza versare gli interessi maturati e che in conseguenza di ciò l’amministrazione aveva chiesto, con memoria del 5 marzo 2012, la declaratoria di improcedibilità o il rigetto del ricorso;

  8. che, con memoria del 27 marzo 2012, l’interessata aveva precisato che l’interesse alla decisione del ricorso permaneva con riferimento agli interessi dalla data del pignoramento alla data di emissione del mandato di pagamento della sorte capitale nonché in relazione alla condanna delle spese di giudizio;

  9. che il TAR, con la sentenza ora appellata, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere per la sorte capitale ed aveva accolto in parte la domanda relativa agli interessi riconoscendoli solo dalla data di notifica dell’ordinanza di svincolo anziché da quella del pignoramento.

Tutto ciò premesso, l’interessata censurava la decisione adottata dal giudice di prime cure ritenendola erronea ed insisteva affinché, in parziale riforma della sentenza appellata, il comune di *** fosse condannato al pagamento di un importo pari agli interessi legali sulla somma di € 152.241,36 dalla data del pignoramento (23.6.1995) alla data di emissione del mandato di pagamento della sorte capitale (27.1.2012) oltre che alle spese di giudizio.

Nel giudizio di appello si costituiva l’amministrazione locale chiedendone il rigetto con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di giudizio; in vista della camera di consiglio l’interes-sata depositava memoria in data 6 novembre 2012.

Quindi alla camera di consiglio del 22 novembre 2012 l’appello passava in decisione.

D I R I T T O

La categoria degli interessi corrispettivi trova fondamento nell’art. 1282 c.c. che testualmente stabilisce: i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente.

Di regola, quando un credito avente ad oggetto una somma di denaro diventa liquido ed esigibile, esso produce interessi corrispettivi. In particolare, gli interessi corrispettivi sono gli interessi dovuti a titolo remunerativo sulle somme liquide ed esigibili (interessi di pieno diritto). La ratio risiede nella loro funzione remunerativa e tali interessi sono dovuti indipendentemente dal dolo o dalla colpa del debitore nell’adempimento dell’obbligazione.

Venendo al caso di specie giova rilevare che nell’espropria-zione presso terzi, il pignoramento impone al terzo pignorato di non compiere atti che determinano l’estinzione del credito attraverso il pagamento o il trasferimento del credito ad altri (Cass., sez. III, n. 3276/2008). Il terzo debitore, infatti, rimane soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle somme pignorate (art. 546 c.p.c.), con la conseguenza che il terzo debitore, che ha subito il pignoramento presso di sé, non può più corrispondere tali somme, le quali sono così divenute inesigibili a causa del temporaneo vincolo di indisponibilità gravante sulle stesse a seguito del pignoramento. Il vincolo di indisponibilità, pertanto, determina l’inesigibilità delle somme.

In altri termini nel procedimento esecutivo presso terzi, in virtù del combinato disposto degli artt. 543, comma 2, n. 2 e 546 c.p.c., il debitor debitoris è assoggettato, relativamente alle somme da lui dovute, agli obblighi che la legge impone al custode dal giorno della notifica dell’atto di pignoramento. In ordine alle somme sottoposte a pignoramento si determina così una situazione di indisponibilità che altera la vicenda sottesa all’ordinaria relazione creditoria avente ad oggetto una somma di denaro. Il terzo, debitor debitoris, infatti, è tenuto per espressa disposizione di legge ad astenersi dal compiere atti di adempimento nei confronti del debitore esecutato suo diretto creditore, potendo incorrere in caso di inosservanza di tale divieto in responsabilità sotto il profilo civilistico (efficacia non liberatoria del pagamento) e penalistico (configurabilità delle fattispecie criminose di cui agli artt. 388 e 388 bis c.p.).

Occorre inoltre aggiungere che la funzione remuneratoria degli interessi corrispettivi va valutata, ex latere creditoris, come compenso per la temporanea privazione del godimento di una somma di denaro e la conseguente impossibilità di trarre, da quella somma, le presumibili utilità derivanti dai suoi impieghi; ex latere debitoris, invece, va intesa come corrispettivo per la disponibilità di un capitale altrui e la relativa possibilità di trarne vantaggio.

Nel caso in esame, la corresponsione di interessi risulta priva di un’adeguata giustificazione dal punto di vista del creditore, in quanto anche se il denaro si fosse trovato presso la sfera del creditore, lo stesso non avrebbe potuto legittimamente utilizzarlo, stante il vincolo di indisponibilità gravante sullo stesso. Parimenti, il pagamento di interessi corrispettivi non risulta neanche giustificato da una funzione remunerativa a vantaggio del debitore che, in concreto, non ricorre. In seguito al vincolo creatosi per effetto del processo esecutivo, infatti, il Comune non aveva certamente la disponibilità delle somme oggetto di pignoramento e, conseguentemente, dalle stesse non poteva trarne alcun vantaggio o ricavo o qualsiasi altro proficuo utilizzo.

Nell’arco temporale compreso tra la data del pignoramento (23 giugno 1995) e quella dello svincolo per estinzione del processo esecutivo (16 novembre 2010, secondo quanto affermato a pagina 2 dell’atto di appello), pertanto, il Comune ha rivestito la qualifica di mero custode delle somme di cui si discute.

Tale conclusione risulta viepiù confermata dalla distinzione operata dalla giurisprudenza tra gli interessi corrispettivi di cui all’articolo 1282 c.c. e quelli compensativi ex articolo 1499 c.c.: gli interessi compensativi sono previsti per una funzione equitativa, mirando a compensare il creditore del mancato godimento dei frutti della cosa da lui consegnata all’altra parte prima di riceverne la controprestazione; attesa la loro peculiare finalità, sono dovuti, a differenza degli interessi moratori, indipendentemente dalla mora e dall’inadempimento, e, a differenza dagli interessi corrispettivi, a prescindere dalla liquidità ed esigibilità del credito, sempre che di questo, tuttavia, siano provate la certezza e la definitività (Cassazione civile, sez. I, 11 maggio 2007 n. 10884).

Alla luce delle predette considerazioni non può trovare, per le ragioni sino a qui esposte, accoglimento la tesi (pur pregevole) contenuta nell’atto di appello e basata sulla distinzione tra il concetto di (in)esigibilità del credito e di indisponibilità preordinata all’espropria-zione perché se certamente è vero che con il pignoramento presso terzi si determina l’indisponibilità della somma preordinata all’espropria-zione, è altrettanto vero che ciò comporta anche l’impossibilità per il creditore di esigere il denaro dal debitore. Né sotto altro aspetto rileva la circostanza che il pignoramento riguarda gli accessori, le pertinenze e i frutti trattandosi in questo caso di norma che mira a individuare il quantum da sottoporre a procedimento di esecuzione forzata ma non anche di disposizione che ha l’effetto di far produrre gli interessi nei confronti del debitore esecutato presso terzi.

Per questi motivi il Collegio non condivide, inoltre, la conclusione che, in via teorica, è stata raggiunta da Cass. 28204/2011 anche se, solo incidentalmente, va rilevato che si trattava nel caso deciso dalla Corte di Cassazione di fattispecie non del tutto sovrapponibile e peraltro vertente in materia giuslavoristica ove trova applicazione l’articolo 429 c.p.c.

Deve essere disattesa anche la seconda censura con la quale si deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui avrebbe protratto il vincolo di indisponibilità sino al momento della notifica dell’ordinan-za di svincolo. Proprio perché il comune, sino a quando non ha avuto contezza del venir meno del vincolo non poteva disporne, appare corretto il ragionamento svolto dal giudice di prime cure.

La terza censura si appalesa inammissibile perché generica e per altro verso non oggetto di adeguata dimostrazione poichè non viene detto quali sarebbero le “comunicazioni degli uffici competenti” né si chiarisce quale grado di rilevanza possano avere gli atti contabili comprovanti l’impegno di spesa o le disposizioni date dalla tesoreria.

In conclusione per le ragioni sino a qui esposte l’appello deve essere respinto.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Conseguentemente l’appellante va condannata al pagamento in favore della costituita parte appellata delle spese di questo grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.000,00 (€ duemila/00 centesimi) oltre IVA e CP se dovute.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento in favore della costituita parte appellata delle spese di questo grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.000,00 (€ duemila/00 centesimi) oltre IVA e CP se dovute.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Palermo il 22 novembre 2012 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: ***********, Presidente, *************, estensore, ***************, ************, ******************, Componenti.

F.to ***********, Presidente

F.to *************, Estensore

Depositata in Segreteria

14 gennaio 2013

sentenza

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