Chi ha il contrassegno degli invalidi ha diritto alla sosta gratuita nelle zone a pagamento?

Scarica PDF Stampa

1. Premessa

La questione che l’autore dello scritto vuole portare a conoscenza è quello se il titolare dello speciale contrassegno invalidi ha diritto alla sosta gratuita nelle zone a pagamento.

Tale principio non trova avallo nella giurisprudenza di legittimità.

La Suprema Corte, con la recente sentenza n. 21271/2009, ha escluso la fondatezza di tale interpretazione ed ha precisato che la normativa soprarichiamata sancisce l’esonero, per i titolari dello speciale contrassegno invalidi, dalle limitazioni di tempo nelle aree di parcheggio a tempo indeterminato e dai divieti e limitazioni disposti dall’autorità competente, ma non il diritto alla gratuità della sosta.

In tale sentenza viene anche precisato che il diritto alla gratuità – in mancanza di una espressa previsione normativa – non può essere riconosciuto neppure nella ipotesi di indisponibilità di posti riservati ai sensi dell’art. 11 comma 5 D.P.R. n. 503/1996.

Inoltre, va rilevato che l’art. 157 C.d.S., dopo la definizione (comma 1) di “arresto”, “sosta”, “fermata” e “sosta di emergenza” e dopo le indicazioni (commi 2/3/4 e 5) delle modalità di collocazione del veicolo nella ipotesi di sosta e/o fermata, al comma 6 recita “nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile l’orario in cui la sosta ha avuto inizio”.

La norma fa riferimento alle zone con sosta permessa (libera) per un tempo limitato e per la cui fruizione non è previsto il pagamento di una somma di denaro, ma soltanto l’obbligo di segnalare, in modo chiaro e visibile, l’orario di inizio della sosta.

L’obbligo di segnalazione dell’orario ha l’esclusiva finalità di impedire e, quindi, di sanzionare l’eventuale sosta che si protragga oltre il limite di tempo previsto e consentito.

La possibilità di istituire, con apposita deliberazione della giunta comunale, aree destinate al parcheggio dietro versamento di una somma di denaro è prevista dall’art. 7 comma 1 lett. f Codice della Strada.

Per i comportamenti configurabili quale violazione della sosta, soggetta alle limitazioni e/o regolamentazioni previste dalla giunta comunale, il regime sanzionatorio applicabile – anche per la sua organica collocazione – va correttamente individuata nel comma 15 dello stesso art. 7 C.d.S.

Inoltre, neanche se il ricorrente avesse, infine, eccepito la illegittimità dell’accertamento per la mancata istituzione, nel sito della rilevata infrazione, di parcheggi liberi accanto a quelli a sosta tariffata, in violazione di quanto previsto dall’art. 7 comma 8 C.d.S.

L’astratto rilievo, privo della indicazione del provvedimento non conforme alla previsione della richiamata norma codicistica e non sostenuto da alcun dato concreto, non consente – per la sua genericità – la valutazione degli asseriti profili di illegittimità presenti nel comportamento della pubblica amministrazione.

 

 

2. Rassegna giurisprudenziale

Non è previsto in alcuna norma che per l’autovettura al servizio del detentore dello speciale contrassegno di cui all’art. 12 D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (c.d. contrassegno invalidi), la quale sia stata parcheggiata in uno stallo a pagamento a causa dell’indisponibilità di uno di quelli riservati gratuitamente alle persone disabili (ai sensi dell’art. 11, co. 5, D.P.R. n. 503/1996) la sosta sia gratuita. Gli artt. 188, co. 3, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) e 111, co. 1, D.P.R. n. 503/1996, prevedono per i titolari del contrassegno l’esonero, rispettivamente, dai limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato e dai divieti e limitazioni della sosta disposti dall’autorità competente; l’obbligo del pagamento di una somma è, invece, cosa diversa dal divieto o limitazione della sosta, come del resto è confermato dal co. 4, lett. d) dell’art. 4, D.Lgs. n. 285/1992 (c.d.s.), che li considera alternativi (Cass. civ., Sez. II, 05/10/2009, n. 21271).

 

Coloro che utilizzano gli autoveicoli per il trasporto delle persone invalide, sebbene possano godere di alcune agevolazioni a loro accordate, sono comunque tenuti a rispettare i divieti di fermata e di sosta dei veicoli imposti dall’art. 158, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ( nella fattispecie il divieto di sosta in corrispondenza degli attraversamenti pedonali) poiché alle relative violazioni il legislatore ha accordato una presunzione di intralcio e pericolo per la circolazione (Cass. civ., Sez. II, 05/12/2007, n. 25388).

 

 

Rocchina Staiano
Avvocato; Docente di Medicina del Lavoro e di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro all’Università di Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; è stata Componente, dal 1 novembre 2009 al 2011, della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù

Staiano Rocchina

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento