Indice
- Il fatto
- I motivi addotti nel ricorso straordinario per Cassazione
- Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
- Conclusioni
1. Il fatto
La Sezione Quinta della Cassazione annullava senza rinvio una sentenza del Tribunale di Catanzaro che aveva confermato quella del Giudice di pace della stessa città, il quale, a sua volta, aveva assolto l’imputato dal reato di ingiuria in danno di una persona relativamente alla condanna di quest’ultima, querelante, al pagamento delle spese sostenute dall’imputato, condanna che aveva eliminato, e ciò perché non solo sarebbe mancata la tempestiva domanda di condanna del querelante da parte del difensore dell’imputato all’esito del giudizio di primo grado, ma anche perché i giudici di merito sarebbero incorsi in un palese errore giuridico, non versando il querelante in colpa ai sensi della sentenza n. 423 del 1993 della Corte costituzionale, non avendo, invero, mai attribuito il fatto ingiurioso all’imputato, né nella querela, né nel corso dell’istruttoria.
2. I motivi addotti nel ricorso straordinario per Cassazione
La difesa della persona assolta proponeva avverso la sentenza summenzionata ricorso ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. per errore materiale e/o di fatto, evidenziandosi, in particolare, da una parte, come il riferimento alla denuncia in sentenza fosse fuori luogo perché non verteva sul reato specifico contestato, dall’altra, in relazione alla tempestività della domanda di condanna del querelante al pagamento delle spese e al risarcimento dei danni, innanzi al giudice di primo grado in sede di rinvio, la circostanza in base alla quale la richiesta fatta oralmente dalla difesa in udienza non sarebbe stata riportata nel verbale redatto in forma riassuntiva mentre la richiesta de qua era, ad avviso del ricorrente, tempestiva, come emergente dalla sentenza n. 34951/15 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, chiedendosi al contempo di rimettere alle Sezioni Unite il quesito se il giudice di pace in sede di rinvio debba qualificarsi giudice di primo grado, oppure giudice in grado di appello, ovvero monocratico.
Sull’argomento leggi anche: L’errore di giudizio non rileva in tema di ricorso straordinario
3. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Il ricorso proposto era stimato inammissibile, facendosi in particolare presente che, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., la richiesta per la correzione di errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di Cassazione è proposta dal condannato o anche dal Procuratore generale nel caso in cui, appunto, ci sia una condanna, non avendo conseguentemente l’imputato prosciolto titolo a esperire il rimedio (si veda Sez. 5, n. 25250 del 14/07/2020, nella quale, nell’escludere il rimedio allorché la decisione della Corte di Cassazione riguardi i provvedimenti adottati dai giudici di sorveglianza, si specifica che il ricorso straordinario può avere ad oggetto esclusivamente pronunce di condanna, dovendosi intendere con tale termine l’applicazione di una sanzione penale; Sez. 3, ordinanza n. 45031 del 24/04/2015, secondo cui è legittimato alla proposizione del ricorso straordinario anche l’imputato condannato al solo risarcimento dei danni in favore della parte civile, il quale prospetti un errore di fatto nella decisione della Corte di Cassazione relativamente al capo concernente le statuizioni civili, a condizione che la pronuncia abbia un contenuto specificamente idoneo a radicare, in capo al ricorrente, la qualifica soggettiva di “condannato“; Sez. 6, n. 46066 del 17/09/2014, secondo cui la legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario per Cassazione a norma dell’art. 625-bis cod. proc. pen. non spetta all’imputato, quando il giudice di legittimità abbia pronunciato sentenza di annullamento con rinvio che non consente di ritenere avvenuto l’accertamento della responsabilità, non potendo l’imputato, in tale ipotesi, essere qualificato come “condannato“; Sez. 5, n. 38780 del 17/05/2017, in cui si afferma che è inammissibile il ricorso straordinario della parte civile).
Orbene, declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso di specie, gli Ermellini osservavano come la richiesta di correzione fosse stata avanzata da un querelato (prosciolto) al quale era stato disconosciuto il diritto alla refusione delle spese processuali da parte del querelante per cui, a loro avviso, ricorreva una situazione al di fuori del perimetro procedimentale stabilito dalla legge per potere proporre ricorso straordinario per Cassazione a norma dell’art. 625-bis cod. proc. pen.
4. Conclusioni
La decisione in esame è assai interessante essendo ivi chiarito da chi può essere proposto ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen..
Difatti, in tale pronuncia, citandosi plurimi precedenti giurisprudenziali, si afferma, una volta fatto presente che la richiesta per la correzione di errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di Cassazione è proposta dal condannato o anche dal Procuratore generale nel caso in cui, appunto, ci sia una condanna ossia quel provvedimento con cui il giudice applica una sanzione penale – come siffatta richiesta non sia proponibile: a) dall’imputato prosciolto (salvo il caso in cui costui sia condannato al solo risarcimento dei danni in favore della parte civile e prospetti un errore di fatto nella decisione della Corte di Cassazione relativamente al capo concernente le statuizioni civili, a condizione che la pronuncia abbia un contenuto specificamente idoneo a radicare, in capo al ricorrente, la qualifica soggettiva di “condannato“); b) dall’imputato quando il giudice di legittimità abbia pronunciato sentenza di annullamento con rinvio che non consente di ritenere avvenuto l’accertamento della responsabilità; c) dalla parte civile.
E’ dunque sconsigliabile proporre una richiesta di tal genere quando ci si trovi in una delle situazioni sin qui menzionate.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su questa specifica tematica procedurale, non può che essere positivo.
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