Chi verifica e identifica il possessore del green pass? Il Garante risponde

Redazione 11/08/21
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In una recente nota, il Garante privacy risponde ad un quesito in materia di green pass formulato dalla Regione Piemonte sull’attività di verifica e di identificazione da parte degli esercenti di ristoranti.

Il Garante per la protezione dei dati personali si è riunito il 10 agosto 2021 in seduta straordinaria per esaminare ed approfondire il tema della protezione dati connesso alle recenti disposizioni in materia di green pass e per rispondere al quesito rivolto all’Autorità dalla Regione Piemonte.

Su questo secondo punto il Garante ha specificato che le figure autorizzate alla verifica dell’identità personale sono quelle indicate nell’articolo 13 del d.P.C.M. 17 giugno 2021 con le modalità in esso indicate, salvo ulteriori modifiche che dovessero sopravvenire.

Riportiamo di seguito la nota del Garante inviata alla Regione Piemonte

Cons. Maurizio Marrone
Assessore ai rapporti con il Consiglio regionale, delegificazione
e semplificazione dei percorsi amministrativi, affari legali e
contenzioso, emigrazione, cooperazione internazionale e post olimpico
Regione Piemonte

Illustre Assessore,

il quesito da Lei rivolto all’Autorità solleva un tema di indubbio interesse generale, relativo ai limiti e ai presupposti del potere di accertamento dell’identità del titolare delle certificazioni verdi, nei contesti nei quali sia richiesto il possesso di tali attestazioni.

Per quanto di competenza di questa Autorità, tuttavia, non può che rilevarsi come l’art. 9-bis, c.4, secondo periodo, del d.l. 22 aprile 2021, n. 52, introdotto dall’art.3 del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, preveda- ai fini della regolamentazione delle modalità di esecuzione della verifica delle certificazioni verdi- l’applicazione, anche nelle nuove ipotesi di ostensione introdotte dal d.l. n. 105, della disciplina procedurale prevista dal dPCM attuativo dell’art. 9, c.10, del d.l. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Tale disciplina procedurale (oggi riconducibile al dPCM 17 giugno 2021) comprende, del resto- oltre la regolamentazione degli specifici canali digitali funzionali alla lettura della certificazione verde – anche gli obblighi di verifica dell’identità del titolare della stessa, con le modalità e alle condizioni di cui all’art. 13, c.4, del citato dPCM.

Tra le garanzie previste da tale decreto è, del resto, compresa anche l’esclusione della raccolta, da parte dei soggetti verificatori, dei dati  dell’intestatario  della certificazione, in  qualunque forma (art. 13, c.5, del suddetto dPCM).

Entro questi termini, pertanto e nei sensi di cui al combinato disposto degli artt. 9-bis, c.4, secondo periodo, del d.l. 52 del 2021 e 13, c.4 del citato d.P.C.M., è consentito il trattamento dei dati personali consistente nella verifica, da parte dei soggetti di cui all’art. 13, c.2, dell’identità dell’intestatario della certificazione verde, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o esigenza di approfondimento, si rivolgono i saluti più cordiali,

 

Servizio Affari Legislativi e Istituzionali
La dirigente

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