Chiarimenti sulla normativa vigente relativa alle prove equipollenti per studentesse e studenti diversamente abili nel secondo ciclo di istruzione

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     Indice:

  1. Definizione di prova equipollente
  2. Excursus normativo in relazione alle prove equipollenti
  3. Normativa vigente sulle prove equipollenti nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado

1. Definizione di prova equipollente

 Per comprendere il significato di prove equipollenti relative a studentesse e studenti diversamente abili nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado e aver chiaro in che cosa possano consistere, occorre procedere ad un attento esame della normativa in vigore.

Al riguardo, va precisato che attualmente non esiste una definizione di prova equipollente nella vigente legislazione.

Tuttavia, è noto che l’aggettivo equipollente assume il significato di ugual valore o corrispondente specialmente agli effetti giuridici.

Difatti, nel vocabolario Treccani l’aggettivo equipollente significa “che, sotto un certo riguardo, ha uguale valore ed efficacia: i due titoli di studio sono e. ai fini del concorso”.

Dunque, prova equipollente dovrebbe essere reputata una prova corrispondente agli effetti giuridici ad un’altra presa come modello di riferimento.

Non dobbiamo trascurare che prova equipollente potrebbe essere una prova differenziata.

Ciò viene confermato nel D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, attualmente in vigore, in cui si legge che la «commissione d’esame […] predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo».

Pertanto, prova equipollente non è una prova identica ad una presa come modello, né è da intendersi esclusivamente una prova simile,

dato che potrebbe essere di valore equipollente una prova differenziata, rispetto a quella presa come modello di riferimento.

2. Excursus normativo in relazione alle prove equipollenti

Occorre rammentare che la nozione di prova equipollente si ritrova in primis nella Legge del 5 febbraio 1992, n. 104.

Segnatamente, in base all’art. 16 della predetta legge:

  1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
  2. Nella scuola dell’obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
  3. Nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione.
  4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l’uso degli ausili loro necessari.
  5. Il trattamento individualizzato previsto dal comma 4 in favore degli alunni handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari, previa intesa col docente della materia e, occorrendo, con il consiglio di facoltà, sentito eventualmente il consiglio dipartimentale.

Parimenti, anche nel successivo Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il legislatore contemplava prove equipollenti nell’ambito della scuola secondaria superiore e, a scanso di equivoci, non solamente durante gli esami di Stato.

Difatti, ai sensi dell’art. 318 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, veniva stabilito che:

  1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
  2. Nella scuola dell’obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
  3. Nell’ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione.
  4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l’uso degli ausili loro necessari.

Va segnalato che l’articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, ha previsto il Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, emanato con DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1998, n. 323:

art. 6

  1. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 16, commi 3 e 4, della legge 3 febbraio 1992, n. 104, confluito nel- l’articolo 318 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle predisposte per gli altri candidati e che possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame. Per la predisposizione delle prove d’esame, la commissione d’esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l’alunno durante l’anno scolastico.

La norma contenuta nell’art. 6 del Regolamento, promulgato con il D.P.R.  del 23 luglio 1998, n. 323, è stata per molti anni fondamentale per comprendere in cosa potessero consistere le prove equipollenti, cioè nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti.

A tal proposito, occorre ricordare che le parole contemplate dall’art. 6 del Regolamento, emanato con il D.P.R. del 23 luglio 1998, n. 323, sono state riportate anche nell’O.M. del 02/05/2018, contenente le istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie per l’anno scolastico 2017/2018.

In particolare, nell’O.M. del 02/05/2018 all’art. 22 veniva statuito per gli esami dei candidati diversamente abili che:

  1. Ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, la commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone per i candidati con disabilità prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati.
  2. Tali prove equipollenti, in coerenza con il PEI, possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o modalità diverse, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti, ma comunque atti a consentire la verifica degli obiettivi di apprendimento previsti dallo specifico indirizzo di studi, al fine del rilascio del relativo diploma.
  3. Per la predisposizione delle prove d’esame e nel corso del loro svolgimento, la commissione d’esame può avvalersi di personale esperto; a tal fine la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l’alunno durante l’anno scolastico.
  4. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dell’alunno con disabilità vengono nominati dal Presidente della Commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della Commissione.

Nondimeno, la norma, di cui all’articolo 6 del Regolamento   promulgato con il D.P.R. del 23 luglio 1998, n. 323, ha perso efficacia dal 1° settembre 2018.

Infatti, ai sensi dell’art. 26, comma 7, lettera a del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62:

Con effetto a partire dal 1° settembre 2018 cessano di avere efficacia:

  1. a) le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, fatto salvo l’articolo 9, comma 8.

3. Normativa vigente sulle prove equipollenti nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado

Com’è noto, il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, ha riformato le norme relative all’esame di Stato per le studentesse e gli studenti diversamente abili:

Art. 20.

Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

  1. Le studentesse e gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d’esame e se le stesse hanno valore equipollente all’interno del piano educativo individualizzato.
  2. La commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.
  3. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d’esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l’anno scolastico.
  4. La commissione potrà assegnare un tempo differenziato per l’effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilità.
  5. Alle studentesse e agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi.

relativi all’indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l’indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.

  1. Per le studentesse e gli studenti con disabilità il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto.
  2. Al termine dell’esame di Stato viene rilasciato ai candidati con disabilità il curriculum della studentessa e dello studente di cui al successivo articolo 21, comma 2. 8. Le studentesse e gli studenti con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui all’articolo 19. Il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.

Leggendo attentamente l’art. 20 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, si può affermare che attualmente il consiglio di classe ha l’ampio potere di stabilire la tipologia delle prove d’esame per gli alunni diversamente abili e «se le stesse hanno valore equipollente all’interno del piano educativo individualizzato».

Peraltro, la commissione d’esame, in virtù della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, «predispone una o più prove differenziate» e «tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione».

Inoltre, nessun riferimento si rinviene all’interno del dato normativo per quanto concerne la tipologia di prova dell’esame di Stato delle studentesse e degli studenti diversamente abili, da ciò possiamo dedurre che il legislatore abbia concesso ampia libertà nella scelta tra prova scritta e prova orale o solamente prova orale.

Sotto altro profilo, con la possibilità attribuita al consiglio di classe di stabilire la tipologia di prove dell’esame di Stato per gli alunni diversamente abili, il legislatore sembra  concedere al consiglio di classe il potere di scegliere prove  su misura o adatte ai bisogni educativi degli alunni in parola e sembra voler eliminare ogni barriera per gli alunni in questione anche relativamente alle prove dell’esame di Stato, seguendo la logica della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) e della versione ICF per Bambini e Adolescenti (ICF-CY) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, queste ultime fondate sul modello biopsicosociale (Engel, 1977 e 1980).

D’altro canto, l’art. 20 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 appare in sintonia con l’art. 3 della Costituzione, secondo cui è «compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

A ciò dovrebbe aggiungersi che l’art. 20 de quo non risulta in contrasto con la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità del 2006, in virtù della quale le Nazioni Unite riconoscono che «la disabilità è un concetto in evoluzione e che la disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri».

Non va dimenticato che ai sensi dell’art. 12, comma 4, del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 «Con ordinanza del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono disposte annualmente le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato e degli esami preliminari».

L’ordinanza del Ministro dell’Istruzione prescrive solo i modi operativi e organizzativi affinché possano svolgersi correttamente gli esami di Stato e degli esami preliminari, tuttavia non può prevedere regole diverse da quelle dettate dall’art. 20 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per le prove relative agli alunni diversamente abili.

In caso contrario l’ordinanza del Ministro dell’Istruzione potrebbe presentare vizi che determinano l’annullabilità del provvedimento amministrativo (Cacciavillani e D’Orsogna, 2021).

Alla luce delle considerazioni suesposte, possiamo affermare che prova equipollente è una  prova  corrispondente agli effetti giuridici ad un’altra presa come modello di riferimento, che può essere differenziata rispetto a quest’ultima, che nessun ostacolo esiste affinché sia somministrata nell’ambito della scuola secondaria superiore   e che, in base alla normativa attualmente in vigore, è il consiglio di classe ad avere l’ampio potere di  stabilire la tipologia di prove dell’esame di Stato e se queste ultime abbiano valore equipollente, non escludendo la possibilità che la prova equipollente possa consistere in una sola prova orale, in maniera che le prove dell’esame di Stato non costituiscano “barriere” o, in altre parole,  “ostacoli” che “impediscono il pieno sviluppo” delle studentesse e degli studenti diversamente abili o, rectius, con diverse abilità.


Bibliografia

  • Cacciavillani, C., D’Orsogna, D. (2021). Diritto amministrativo. Torino: Giappichelli.
  • Engel, G. (1977). The need for a new medical model: a challenge for biomedical science. Science, 196:126-9.
  • Engel, G. (1980) The clinical application of the biopsychosocial model. American Journal of Psychiatry, 137(5), 535-544.
  • Grasso F. (2011), L’ICF a scuola. L’applicazione agli adempimenti della legge 104/1992: Diagnosi Funzionale, PDF e PEI. Giunti O.S. Organizzazioni Speciali: Firenze.
  • Ianes D., Celi F. (2004),. La Diagnosi Funzionale secondo l’ICF, Erickson: Trento.
  • Organizzazione Mondiale della Sanità – OMS (2001). ICF. International classification of functioning, disability and health, World Health Organization. Geneva (trad. it. ICF. Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute.  Erickson: Trento, 2002).
  • Organizzazione Mondiale della Sanità – OMS (2007). ICF-CY. International classification of functioning, disability and health: Children and youth version, World Health Organization. Geneva (trad. it. ICF-CY. Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute – Versione per bambini e adolescenti.  Erickson: Trento, 2007).

 

Giangiacomo Ferraro

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