Circolare agenzia entrate n. 8 del 03/04/2020 e decreto “liquidita’”: termini processuali comuni per contribuente e agenzia delle entrate.

Leonardo Leo 15/04/20
“Lex specialis derogat generali”. Con questo famoso brocardo latino, l’Agenzia delle Entrate sembrava aver risolto nei giorni scorsi il rebus delle sospensioni processuali al tempo del Coronavirus. La soluzione prospettata dall’AE ha assunto veste normativa con il nuovo decreto varato dal Governo (D.l. n. 23 del 08/04/2020, c.d. Decreto “Liquidità”).

In primo piano: EMERGENZA CORONAVIRUS

Come noto, il D.l. n. 18 del 17/03/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”), con l’intento di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 anche sulla giustizia tributaria, aveva previsto:

 per gli enti impositori, una sospensione di tutta l’attività (dunque, anche di quella inerente il contenzioso) dall’8 marzo al 31 maggio 2020 (art. 67, c. 1);

 per il contribuente, una sospensione dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile 2020 (art. 83, c. 2). E’ evidente, dunque, la forte disparità di trattamento che il decreto in parola aveva creato, ancora una volta, nel nostro ordinamento giuridico: a fronte della medesima situazione di difficoltà attraversata da entrambe le parti nel periodo attuale, il Governo aveva deciso di concedere una sospensione di soli 38 gg. ai contribuenti, a fronte degli 84 gg. concessi all’Amministrazione Finanziaria! Tale disparità di trattamento è di notevole impatto pratico. Si pensi, ad esempio, al caso in cui la Commissione Tributaria Provinciale abbia fissato un’udienza di trattazione di un ricorso avverso un avviso di accertamento per il 5 giugno 2020. Ebbene, l’art. 32 del D.lgs. n. 546/1992 riconosce alle parti processuali (contribuente e Amministrazione Finanziaria) la facoltà di depositare documenti o presentare memorie illustrative, a pena di inammissibilità, rispettivamente nel termine di 20 e di 10 gg. liberi prima della data di trattazione. In considerazione di ciò, il contribuente che intenda avvalersi di tale facoltà, godendo della sospensione dei termini processuali solo fino al 15 aprile, potrà depositare documenti e memorie nei termini ordinari di cui sopra, dunque, entro il 15 maggio (documenti) e il 25 maggio (memorie) 2020.

Il Giudice disporrà, una volta in udienza, il rinvio della stessa al fine di rimettere in termini l’A.F.?

Ma ciò non vale per l’Amministrazione Finanziaria la quale, beneficiando della sospensione dell’attività fino al 31 maggio 2020, non potrà rispettare i predetti termini. Quindi ci si chiede che cosa potrebbe accadere. Il Giudice disporrà, una volta in udienza, il rinvio della stessa al fine di rimettere in termini l’A.F.? Ebbene, una soluzione agli interrogativi che sorgevano dalla situazione finora prospettata sembrava essere giunta negli scorsi giorni proprio dall’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima, infatti, nella recentissima Circolare n. 8 del 03/04/2020, in risposta al quesito su come si conciliano i termini di sospensione del contenzioso previsti dall’articolo 67 (8 marzo–31 maggio) con quelli dell’83 (9 marzo–15 aprile) del Decreto, aveva affermato che «l’articolo 67 del Decreto contiene una disciplina generale di riferimento per la sospensione dei termini delle attività degli enti impositori, fatte salve le specifiche deroghe previste dalle altre norme “speciali” contenute nel decreto stesso, quale ad esempio, appunto, l’articolo 83 del Decreto. Di conseguenza con riferimento a tutti i termini processuali e in particolare per la notifica del ricorso in primo grado e al termine per la conclusione del procedimento di mediazione risulta applicabile la specifica sospensione di cui al citato articolo 83, comma 2 del Decreto» (pag. 47). In altre parole, dunque, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare in commento, aveva ritenuto:

 l’art. 67 norma di portata generale, poichè disciplinate la sospensione dei termini delle varie attività poste in essere dagli enti impositori (quali la liquidazione, il controllo, l’accertamento, la riscossione e il contenzioso);

 l’art. 83 norma di portata speciale, in quanto disciplinante, nello specifico, la sospensione dei termini relativi alla sola attività di contenzioso. Facendo applicazione poi del ben noto principio secondo cui “Lex specialis derogat generali”, l’AE aveva riconosciuto che, con riferimento a tutti termini processuali, doveva essere applicata la specifica sospensione prevista dall’art. 83 (9 marzo-15 aprile 2020) e non quella prevista dall’art. 67 (8 marzo-31 maggio 2020). Ebbene, al fine di fugare ogni dubbio in merito, nel nuovo decreto varato dal Governo (D.l. n. 23 del 08/04/2020, c.d. Decreto “Liquidità”), art. 29, comma 3, è stato previsto che “In deroga al termine fissato dall’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la proroga del termine di cui all’art. 73, comma 1, si applica anche alle attività del contenzioso degli enti impositori”. Per mero refuso (che ovviamente dovrà essere sanato dal legislatore), il citato comma fa riferimento al termine di cui all’art. 73, comma 1, del D.l. n. 18/2020 anzichè all’art. 83, comma 2, del medesimo decreto che prevedeva la sospensione, fino al 15 aprile 2020, di tutti i termini processuali. Detta sospensione, ora, è stata ulteriormente prorogata sino all’11 maggio 2020 dall’art. 36, comma 1, del D.l. n. 23/2020.

In virtù di tali disposizioni normative, dunque, sia per i contribuenti sia per gli enti impositori, i termini processuali sono sospesi sino all’11 maggio 2020. Almeno questa disparità di trattamento Fisco-contribuente è venuta meno.

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