Circolazione del veicolo invito domino o proibente domino (Giudice di Pace di Castellammare di Stabia –dr.Tommaso Pentangelo -sentenza 11.2.2009)

Vingiani Luigi 26/11/09
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Nella citata sentenza il giudicante opera una distinzione tra circolazione del veicolo invito domino o prohibente domino. La Giurisprudenza ( Cfr. Tribunale Roma, sez. XII, 21 luglio 2002. in particolare), da tempo ha affermato che per vincere la presunzione di cui all’art. 2054 comma 3 c.c., il proprietario del veicolo deve fornire la prova non già che il mezzo abbia circolato senza il suo consenso (invito domino), ma che detta circolazione sia avvenuta contro la sua volontà (prohibente domino), la quale deve estrinsecarsi in un concreto comportamento, specificamente idoneo a vietare ed impedire la circolazione del veicolo. La giurisprudenza, in particolare, da tempo ha affermato che è inidonea ad integrare la prova liberatoria la condotta del proprietario consistita nel custodire in un cassetto, liberamente accessibile, le chiavi del mezzo
La sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva per violazione dell’art.283 del D.Lgs n.209/05 sollevata dalla convenuta compagnia è infondata e va rigettata.
L’onere della prova liberatoria che potrebbe consentire di liberarsi dalla presunzione di responsabilità solidale con il conducente, ovvero che l’auto circolava contro la volontà della convenuta proprietaria non risulta raggiunta.
La giurisprudenza fa una distinzione tra la circolazione invito domino, senza il consenso del proprietario e prohibente domino, contro la sua volontà. Nel caso de quo appare evidente che la fattispecie rientra nel primo caso.
Infatti l’autovettura, come risulta dalla denuncia, tra l’altro non supportata da alcuna prova, circolava a seguito di un contratto di locazione tra tizio ed una società srl.
Per cui non sussiste il presupposto richiesto dall’art. 283 che la vettura circolava contro la volontà del proprietario, infatti la stessa era stata consegnata dalla stessa convenuta, che in seguito al contratto percepiva un pagamento giornaliero.
Nel merito ,il  giudicante ha stigmatizzato il comportamento della convenuta la quale stipula un contratto, consegnando l’auto ad una persona sconosciuta senza neppure farsi consegnare un documento. Tanto meno il fatto che sporge denuncia solamente e dopo ventidue giorni dopo che la macchina non gli è stata consegnata.
 
avv.Luigi Vingiani
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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
CASTELLAMMARE DI STABIA
      REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO    Il Giudice di Pace Avv. ******************, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N°6605/07 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni.
T R A
*** ***, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’ Avv. **************** in Castellammare di Stabia alla via S.Italico nr. 45, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell’atto di citazione.
                                                                                                              – attore –
CONTRO
*** srl in persona del legale rapp.te p.t, con sede in **
          -convenuta contumace-
E
*** Assicurazioni S.p.a.,nella persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa dall’*******************, con lo stesso elettivamente dom.to in Lettere alla via S.Nicola Castello n.24 presso lo studio dell’avv.Sebastiano ********, mandato a margine della comparsa di costituzione.
                                                                                                     – convenuta –    
CONCLUSIONI
Attore: accoglimento della domanda, con vittoria di spese ed onorari.
Convenuta ***: Estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva, rigetto della domanda con condanna alle spese.
   SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l’attore esponeva che in data 20.11.2006 alle ore 19,00, il suo motociclo ***, condotto da *** percorreva la strada Panoramica in C.mare di Stabiala, allorchè veniva tamponato dall’autovettura Ford  targata ***di proprietà della Srl *** condotta da persona non identificata ed esponente contrassegno assicurativo *** assicurazioni.
A seguito il motociclo cadeva a terra sul lato destro, riportando danni alla parte posteriore e laterale destra.
Assumeva l’attore che la responsabilità del sinistro fosse ascrivibile alla esclusiva condotta colposa del conducente della suddetta auto.
Risultava vana la richiesta del risarcimento dei danni da parte dell’attore alla compagnia assicuratrice che garantiva per la R.C.A. il suddetto veicolo.
Tutto ciò premesso l’istante chiedeva dichiararsi la responsabilità esclusiva del conducente della Ford e la condanna dei convenuti in solido al pagamento dei danni subiti dal proprio motociclo da quantificarsi in corso di causa e nei limiti di competenza del giudice adito, oltre interessi legali dall’evento dannoso, rivalutazione e spese di causa, depositava in atti preventivo e foto di auto danneggiata.
Si costituiva la sola *** ass.ni che eccepiva l’improcedibilità della domanda per violazione degli art.145 e 148 del codice delle assicurazioni, La carenza di legittimazione passiva prevista dall’art.283 dls.209/05, essendo tenuto al risarcimento il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in quanto l’auto danneggiante viaggiava contro la volontà del proprietario, come si evince dalla denuncia prodotta in atti, presso commissariato di PS di Sorrento. In subordine chiedeva il rigetto della domanda infondata in fatto e diritto.
Ammessa ed espletata prova per testi e versata in atti documentazione, sulle conclusioni in epigrafe, la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta ** srl ritualmente citata e non comparsa.
La domanda va dichiarata proponibile, avendo l’attore adempiuto alle formalità di cui al  D.Lgs n.209/05 .
La legittimazione delle parti in causa risulta essere provata documentalmente.
Infatti risulta esibito copia del libretto di circolazione da cui emerge la proprietà in capo all’attore del motociclo  danneggiato.
La legittimazione della convenuta *** srl, risulta provata con la esibizione della copia dell’ispezione rilasciata dal PRA.
La legittimazione della Spa *** ass.ni dal certificato ****.
La sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva per violazione dell’art.283 del D.Lgs n.209/05 sollevata dalla convenuta compagnia secondo la quale legittimata passiva sarebbe la Spa *** è infondata e va rigettata.
L’onere della prova liberatoria che potrebbe consentire di liberarsi dalla presunzione di responsabilità solidale con il conducente, ovvero che l’auto circolava contro la volontà della convenuta proprietaria non risulta raggiunta. La giurisprudenza fa una distinzione tra la circolazione invito domino, senza il consenso del proprietario e proibente domino, contro la sua volontà. Nel caso de quo appare evidente che la fattispecie rientra nel primo caso. Infatti l’autovettura, come risulta dalla denuncia, tra l’altro non supportata da alcuna prova, circolava a seguito di un contratto di locazione tra tal ***  e la ***srl.
Per cui non sussiste il presupposto richiesto dall’art. 283 che la vettura circolava contro la volontà del proprietario, infatti la stessa era stata consegnata dalla stessa convenuta, che in seguito al contratto percepiva un pagamento giornaliero.
Non convince questo giudicante il comportamento della convenuta ***srl la quale stipula un contratto, consegnando l’auto ad una persona sconosciuta senza neppure farsi consegnare un documento. Tanto meno il fatto che sporge denuncia solamente e dopo ventidue giorni dopo che la macchina non gli è stata consegnata. A ciò si aggiunga che lo stesso attore non dichiara il nominativo del conducente nonostante il teste escusso affermava che i soggetti del sinistro si scambiavano le generalità, né tale nominativo risulta dal modello CAI.
 Dovendo questo giudice giudicare iusta alligata et probata ritiene che la domanda è fondata e merita accoglimento.
Nel merito dell’effettivo verificarsi del sinistro e, quindi della sua dinamica, dall’istruttoria espletata e dalla deposizione sulla descrizione dei danni resa dal teste, presente sul luogo del sinistro, indicato ed escusso, risulta accertato che: nella circostanza e luogo dedotte in citazione, il motociclo Piaggio Beverly condotto da tal **, mentre percorreva via Panoramica in C.mare di Stabia con direzione centro, alle ore 19,00, a causa del rallentamento del traffico, veniva tamponato da una Ford Fiesta di colore verde che proveniva da tergo.
Il conducente di un veicolo deve essere sempre in grado di garantire l’arresto tempestivo del proprio mezzo, evitando in tal modo la collisione col veicolo che precede.
Pertanto l’avvenuto tamponamento configura a carico del conducente che sopraggiunge una presunzione defacto di inosservanza della distanza di sicurezza e perciò, in assenza di prova liberatoria, come nello specifico caso concreto in esame, egli resta gravato di colpe esclusive nella produzione della collisione.
Ai fini della determinazione della entità dei danni riportati dal motociclo attoreo, questo Giudice ricorrendo ad una valutazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c., informata a criteri di prudente apprezzamento, in considerazione del tipo di vettura e della sua immatricolazione (2005), e quindi del suo reale valore di mercato, non avendo alcuna rilevanza giuridica il preventivo prodotto in atti dall’attore in quanto non sottoposto al vincolo del giuramento, né datato, ritiene equo liquidare il danno per complessivi Euro 1200,00 oltre interessi dal giorno della domanda. Non spetta la rivalutazione monetaria in quanto il danno è stato risarcito con criteri equitativi e riferito al valore attuale della moneta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Miorella ***, nei confronti della Srl ***,in persona del legale rapp.te p.t. nonché nei confronti della S.P.A. *** Ass.ni , nella persona del suo legale rapp.te p.t., cosi provvede:
1)     dichiara la contumacia della convenuta *** srl, altresì la sua responsabilità esclusiva nella produzione del sinistro per cui è causa;
2)     condanna per l’effetto i convenuti in solido, al pagamento in favore dell’attrice della somma di Euro 1.200,00 oltre interessi dalla domanda, nonché al pagamento con attribuzione al procuratore anticipatario, delle spese processuali che vengono liquidate in Euro 900,00 di cui Euro 40,00 per spese, 390.00 per onorari e 470,00 per diritti, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso forfetario spese generali ex art. 15 L.P..
Così deciso in Castellammare di Stabia 11.02.2009
                                                                                        Il giudice di pace
                                                                                **********************

Vingiani Luigi

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