La ratio della competenza per territorio.
Il codice di procedura civile prevede due fori generali, delle persone fisiche (art. 18 c.p.c.) e delle persone giuridiche (art. 19 c.p.c.), nonché una serie di fori speciali. Oltre ai fori generali, sono stati previsti dal codice due fori facoltativi: quello del giudice del luogo in cui è sorta l’obbligazione dedotta in giudizio (art. 20, prima parte, c.p.c.) e quella del giudice del luogo ove deve eseguirsi l’obbligazione (art. 20, ultima parte, c.p.c.). Infine, sono stati previsti i fori speciali, che nascono dall’esigenza di radicare la lite davanti al giudice del luogo, in cui i loro interessi sono collocati. Tutti i fori speciali sono esclusivi e non alternativi rispetto ai fori generali, salvo che la legge non disponga diversamente[1].
Art. 18 c.p.c.: foro della residenza del convenuto responsabile.
Un primo foro disciplinato dal codice di procedura civile è quello previsto dall’art. 18 c.p.c., ossia un foro, di carattere generale, relativo alla persona fisica che si vuole convenire in giudizio: salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora; se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nella Repubblica o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l’attore. Se il danneggiato risiede a Reggio Calabria e viene coinvolto in sinistro stradale ad opera di presunto responsabile residente o domiciliato a Bolzano, in forza di questo criterio, di carattere generale, l’autorità giudiziaria competente è Bolzano. Questa disposizione normativa non contempla alcuna derogatoria nel caso in cui il convenuto presunto responsabile sia regolarmente assicurato e non si sia costituito in giudizio senza proporre domanda riconvenzionale, ossia in quella particolare ipotesi, ma assia frequente, che non abbia alcun interesse da tutelare nel giudizio, cioè quell’interesse politico al quale si sono ispirati i redattori dell’art. 18 c.p.c.., quello di rendere meno oneroso rispondere.
Art. 19 c.p.c.: foro della sede dell’impresa assicuratrice.
Un secondo foro generale disciplinato dal codice, all’art. 19, ha riguardo alla persona giuridica, corrispondente all’impresa assicuratrice tenuta al risarcimento (nonché al proprietario del veicolo del presunto responsabile, laddove sia una società): salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha sede; è competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda; ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo. Se il danneggiato risiede a Reggio Calabria e l’impresa tenuta al risarcimento ha sede legale in Trieste, foro competente territorialmente, sempre di carattere generale, sarà altresì Trieste.
Art. 20 c.p.c.: foro del luogo ove si è verificato l’incidente.
Ulteriore foro, previsto dal codice, è quello dell’art. 20, secondo il quale si deve tenere conto del luogo ove si è verificato l’incidente, ossia il luogo ove l’obbligazione è sorta: per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio. Se il danneggiato risiede a Reggio Calabria, ma viene coinvolto in incidente stradale a Milano, quest’ultimo è ulteriore foro competente.
Art. 20 c.p.c.: foro del luogo del pagamento del risarcimento.
L’art. 20 contempla un secondo foro: quello del luogo ove l’obbligazione deve eseguirsi. L’accertamento del luogo di adempimento non è agevole, nel silenzio dell’art. 20 c.p.c.. Non è di particolare ausilio il testo dell’art. 1182 c.c.. La lacuna normativa ha richiesto vari interventi del Supremo Collegio che possono sintetizzarsi come di seguito. In tema di competenza territoriale, l’art. 20 c.p.c. si applica in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro. Non rileva la fonte, perchè l’art. 20 c.p.c. si applica a tutte le obbligazioni, da qualunque fonte esse provengano, e quindi anche a quelle di origine extracontrattuale[2]. Rileva, invece, la determinazione del credito: sebbene, il giudice deve limitarsi ad interpretare il contenuto obbiettivo della deductio[3], la giurisprudenza prevalente distingue la complessità dalla facilità della determinazione del credito ed applica il foro del creditore quando la somma di denaro è, convenzionalmente o giudizialmente, determinata ovvero determinabile con semplici operazioni matematiche[4]; invece, quando la somma di denaro deve ancora essere liquidata dalle parti o, in loro sostituzione, dal giudice, e la sua determinazione richiede indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il comma 4 dell’art. 1182 c.c., secondo cui l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza[5]. Deriva da quanto precede che la richiesta risarcitoria da sinistro stradale, quanto per i danni patrimoniali, quanto per quelli di natura non patrimoniale, sovente richiede un accertamento complesso, che sfocia in una consulenza tecnica di ufficio, a meno che i danni siano incontestati. Ad eccezione di quest’ultima eventualità, il particolare mezzo istruttorio (CTU) è prova della complessità dell’indagine sulla determinazione del credito, che, espunto, dal mero calcolo aritmetico, conduce inevitabilmente al foro del domicilio del debitore, ossia quello dell’assicuratore ovvero del proprietario e del conducente presunti responsabili.
Si precisi, tuttavia, che questa sia una analisi parziale dell’art. 20 c.p.c., in relazione al luogo dell’adempimento dell’obbligazione, il quale, proprio nell’ambito della circolazione stradale, richiede uno spiccato richiamo dell’art. 1182 comma I c.c., ossia “gli usi”, di cui si parlerà in seguito nel capitolo III paragrafo 4.
Il presente contributo in tema di competenza per territorio è tratto da “La competenza per territorio nella circolazione stradale” di Carmine Lattarulo
La competenza per territorio nella circolazione stradale
Scopo del presente lavoro è rappresentare, in via sistematica, che il danneggiato nella circolazione stradale può adire l’autorità giudiziaria corrispondente al luogo della sua residenza o domicilio, osservando le stesse norme del codice di procedura civile, norme e provvedimenti comunitari, principi dettati dalla Suprema Corte.
Carmine Lattarulo | 2019 Maggioli Editore
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Note
[1] Cass. Civ. Sez. Un. 18 settembre 2006 n. 20076.
[2] Cass. Civ. Sez. VI 10 marzo 2014 n. 5456; Cass. Civ. Sz. III 14 giugno 2002 n. 8590.
[3] Cass. Civ. Sez. VI 17 maggio 2011 n. 10837; Cass. Civ. Sez. III 21 maggio 2010 n. 12455; Cass. Civ. Sez. III 22 febbraio 2010 n. 4184; Cass. Civ. Sez. III 30 aprile 2005 n. 9013; Cass. Civ. Sez. III 13 aprile 2005 n. 7674; Cass. Civ. Sez. III 05 marzo 1999 n. 1877; Cass. Civ. Sez. II 27 gennaio 1998 n. 789; Cass. Civ. Sez. III 06 agosto 1997 n. 7277.
[4] Cass. Civ. Sez. Un. 13 settembre 2016 n. 17989; Cass. Civ. Sez. III 22 maggio 2003 n. 8121; Cass. Civ. Sez. II 14 maggio 2002 n. 7021; Cass. Civ. Sez. III 26 luglio 2001 n. 10226; Cass. Civ. Sez. III 03 dicembre 1994 n. 10422; Cass. Civ. Sez. II 26 agosto 1985 n. 4527.
[5] Cass. Civ. Sez. III 29 marzo 2004 n. 6265; Cass. Civ. Sez. II 16 aprile 1999 n. 3808; Cass. Civ. Sez. II 27 gennaio 1996 n. 633.
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