Circolazione stradale Italia-Svizzera: variazione di targa e patente

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Obbligo di variazione di targa per il cittadino svizzero con residenza italiana e limiti temporali della validità della patente italiana in Svizzera: in materia vige l’accordo tra Italia e Svizzera per il riconoscimento reciproco in materia di patenti di guida risalente al 13 maggio 2021. Lo stesso Consolato Italiano a Zurigo chiarisce sulla propria pagina ufficiale nella sezione dei servizi per il cittadino italiano, che la patente di guida svizzera, per effetto di tale accordo, è valida in alcuni casi ai fini della circolazione in Italia senza limitazioni temporali. Per approfondimenti in tema di circolazione, consigliamo il volume “Nuovo Codice della Strada -Con Regolamento di esecuzione”

Indice

1. La disciplina legislativa nazionale sull’obbligo di variazione di targa


Più ostica – anche per i ripetuti interventi in materia – risulta, invece, la disciplina legislativa dell’ordinamento italiano circa il divieto dei veicoli stranieri nel Paese. L’articolo 132 del codice della strada dispone che gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero (per i quali si sia già adempiuto alle relative formalità) sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno. In caso di infrazione della regola esposta si arriva perfino all’interdizione all’accesso sul territorio nazionale.
Particolare attenzione merita senza dubbio l’intervento del decreto-legge del 4 ottobre 2018, n. 113, conosciuto come decreto sicurezza. Con la riforma erano state ulteriormente rafforzate le norme sull’uso di veicoli stranieri in Italia. Si era arrivati a vietare per chi acquisiva la residenza in Italia (o era già effettivamente residente) di circolare con un veicolo immatricolato con targa estera per più di 60 giorni.
Tuttavia, sul punto è intervenuta la Corte di giustizia dell’Unione Europea, rilevando, in quanto a contenuto, un contrasto di diritto.
La questione è stata legislativamente e più recentemente risolta dalla legge n. 238 del 2021 con l’istituzione dell’articolo 93-bis nel Codice della strada. Secondo la disciplina più recente, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro 90 giorni dall’acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni del codice della strada. In definitiva, sono state allungate da 60 a 90 giorni le tempistiche di immatricolazione italiana per i nuovi residenti.
Diverso trattamento è stato riservato ai conducenti non intestatari, ossia ai casi di noleggio, o in leasing e comodato. In questo ultimo caso, se il conducente avente residenza anagrafica in Italia non coincide con l’intestatario del veicolo, sussiste l’obbligo di custodia di un documento, sottoscritto con data certa dall’intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Per approfondimenti in tema di circolazione, consigliamo il volume “Nuovo Codice della Strada -Con Regolamento di esecuzione”

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2. L’obbligo di registro REVE


Si ricorda che in ogni caso gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi devono essere iscritti al Registro dei veicoli esteri, denominato REVE. L’esonero dalla disciplina di legge riguarda unicamente i cittadini residenti nel comune di Campione d’Italia, il personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero, il personale delle forze armate e di polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari.
La stessa Confederazione elvetica impone a chi acquisisce il domicilio in Italia di restituire le targhe di controllo e la licenza di circolazione presso l’Ufficio di circolazione competente per il luogo di domicilio in Svizzera. Sussiste anche la possibilità di consegnare la targa e la licenza alla relativa rappresentanza svizzera competente per il nuovo luogo di residenza all’estero.

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3. Limiti temporali della validità della patente italiana in Svizzera


Si precisa che per effetto dell’articolo 3 del summenzionato accordo, la patente di guida italiana è valida anche nel territorio svizzero. Non sono previste limitazioni temporali se il titolare non è residente in Svizzera. Nel caso in cui, invece, il cittadino italiano decida di acquisire la residenza in Svizzera, la patente di guida italiana sarà valida per un anno dalla data di tale variazione. Se il titolare è dimorante settimanale in Svizzera e mantiene la residenza in Italia dove rientra per almeno due volte al mese, non sussistono limitazioni temporali di validità della patente di guida italiana. In questo ultimo caso, tuttavia, sugli stessi dimoranti incombe l’obbligo di presentazione ai competenti organi di controllo di un certificato di residenza del comune italiano o di un attestato di dimora settimanale in Svizzera rilasciato dalle autorità cantonali.

Samuele Valente

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