Tale incapacità persiste anche nell’ipotesi in cui tale testimone abbia espressamente rinunciato al risarcimento del danno ovvero quando tale diritto risulti prescritto.
Nel caso di specie, quindi, detta incapacità non ha natura soggettiva, in quanto non si tramuta in una valutazione sull’attendibilità, o meno, del chiamato a deporre, bensì in una situazione oggettiva di incapacità afferente il thema decidendum, vale a dire l’oggetto del giudizio.
Questi i principi esposti nell’ordinanza n. 12660, depositata in data 23 maggio 2018, dalla VI Sezione civile della Corte di Cassazione, relatore dott. M. Rossetti.
La vicenda
I prossimi congiunti della vittima di un incidente stradale convenivano in giudizio la compagna di assicurazioni del veicolo antagonista esponendo di essere parenti del conducente di una delle autovettura coinvolte in un sinistro stradale, provocato da veicolo non identificato.
Che in dipendenza dell’occorso il loro congiunto perdeva la vita, conseguentemente, chiedevano all’impresa designata ex art. 287 Codice delle Assicurazioni Private per il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il risarcimento di tutti i danni subiti.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava la domanda, con sentenza confermata in sede di gravame dalla Corte d’Appello di Napoli, per difetto di prova in merito alla dinamica del sinistro, atteso che l’unico testimone escusso nel giudizio di primo grado risultava incapace a testimoniare, poiché trasportato sul veicolo della vittima, nonché vittima egli stesso di lesioni personali conseguenti al medesimo sinistro.
Tale sentenza è stata impugnata per cassazione dagli attori soccombenti con ricorso nel quale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 246 Cpc, per avere la corte territoriale dichiarato l’incapacità del testimone nonostante questi avesse rinunciato al diritto al risarcimento del danno che, peraltro, risultava anche prescritto, con conseguente disinteresse per la lite in atto.
Decisione della Cassazione
La stessa ritiene il motivo infondato, anche in virtù del principio più volte affermato dalla Suprema Corte a mente del quale <<“la vittima di un sinistro stradale è incapace ex art. 246 cp.c a deporre nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da altra persona danneggiata in conseguenza del medesimo sinistro, a nulla rilevando che il testimone abbia dichiarato di rinunciare al risarcimento o che il relativo credito sia prescritto” (Sez. 3, Sentenza n. 19258 del 29/09/2015, Rv. 636973 — 01; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 16541 del 28/09/2012, Rv. 623759 — 01; Sez. 3, Sentenza n. 13585 del 21/07/2004, Rv. 575427 — 01; gioverà ricordare che il principio in questione rimonta addirittura a Sez. 3, Sentenza n. 1580 del 01/06/1974, Rv. 369751 — 01, secondo cui “la configurabilità in capo ad un soggetto di quell’interesse concreto ed attuale che sia idoneo ad attribuirgli, in relazione alla situazione giuridica che forma oggetto del giudizio, la legittimazione a chiedere nello stesso processo il riconoscimento di un proprio diritto o a contrastare quello da altri fatto valere e che lo rende incapace a testimoniare, dev’essere valutato indipendentemente dalle vicende che rappresentano un posterius rispetto alla configurabilità di quell’interesse; pertanto l’eventuale opponibilità della prescrizione cosi come non potrebbe impedire la partecipazione al giudizio del titolare del diritto prescritto, cosi non può rendere tale soggetto carente dell’interesse previsto dall’art. 246 cod. proc civ come causa d’incapacità a testimoniare”)>>.
Ricorda, infine, la stessa, che le modalità del sinistro stradale, i veicoli coinvolti in esso ed il contributo causale apportato dai medesimi veicoli nell’incidente, risultano accertamenti di fatto riservati al giudice di merito, pertanto, insindacabili in sede di legittimità.
Lo stesso deve dirsi in relazione al vizio relativo alla “contraddittorietà della motivazione”, non più denunciabile con ricorso per cassazione in virtù della nuova formulazione dell’art. 360 Cpc a seguito della riforma del 2012, se non nella forma della totale assenza di motivazione.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con condanna dei ricorrenti alla rifusione, in favore della compagnia di assicurazioni controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità.
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