Circoli o attività commerciali?

Redazione 21/12/98
Di Stefania Tosone

Molto spesso dietro la denominazione di circolo privato si nasconde l’esercizio di una vera e propria attività aperta al pubblico. Una trasformazione di fatto che inevitabilmente comporta l’estensione ai circoli della disciplina legislativa dettata per le attività pubbliche.

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Differenza tra circoli privati e pubblici servizi

I circoli privati si differenziano dai pubblici esercizi in quanto sono costituiti non in forma di impresa, come questi ultimi, bensì in forma di associazioni non riconosciute senza scopo di lucro. Per questo, se ai pubblici esercizi può accedere chiunque indistintamente, ai circoli può accedere solo chi sia in possesso di un tesserino di associazione.

I circoli privati, pur essendo, per la loro natura ed i loro scopi diversi dagli esercizi pubblici, e come tali non assoggettabili, in via generale, alla disciplina di questi ultimi, sono assimilati ad essi limitatamente all’obbligo di munirsi della licenza comunale di pubblica sicurezza per la vendita di vino, birra e altre sostanze alcooliche, anche se praticata ai soli soci (art.86 RD 18 giugno 1931, n.773, norma non abrogata dall’art.1 comma 3 l.25 agosto 1991, n.287)[1]. Tale licenza è rivolta a prevenire l’alcoolismo, e non si identifica con la licenza di commercio, regolata dalla L.287/91.[2]

Il caso dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande

Prendiamo allora ad esempio l’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Un primo elemento di specialità lo pone il DM 17/12/1992 N.564, stabilendo, all’art.4, che i locali di circoli privati ove si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all’interno della struttura adibita a sede del circolo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All’esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzano le attività di somministrazione esercitate all’interno.

La L.25/08/1991 N.287, più in particolare, subordina la conduzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, in primo luogo, all’iscrizione del titolare dell’impresa individuale, o del legale rappresentante della società, nel registro degli esercenti il commercio di cui all’art.1 L.426/71 e successive modificazioni (art.2), e, in secondo luogo, al rilascio di un’autorizzazione da parte del Comune territorialmente competente (art.3 comma 1). L’esercizio dell’attività senza la prescritta autorizzazione costituisce violazione amministrativa ai sensi dell’art.10. Le regioni fissano periodicamente criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate (art.3 comma 4); limiti questi che non si applicano al rilascio di talune autorizzazioni concernenti la somministrazione di alimenti e bevande esercitata non mediante offerta indifferenziata al pubblico, bensì mediante offerta limitata a particolari categorie di consumatori, individuati in relazione al luogo di svolgimento dell’attività. Rientrano nell’elencazione i circoli privati. (art.3 comma 6).

Ne consegue chiaramente che i circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande non hanno la facoltà di esperire un’attività di somministrazione sostanzialmente analoga a quella di un esercizio pubblico.[3]

Sussiste, allora, la violazione amministrativa prevista dal combinato disposto degli artt.10 e 1 L.287/91 a carico dei responsabili di una associazione privata senza scopo di lucro, c. d. circolo privato, qualora, carenti delle prescritta licenza, vendano cibi e bevande da consumarsi in un locale dove è ospitato un numero indefinito di persone, su rilascio all’ingresso di tesserino conferente la qualità di socio; infatti, tale documento, rapportato agli scopi dell’associazione non riconosciuta, costituisce un semplice espediente per eludere l’obbligo di iscrizione del legale rappresentante al registro degli esercenti il commercio, l’obbligo della licenza di commercio, nonché le prescrizioni di legge volte a tutelare la salute e la sicurezza delle persone. Si delinea l’esercizio di un’attività imprenditoriale in frode alla legge.[4]

Il caso delle rappresentazioni teatrali e della scuola di danza classica

Identico problema si concretizza, solo per fare alcuni esempi, nell’ambito di rappresentazioni teatrali, cinematografiche, scuole di ballo, posto che, ai fini dell’esclusione della natura lucrativa o imprenditoriale di una determinata attività, a nulla rileva che quest’ultima venga svolta in un locale denominato dagli interessati come circolo culturale, e che ai clienti venga rilasciata la tessera di associazione.

Ai sensi dell’art.68 RD 773/31, per poter esercitare un trattenimento pubblico occorre essere in possesso di una licenza che, ai sensi dell’art.80 stessa legge, non può essere rilasciata se non dopo una verifica, effettuata da una commissione tecnica (e le spese sono a carico di chi ha richiesto la licenza), sulla solidità e sulla sicurezza dell’edificio, nonché sull’esistenza di uscite pienamente adatte ad un immediato sgombero in caso di incendio. Nessuna licenza è invece richiesta per i circoli cinematografici o teatrali privati, né per le scuole di ballo condotte nell’ambito di associazioni culturali.[5]

Ne consegue che, dato che solo nei pubblici esercizi è consentito l’ingresso di un’indistinta generalità di persone, il locale ove vengano dati spettacoli ai quali chiunque può assistere previo contemporaneo acquisto al botteghino della tessera di socio e del biglietto di ingresso, non è da considerarsi circolo privato, bensì luogo aperto al pubblico, e come tale dovrà essere sottoposto alla disciplina degli spettacoli pubblici ai fini degli artt. 68 e 80 t.u.l.p.s. Sussistendo infatti, in tal caso, la possibilità di immediato ed indiscriminato accesso da parte di chiunque, il rilascio di un tesserino con il quale lo spettatore acquista la qualità di socio del circolo, contestualmente al pagamento dovuto per accedere al locale, costituisce un semplice espediente per eludere l’obbligo di munirsi della prescritta licenza e le prescrizioni di legge tendenti a tutelare la sicurezza delle persone che affluiscono in ambienti destinati a pubblici spettacoli, con conseguente esercizio di una vera e propria attività teatrale in frode alla legge.[6]

Ugualmente, va ritenuta di natura imprenditoriale e, quindi, soggetta all’autorizzazione di pubblica sicurezza ex art.68 t.u.l.p.s., anche la scuola di danza classica con corsi a pagamento oltre alla quota d’iscrizione associativa condotta da un’associazione culturale.[7]

Concludendo, emerge chiaramente come, per individuare il tipo di disciplina nel concreto applicabile ai circoli privati non bisogni vincolarsi a formali denominazioni, bensì occorra fare riferimento, di volta in volta, al tipo di attività effettivamente posta in essere. E questo sarà anche il solo modo in cui potrà essere evitato che continuino a condursi, per avere sgravi fiscali e tributari, ottenere facili autorizzazioni, eludere gli obblighi di pubblica sicurezza, attività imprenditoriali in frode alla legge.

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[1] T.A.R. Piemonte, 21 novembre 1996, n.840.

[2] Cass. Penale, 21 marzo 1994.

[3] T.A.R. Lazio sez.II, 10 aprile 1996, n.660.

[4] T.A.R. Veneto sez.I, 3 giugno 1997, n.957; Cass. Civile sez.I, 3 marzo 1997, n.1837; Pretura di Torino, 12 maggio 1997; TAR Veneto, 3 febbraio 1998, n.114.

[5] T.A.R. Valle Aosta, 2 ottobre 1993, n.116.

[6] Cass. Penale, 29 aprile 1986.

[7] Consiglio di Stato, 27 febbraio 1998, n.204.

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