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La recente novellazione del settore dell’automatico da divertimento ad opera di alcuni articoli della legge 23 dicembre 2000, n.388, ha portato di nuovo alla luce anche la vexata quaestio dei profili autorizzatori nei circoli privati che intendano utilizzare videogiochi nel loro ambito spaziale.
Premesso che la presenza di non soci in un circolo vale a conferire ad esso il carattere di locale aperto al pubblico, e pertanto legittimamente è considerato abusivo il gioco in un locale del genere in assenza di autorizzazioni di polizia[1], occorre analizzare la modifica apportata dall’art.37 della legge in precedenza richiamata.
“La licenza è altresì necessaria per l’attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma dell’articolo 110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti. La licenza per l’esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attività di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell’Amministrazione finanziaria, necessario comunque anche per l’installazione degli stessi nei circoli privati”.
Dalla disposizione in esame, si desume, con palmare evidenza, che il circolo privato in cui sono installati apparecchi conformi alle specifiche di cui al comma quinto dell’art.110 TULPS, abbisogna del solo nulla osta rilasciato dall’Amministrazione finanziaria: le modalità di richiesta di tale nulla osta, per il momento provvisorio,[2] sono state rese note attraverso la circolare 16/E dell’Agenzia delle Entrate-Direzione Centrale Normativa e Contenzioso- del 12 febbraio 2001, la quale ha chiarito nel paragrafo 3.1 che La richiesta può essere avanzata dal distributore, dal gestore o dall’esercente che abbia la disponibilità dell’apparecchio.
La richiesta quindi, giusto quanto esposto, deve essere intesa come alternativa nel senso che una volta espletata da parte del gestore proprietario dell’apparecchio, non occorre la stessa richiesta per il medesimo apparecchio ad opera anche del titolare dell’esercizio pubblico/circolo privato ove sia poi materialmente collocato; il circolo di conseguenza, richiederà il nulla osta provvisorio solo quando esso stesso acquisti e gestisca in proprio gli apparecchi di cui al comma quinto dell’art.110 TULPS.
In base al disposto dell’art.37 cit., si ricava anche che il nulla osta costituisce una condicio sine qua non ai fini del rilascio dell’ulteriore licenza prevista dell’articolo 86; tralasciando in tale sede gli aspetti autorizzatori relativi alla distribuzione e gestione dei giochi, si ritiene, anche in conformità di recenti interpretazioni ministeriali[3], che debbano munirsi di detta nuova licenza le sale da gioco e comunque tutti gli esercizi pubblici, nei quali siano collocati gli apparecchi di cui al comma quinto dell’art.110 TULPS, sebbene già precedentemente autorizzati ai sensi dell’art.86, comma uno, TULPS e dell’art.194 del relativo Regolamento di attuazione.
Certamente il circolo privato non può essere annoverato nella categoria degli esercizi pubblici, stante la natura privatistica dell’ente, e come tale appare ultronea rispetto al dettato legislativo la pretesa che il circolo si debba munire della licenza di cui all’art.86, comma tre, TULPS; per completezza di esposizione, occorre però considerare anche il profilo autorizzatorio della disciplina previgente alla modifica apportata con la legge 388/00.
Considerato quanto esposto, si dovrebbe necessariamente concludere che il circolo privato, essendo una delle manifestazioni in cui si estrinseca la libertà di associazione,[4] non si debba munire di alcuna licenza per poter svolgere la sua attività; in realtà, già il secondo comma dell’art.86 TULPS prevede che “ La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci”.
Per la somministrazione degli alimenti e bevande dunque, vi è stata un assimilazione del circolo privato all’esercizio pubblico[5] e di conseguenza tale equipollenza ha imposto al circolo l’obbligo di munirsi della licenza in argomento[6]; le ragioni di ciò, risiedono presumibilmente nella natura commerciale dell’attività di somministrazione e mescita,[7] che comporta lo svolgimento di un’attività imprenditoriale non svolta in maniera occasionale e come tale soggetta a preventiva autorizzazione.
Muovendo dai concetti da ultimo accennati, il Ministero dell’interno,[8] ha precisato che il circolo privato dovrà comunque dotarsi di licenza per l’installazione dei giochi, quando questi ultimi siano collocati nello stesso locale ove si somministrano alimenti e bevande, implicitamente affermando che qualsiasi altra attività, che si svolga in un luogo preventivamente autorizzato per una certa attività, abbisogna comunque di idonea autorizzazione.
Stante la normativa vigente quindi, i titolari dei circoli privati dovranno chiedere espressa autorizzazione[9] ad installare videogiochi nel loro interno, solo quando questi siano collocati nel medesimo ambito spaziale in cui si svolge l’attività di somministrazione e mescita, e se conformi alle specifiche di cui al comma quinto dell’art.110 TULPS, tali videogiochi dovranno essere, indipendentemente dalla collocazione, corredati del relativo nulla osta provvisorio o nelle more del rilascio di copia della richiesta[10].
Dal coordinamento logico sistematico dell’art.86 con l’art.110 TULPS, comma uno che, a seguito della citata novella legislativa (id est: legge 388/00), impone anche ai circoli privati l’obbligo di tenere esposta la cd Tabella dei Giochi Proibiti, potrebbe fondatamente trovare avallo la tesi della obbligatorietà della licenza per l’installazione dei giochi nei circoli, indipendentemente dalla loro collocazione spaziale; non si comprenderebbe infatti la ratio di un provvedimento vidimato dal Questore (rectius: Sindaco, a seguito del DPR 28 maggio 2001, n.311) che riguarda tutti i giochi in senso lato quando il luogo ove questi siano collocati sia sfornito della relativa autorizzazione.
La correttezza di quanto si espone, è del resto confermata dalla circostanza che in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella Tabella da parte dei soggetti obbligati[11], si richiamano sempre e comunque le sanzioni degli artt.17 bis, 17 ter, e 17 quater del TULPS che presuppongono violazioni di legge o di disposizioni impartite dall’autorità nell’esercizio di attività soggette ad autorizzazione; argomentando a contrariis, i contravventori sarebbero sanzionati per inosservanza di prescrizioni dell’Autorità in assenza del titolo autorizzativo, di fatto stravolgendo il dettato dell’art.9 del TULPS.
E’ fuor di dubbio che ragionando in questi termini, si assiste ad una vera e propria equiparazione del circolo privato all’esercizio pubblico, almeno per quel che concerne gli apparecchi da divertimento mentre, prima della prefata novella, la normativa riguardante gli esercizi pubblici si estendeva ai circoli privati solo per quanto concerneva la somministrazione di alimenti e bevande alcoliche[12]; considerato che il Questore adotta un’unica Tabella dei Giochi Proibiti, che trova vigenza in tutti gli esercizi pubblici e circoli privati della sua Provincia, ci si chiede fino a che punto le pedisseque prescrizione del Questore all’interno della Tabella adottate nel pubblico interesse (si pensi ad esempio ai limiti di età in ordine all’utilizzo dei videogiochi oppure una limitazione nell’orario di funzionamento di questi) possano valere all’interno di un circolo senza intaccare lo spirito dell’articolo 18 della Costituzione.
Sommessamente si ricorda a chi legifera, che secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale[13] le limitazioni legislative ad un diritto di libertà costituzionalmente garantito, quale quello dell’art.18 Cost., possono ritenersi legittime quando vi siano esigenze di tutelare altri beni o interessi di rilevanza costituzionale e che nel disporre queste limitazioni si debba seguire il cd criterio del minimo mezzo che comporta un sacrificio assolutamente strumentale del bene rispetto all’obiettivo avuto di mira.
Nel caso di specie, assistiamo invece alla compressione di un diritto costituzionale ad opera non di una legge ma di disposizioni amministrative, quale le prescrizioni in Tabella, adottate dal Questore per ragioni di pubblico interesse; i profili di incostituzionalità di simile conseguenza sono talmente evidenti da non lasciare spazio, almeno in questa sede, ad ulteriori considerazioni.
DAVIDE MASSA[14]
Note:
[1] così Cons. Stato 26/10/1984 n.1336 in Rass. Cons. Stato 1985, I, 1020.
[2] il nulla osta definitivo infatti potrà essere rilasciato dall’Amministrazione finanziaria, soltanto a seguito dell’installazione sugli apparecchi in oggetto della scatola nera (rectius: dispositivo di immodificabilità) e del dispositivo per la lettura delle schede a deconto. Le caratteristiche dei modelli di tali dispositivi, saranno individuate attraverso un decreto interministeriale nel caso della scatola nera (art.38 legge 388/2000) e da un decreto ministeriale nel caso della scheda a deconto (art.14-bis DPR 640/1972) entrambi non ancora emanati dai Ministeri competenti.
[3] sul punto v. circolare Ministero dell’interno 557/B.720.12001 (1) del 28 giugno 2001.
[4] l’art.18.Cost. sancisce che “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale”.
[5] in tal senso T.A.R. Veneto II, 19/05/1993 n.381 in T.A.R. 1993, I, 2529
[6] in realtà, il DPR 4 aprile 2001 n.235 (pubblicato in GU il 20 giugno 2001) in linea con lo spirito della semplificazione amministrativa ha modificato la disciplina de qua: il nuovo Regolamento riguarda sia i circoli che aderiscono a organizzazioni nazionali con finalità assistenziale riconosciute dal Ministero dell’interno, sia i circoli che non vi aderiscono. Nel primo caso è sufficiente una denuncia di inizio attività, nel secondo una richiesta di autorizzazione, entrambi i titoli autorizzativi valgono però come autorizzazione prevista dal comma due dell’art.86 TULPS, come espressamente confermato nelle disposizioni finali del Decreto.
[7] sul punto v. anche Cass.Pen Sez.III sent 13 gennaio 1999 n.310.
[8] circolare n.559/C. 19144.12000.A (1) del 30 aprile 1996.
[9] la richiesta dovrebbe essere effettuata per esclusione ai sensi dell’art.86, comma uno, TULPS, interpretando la terminologia “sale da biliardo o da gioco” in senso comune e cioè come luogo ove, oltre alle varie attività consentite, possa giocarsi anche al biliardo o ad altri giochi leciti e non già, in senso specifico, e cioè esercizio pubblico destinato esclusivamente allo svolgimento di quei giochi. (in tema cfr. Cass.Pen. I sent. 7448 del 26/09/1984).
[10] così circolare MF 16/E cit.
[11] ad avviso di chi scrive sono, il titolare del circolo privato in quanto vincolato ad un obbligo di fare (cfr. Cort. Cost. sent.88/68) e tutti gli utilizzatori dei giochi all’interno del circolo stesso.
[12] in tal senso T.A.R. Lazio, Latina, 23/10/1989 n.716, in Foro amm. 1990, 1590 che ha dichiarato illegittimo il provvedimento col quale il Sindaco impone ad un circolo privato un orario di apertura e chiusura.
[13] cfr. ex.plurimis sent.141/1996, nella quale si legge che le restrizioni di un diritto costituzionale” sono ammissibili solo nei limiti indispensabili alla tutela di altri interessi di rango costituzionale, e ciò in base alla regola della necessarietà e della ragionevole proporzionalità di tale limitazione”
[14] Segretario Nazionale Sapar-Agis
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