Circonvenzione di incapace -Scheda di Diritto

Redazione 05/09/24
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La circonvenzione di incapace è un reato previsto dall’art. 643 del Codice Penale italiano. Esso si configura quando una persona, approfittando dello stato di infermità o deficienza psichica di un’altra persona, la induce a compiere un atto che le procura un danno patrimoniale.

Indice

1. Elementi costitutivi della circonvenzione d’incapace

  • Soggetto attivo: chiunque può commettere il reato di circonvenzione di incapace; non è richiesta una qualifica particolare.
  • Soggetto passivo: il soggetto passivo deve trovarsi in uno stato di infermità o deficienza psichica. Questo stato può essere temporaneo o permanente e non è necessario che sia stato accertato formalmente tramite un procedimento di interdizione o inabilitazione.
  • Condotta: la condotta consiste nell’indurre la persona in stato di incapacità a compiere un atto che le arrechi un danno patrimoniale. L’induzione può avvenire attraverso inganno, pressione morale, suggestione o altre forme di persuasione.
  • Evento: l’evento consiste nel compimento di un atto da parte della persona incapace che comporta un danno patrimoniale per la stessa. Non è necessario che il danno sia effettivamente realizzato, è sufficiente il rischio di un danno.

2. Elemento soggettivo


L’elemento soggettivo richiesto per la configurazione del reato è il dolo generico, ossia la consapevolezza e volontà di approfittare della condizione di infermità o deficienza psichica del soggetto passivo per indurlo a compiere un atto dannoso per il proprio patrimonio.

3. Pena


Il reato di circonvenzione di incapace è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 206 a 2.065 euro.

4. Aggravanti e circostanze attenuanti


Non sono previste specifiche aggravanti o attenuanti per il reato di circonvenzione di incapace, ma possono applicarsi le generiche.

5. Rapporti con altri reati


La circonvenzione di incapace può concorrere con altri reati, come la truffa (art. 640 c.p.), se sono presenti gli elementi costitutivi di entrambi i reati. Tuttavia, se la condotta si esaurisce nell’induzione dell’atto dannoso, si applica solo l’art. 643 c.p.

6. Giurisprudenza


La giurisprudenza ha chiarito che lo stato di infermità o deficienza psichica può derivare da cause diverse, come una malattia, una condizione di età avanzata, o uno stato temporaneo di minorazione delle facoltà mentali, e non richiede necessariamente una diagnosi medica ufficiale.

7. Procedibilità


Il reato di circonvenzione di incapace è perseguibile d’ufficio. Non è necessaria una querela da parte del soggetto passivo o dei suoi rappresentanti legali.

8. Difese e tutela della vittima


Per difendersi dall’accusa di circonvenzione di incapace, è possibile dimostrare che il soggetto passivo non si trovava in uno stato di infermità o deficienza psichica o che l’atto compiuto non ha causato danno patrimoniale. Le vittime possono agire per il risarcimento del danno subito attraverso un’azione civile.

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