Circostanze attenuanti generiche: requisiti

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Cosa deve prendere in esame il giudice ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche.

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Corte di Cassazione- sez. II pen.- Sent. n. 51256 del 16-11-2023

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Indice

1. La questione


La Corte di Appello di Roma confermava la condanna dell’imputato inflittagli dal Tribunale di Frosinone con sentenza del 21 giugno 2021, in relazione al reato di truffa contestatogli, dichiarando prescritte le condotte commesse fino al 26 aprile 2015.
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dalla Corte territoriale capitolina proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’accusato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 

2. La soluzione adottata dalla Cassazione sulla concessione o diniego delle circostanze attenuanti generiche


Il motivo suesposto era ritenuto infondato.
Secondo la Corte di legittimità, difatti, la complessiva motivazione della sentenza impugnata era da doversi reputare congrua, rammentandosi al riguardo che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996).

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito cosa deve prendere in esame il giudice ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime.
Ove dunque il giudice si attenga a questo criterio ermeneutico, è sconsigliabile intraprendere una linea difensiva con cui si contesti il diniego delle attenuanti generiche.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo. 

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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