Clausola “Ex Works”: riconoscimento della Cassazione

Allegati

La Cassazione ha modificato il proprio orientamento riguardo alle clausole “Ex Works” (“EXW”) della Camera di Commercio Internazionale (ICC)
Con ordinanza del 2 maggio 2023[1], la Corte di Cassazione, ha modificato il proprio orientamento riguardo alle clausole “Ex Works” (“EXW”) elaborate dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC). Le Sezioni Unite hanno attribuito valore probatorio a tali clausole per determinare il luogo di consegna e, di conseguenza, stabilire la competenza giurisdizionale nelle controversie all’interno dell’Unione Europea relative alla compravendita internazionale di beni mobili, in conformità al regolamento n. 1215/2012[2], noto come “Bruxelles I bis“, che riguarda la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni.
Per approfondimenti si consiglia: Compendio di Diritto commerciale

Corte di Cassazione -SS.UU.civ.- ordinanza n. 11346 del 02-05-2023

Ordinanza-113462023.pdf 306 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. Il caso


Una società italiana che agiva come creditrice per una fornitura di merci otteneva un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Brescia contro una società francese. La parte opposta aveva sollevato un’opposizione eccependo, preliminarmente, l’incompetenza del giudice italiano a favore del giudice francese (Tribunale di Versailles), sostenendo che il luogo della sede dell’acquirente e la destinazione finale dei beni determinavano la competenza giurisdizionale, in base agli articoli 4, punto 1, e 7, punto 1, lett. b del regolamento n. 1215/2012.
L’opponente, dunque, richiedeva il rigetto dell’eccezione affermando che in base alla clausola “Ex Works” concordata tra le parti, la consegna delle merci era avvenuta presso il proprio magazzino, situato nel circondario del Tribunale di Brescia. Pertanto, la competenza giurisdizionale sarebbe spettata al giudice adito. Tuttavia, il Tribunale aveva accolto l’eccezione dell’opponente, ritenendo competente il giudice francese.
La venditrice, impugnando la decisione dinanzi alla Corte d’Appello di Brescia, sosteneva che bisognava considerare l’obbligazione dedotta in giudizio, che prevedeva il pagamento da effettuarsi presso la propria sede, come ulteriore criterio di collegamento per stabilire la competenza del giudice italiano. Tuttavia, la Corte territoriale respingeva l’appello[3], sostenendo che la clausola “Ex Works” non era fosse idonea ad identificare chiaramente il luogo di consegna dei beni e stabilire la competenza giurisdizionale, ma aveva solo la finalità di regolare le modalità di trasferimento del rischio di deterioramento della merce.
La società italiana proponeva ricorso presso la Corte di Cassazione, lamentando la violazione e l’applicazione errata dell’art. 7, punto 1, lett. b), del regolamento n. 1215/2012. Il caso veniva inizialmente assegnato alla prima sezione civile e successivamente alle sezioni unite della Corte di cassazione per la decisione finale.

2. La clausola “Ex Work” della ICC


Tale clausola fornisce una chiara indicazione del luogo di consegna della merce, presso il luogo indicato dal venditore, nel caso specifico il magazzino della società italiana nel circondario del Tribunale di Brescia. Detta clausola, che letteralmente si traduce in “Franco Fabbrica”, indica l’obbligo per il venditore di effettuare la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore nei propri locali o in altro luogo convenuto (stabilimento, fabbrica, magazzino, ecc.). Inoltre, il venditore non ha l’obbligo di caricare la merce sul veicolo di prelevamento, né di sdoganarla all’esportazione, nel caso in cui tale sdoganamento sia previsto.
La clausola EXW comporta il livello minimo di obbligazioni per il venditore ed è la più diffusa tra quelle inserite negli Incoterms dalla ICC, risultando essere la preferita dai venditori perché disciplina che durante il tragitto delle merci, costi e rischi del trasporto sono a carico dell’acquirente. Resta però obbligato il venditore ad assistere quest’ultimo nell’ottenimento di qualsiasi documento venga richiesto dal Paese di esportazione o transito.[4]
La ICC consiglia di limitare la clausola al commercio nazionale in quanto restano le questioni fiscali relative ai visti doganali, alla prova della cessione delle merci all’interno dell’UE, alla modalità di compilazione delle dichiarazioni doganali e dei documenti accessori, all’identificazione dell’esportatore non stabilito nel territorio o ancora all’identificazione del titolare di eventuali autorizzazioni o licenze.


Potrebbero interessarti anche:

3. La decisione


Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno esaminato la questione della competenza giurisdizionale alla luce della clausola “Ex Works” e del regolamento n. 1215/2012, ribaltando l’orientamento precedentemente seguito dalla stessa Corte, secondo cui la clausola “Ex Works” non poteva essere utilizzata ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale nella decisione
In base al regolamento n. 1215/2012, l’articolo 7, punto 1, lett. b), si stabilisce che in materia di obbligazioni contrattuali, la competenza giurisdizionale è attribuita al tribunale del luogo in cui l’obbligazione è stata o dovrebbe essere adempiuta. Pertanto, la Cassazione ha concluso che, nel caso in questione, il Tribunale di Brescia era competente per decidere la controversia, poiché il luogo di consegna indicato dal venditore e determinato dalla clausola “Ex Works” si trovava all’interno del suo circondario.
Nel parere della Corte viene precisato che la valutazione ai fini dell’individuazione del foro competente deve essere svolta alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, riferendosi in particolare alla sentenza del 9 giugno 2011, causa C-87/10.[5]
Nell’interpretare il contratto per determinare il luogo di consegna della merce, è necessario accertare se le clausole contenute nello stesso contratto “integrino o meno la clausola EXW” poiché in questo caso “sarà in base a tale clausola che dovrà essere identificato il luogo di consegna delle merci e conseguentemente la giurisdizione”.
Infine, l’orientamento della Cassazione che ha poi portato all’emissione di tale decisione, ha seguito strettamente la giurisprudenza dell’Unione Europea, tenendo particolarmente conto delle decisioni relative alle cause C-87/19[6] e C-196/15[7], sostiene che le clausole Incoterms rispecchiano “usi consolidati, specificati e divulgati dalle associazioni professionali riconosciute e ampiamente seguite nella pratica dagli operatori commerciali…“, semplificano i compiti degli operatori nell’elaborazione del contratto poiché consentono l’utilizzo di “termini concisi e semplici“, dei quali possono beneficiare sia gli stessi operatori che i rispettivi giudici nazionali in materia di attribuzione della competenza giurisdizionale in caso di controversie.
Nel caso di specie, in base alla clausola EXW presente nel contratto tra il creditore e il debitore, la consegna della merce avveniva in Italia poiché i beni erano ivi resi disponibili all’acquirente, con la conseguente conferma della competenza del giudice italiano.

4. Riflessioni conclusive


Questa decisione ha sottolineato l’utilità della clausola “Ex Works” in controversie riguardanti il commercio internazionale ed ha un valore probatorio significativo nella determinazione della competenza giurisdizionale. Il riconoscimento di tale valore è conforme al principio di certezza e prevedibilità nel commercio internazionale e contribuisce ad evitare, ovvero a risolvere, eventuali conflitti giurisdizionali.
Tuttavia, è importante notare che si tratta comunque di un riconoscimento legato al caso di specie: l’ordinanza riguarda un caso specifico, dunque l’applicazione della clausola “Ex Works” potrebbe variare a seconda delle circostanze in cui si forma la controversia, delle leggi nazionali e degli eventuali sviluppi futuri in merito all’orientamento della Cassazione stessa.
Pertanto, con particolare riguardo alla contrattualistica commerciale internazionale, è altamente consigliato affidarsi a professionisti esperti nel settore al fine di poter ottenere le migliori condizioni da cui far dipendere i propri rapporti commerciali all’estero.
I principi UNIDROIT, gli Incoterms della ICC, la CISG del 1980, così come altre fonti del diritto privato internazionale, sono tutti strumenti estremamente utili e di vitale importanza in un settore in continua evoluzione come quello del mercato internazionale che, con il supporto dell’esperienza professionale di un esperto in questo ambito, può rassicurare le parti sulla solidità dei contratti, sul raggiungimento degli obiettivi di vendita e di supply-chain ad esempio, permettendo di contrastare  eventuali criticità e di perseguire i propri interessi commerciali senza intaccare l’affidabilità delle obbligazioni che sono alla base dei loro rapporti internazionali.

Volume consigliato


L’opera si completa di domande e risposte commentate, nonché di schemi esplicativi della normativa di riferimento.

FORMATO CARTACEO

Compendio di Diritto commerciale

Questa edizione del volume si presenta aggiornata al DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2020, n. 147 e al DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40.  L’opera si completa di domande e risposte commentate, nonché di schemi esplicativi della normativa di riferimento.

Anna Costagliola | Maggioli Editore 2021

  1. [1]

    Il testo dell’ordinanza è disponibile nel box

  2. [2]

    Il testo completo del regolamento 1215/2012 è disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1215

  3. [3]

    Per approfondimenti si veda: https://www.icpartners.it/en/incoterms-2020-resta-clausola-ex-works/

  4. [4]

    Per approfondimenti si veda: https://www.icpartners.it/en/incoterms-2020-resta-clausola-ex-works/

  5. [5]

    Il testo completo della sentenza del 9 giugno 2011, causa C-87/10, è disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62010CJ0087

  6. [6]

    Il testo completo della sentenza dell’11 dicembre 2019, relativa alla causa C-87/19, è disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62019CJ0087

  7. [7]

    Il testo completo della sentenza del 14 giugno 2016, causa C-196/15 è disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015CJ0196

Michele Troiano

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento