Clausola floor nei contratti di mutuo -sentenza n. 2836 del 2022

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Brevi note a margine della sentenza n. 2836 del 2022

    Indice

  1. Il contratto di mutuo
  2. Il passaggio saliente della pronuncia
  3. Il concetto di squilibrio normativo ed il concetto di squilibrio economico  
  4. Conclusioni

1. Il contratto di mutuo

Ricompreso nell’elenco dei contratti tipici[1], il contratto di mutuo, assieme agli “storici” contratti di compravendita e donazione, può essere considerato uno degli schemi negoziali più diffusi.

Come già ampiamente descritto in un precedente contributo su questa rivista, cui si rinvia[2], il predetto contratto rientra, in linea di massima e tenendo conto del solo puro dato normativo del codice civile del 1942, nel genus dei cd. contratti reali ovvero in quel nucleo di contratti che richiedono la datio rei per il loro perfezionamento.

Non costituisce ostacolo alcuno la circostanza secondo la quale il predetto schema sia idoneo a produrre un effetto reale, dal momento che il principio consensualistico o del consenso traslativo che dir si voglia di cui all’art. 1376 cc., norma facilmente richiamata nella compravendita, presuppone più che altro un trasferimento definitivo e non sottoposto ad obbligo di ritrasferimento, circostanza questa che, per contro, caratterizza il contratto di mutuo[3].

A nulla vale per sconfessare tale ricostruzione l’art. 1822 cc., rubricato “promessa di mutuo”, a mente del quale “chi ha promesso di dare a mutuo può rifiutare l’adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell’altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione e non gli sono offerte idonee garanzie”. Ciò in quanto la tesi che, a mezzo della predetta norma, qualifica il mutuo (o, quantomeno, il mutuo codicistico) alla stregua di un contratto consensuale è considerata recessiva. Resta, tuttavia, da vedere come l’evoluzione che ha interessato anche i contratti di pegno, in termini di superamento del carattere della realità (si pensi al pegno non possessorio) inciderà in futuro sul tema. Tali brevi cenni, che prescindono dalle peculiarità discendenti dalle altre tipologie di mutui (es. mutuo fondiario), fungono da cornice all’interno del quale inserire il variopinto quadro delineato dalla recente pronuncia che si vuol qui esaminare.

2. Il passaggio saliente della pronuncia

Con sentenza n. 2836 del 2022[4], si è statuito che […] Secondo motivo: sulla vessatorietà della clausola floor in mancanza di una correlativa clausola clap.

Secondo l’appellante, posto che il sindacato di vessatorietà deve essere svolto, si dovrebbe utilizzare il criterio desumibile dalla giurisprudenza comunitaria e quindi verificare se un professionista di  buona fede e un consumatore che non si trovasse nella situazione di debolezza che lo caratterizza (sia dal punto di vista informativo, che dal punto di vista della forza contrattuale) avrebbero convenuto una clausola del tipo di cui si discute nell’ambito di un negozio individuale, anche alla luce del regolamento contrattuale applicabile in mancanza di questa clausola” (pag. 14 atto di appello).

 L’esito di tale verifica condurrebbe al risultato che “il consumatore non accetterebbe mai la clausola floor, che determina una diversa distribuzione dei rischi e dei benefici di contratti di mutuo a tasso variabile, senza ottenere in cambio qualche vantaggio corrispettivo, quale può essere una corrispondente clausola cap (che ponga un tetto massimo al parametro di riferimento), oppure una riduzione – evidenziata in contratto – dello spread applicabile (pag. 15 atto di appello).

Ritiene la Corte che anche tale motivo sia fondato.

Deve essere, infatti, ricordato che si considera vessatoria la clausola che determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e tale situazione certamente ricorre nel caso di applicazione della clausola floor (non accompagnata da analogo meccanismo correttivo quale potrebbe essere quello derivante dall’applicazione di una clausola clap né una riduzione dello spread, che non emerge nella modulistica prodotta nel presente giudizio): la considerazione dell’indice Euribor come pari a zero nel caso che assuma valore negativo implica, infatti, l’obbligo del mutuatario di corrispondere gli interessi ad un tasso comunque pari allo spread pattuito, senza poter beneficiare interamente della variazione favorevole dell’indice, come invece può fare la Banca mutuante, che non è soggetta ad alcuna limitazione nel caso di rialzo dell’indice.

Tale situazione di significativo squilibrio non riguarda la convenienza economica, che non è sindacabile dal giudice (art. 4 Direttiva cit. e art. 34 Codice del consumo) ma attiene proprio ai diritti e agli obblighi nascenti dal contratto.

La disciplina negoziale derivante dalla clausola floor non incide infatti sulla congruità della remunerazione (che non potrebbe essere oggetto di valutazione in termini di abusività) bensì determina uno squilibrio giuridico e normativo, consentendo ad una sola parte (la Banca) di trarre pieno beneficio dalle variazioni a sé favorevoli dell’indice e di limitare il pregiudizio derivante dalle variazioni a sé sfavorevoli. La sentenza appellata deve essere, quindi, riformata e deve essere accolta la domanda volta ad inibire l’uso della clausola contestata […].


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3. Il concetto di squilibrio normativo ed il concetto di squilibrio economico

Alla luce del passaggio motivazionale che in questa sede si è inteso evidenziare, non foss’altro per la sua rilevanza nel panorama del diritto bancario, si vuol cogliere l’occasione per ricordare due concetti fondamentali del diritto civile. Il cd. squilibrio normativo, richiamato anche in pronuncia, fa comunemente riferimento ad uno squilibrio di diritti e di obblighi nascenti dal contratto. Terreno di elezione perché tale squilibrio di verifichi è quello dei contratti dei consumatori. Più problematico, per contro, è il concetto di squilibrio economico. Quest’ultimo presuppone uno sbilanciamento del contratto sotto il profilo dei vantaggi economici che da esso possono discendere. Il predetto squilibrio, che costituisce naturale manifestazione di un difetto causale, può essere originario (si pensi ai cd. prezzi imposti o alla rescissione ex art. 1447 cc.) oppure sopravvenuto (si pensi al caso emblematico della eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 cc., recentemente oggetto di particolare attenzione a causa del Covid-19, anche in ordine ai suoi rapporti con gli obblighi di rinegoziazione ancorati al generale principio di buona fede)[5].

4. Conclusioni

Con questo breve scritto si vuol cogliere l’occasione per porre ancora una volta[6] l’accento sulle nuove “tecniche” di tutela della parte debole. Sembra paradossale, ma la tendenza che si avverte da cinque o sei anni a questa parte nel panorama giurisprudenziale è quella della esaltazione dei poteri cautelativi della parte contrattuale più debole. Non ci si riferisce solamente al neoformalismo, al cd. nuovo diritto dei contratti, alle clausole vessatorie (da diverso tempo oggetto di attenzione dottrinale e giurisprudenziale). La tendenza si avverte in numerose pronunce, anche inerenti al raggiungimento della soglia usura. Con sentenza n. 19597 del 2020, ad esempio, si è finalmente risolta (forse non in via definitiva) l’annosa questione del computo” degli interessi moratori ai fini del calcolo della soglia usura (a prescindere da quelle che sono state le critiche mosse nei confronti del cd. principio della sommatoria). Non resta, allora, che avviare un nuovo studio civilistico al fine di cristallizzare questi movimenti giurisprudenziali e dottrinali emersi a favore dei cd. soggetti deboli.

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Note

[1] Su questa rivista: A. CONCAS, Il contratto di mutuo e le sue caratteristiche, in Riv. Diritto.it, 29 Ottobre 2019, disponibile al seguente indirizzo internet: https://www.diritto.it/il-contratto-di-mutuo-e-le-sue-caratteristiche/.

[2] M. LOPINTO, Il contratto con obbligazioni a carico del solo proponente e la gratuità atipica traslativa: principio di intangibilità dell’altrui sfera giuridica e riflessi positivi del nomen iuris, in Riv. Diritto.it, 1 Ottobre 2019, disponibile full text al seguente indirizzo internet: https://www.diritto.it/il-contratto-con-obbligazioni-a-carico-del-solo-proponente-e-la-gratuita-atipica-traslativa-principio-di-intangibilita-dellaltrui-sfera-giuridica-e-riflessi-positivi-del-nomen-iuris/.

[3] Ai sensi degli artt. 1814 cc., rubricato Trasferimento della proprietà: “Le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario”;

ai sensi dell’art. 1816 cc., rubricato Termine per la restituzione fissato dalle parti: “Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo è a titolo gratuito, a favore del mutuatario”.

[4] Ex multis: CORTE D’APPELLO di Milano, Sentenza n. 2836 del 2022, https://www.expartedebitoris.it/wp-content/uploads/2022/11/App.-Milano-Sez.-I-6-settembre-2022-n.-2836.pdf, consultato in data 19.11.2022.

[5] Ex multis, P. GALLO, Il contratto – Trattato di Diritto Civile, Giappichelli, Torino, pp. 620 e ss., nonché L. NIVARRA e S. MAZZAMUTO, Giurisprudenza per principi e autonomia privata – Collana dell’unione dei privatisti, Giappichelli, 2016, pp. 97 e ss.; ancora, in linea generale e dello stesso autore del presente scritto: M. LOPINTO, Principi Unidroit e “nuova” eccessiva onerosità sopravvenuta. Cosa è cambiato negli ultimi due anni?, in Riv. IlCaso.it, disponibile all’indirizzo internet di seguito riportato: https://blog.ilcaso.it/news_1682/30-09-21/Principi_Unidroit_e_nuova_eccessiva_onerosita_sopravvenuta_Cosa_e_cambiato_negli_ultimi_due_anni ed M. LOPINTO, La ‘riscoperta’ dei rimedi conservativi: la rinegoziazione ai tempi del Covid-19, in Riv. IlCaso.it, disponibile all’indirizzo internet di seguito riportato: https://blog.ilcaso.it/news_1686/24-09-21/La_-riscoperta-_dei_rimedi_conservativi-_la_rinegoziazione_ai_tempi_del_Covid-19 o ancora, M. LOPINTO, Somministrazione, subfornitura, vendita e  appalto: brevi cenni su tratti comuni e profili differenziali, in Riv. IlCaso.it, disponibile all’indirizzo internet di seguito riportato, https://blog.ilcaso.it/libreriaFile/663e6-lopinto-31-08-2021.pdf.

[6] Su questa rivista: M. LOPINTO, La figura del soggetto debole: istituti, rimedi e problematiche attuali, in Riv. Diritto.it, 26 Luglio 2019, disponibile all’indirizzo internet di seguito riportato: https://www.diritto.it/la-figura-del-soggetto-debole-istituti-rimedi-e-problematiche-attuali/.

Micaela Lopinto

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