Clausola penale e caparra confirmatoria

Redazione 20/11/18
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Per sapere tutto su questo argomento leggi “Clausola penale e caparra” di Manuela Rinaldi.

La clausola penale, mediante la quale le parti stabiliscono una prestazione in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, ha quale unico effetto, quello di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, a meno che non sia stata stabilita la risarcibilità per il danno ulteriore.

Nell’ipotesi in cui sia stato stabilito un danno ulteriore, ricorre l’inversione dell’onere della prova per cui l’ammontare del danno deve essere provato dal creditore.

Le funzioni

La clausola penale ha diverse funzioni: essa permette alle parti una precostituzione negoziale del danno; inoltre, assume funzione deterrente avverso l’inadempimento e, da ultimo, può essere inquadrata nella categoria delle autotutele private. Secondo l’art. 1383 c.c., il creditore non può domandare all’unisono la prestazione principale e la penale (se questa non è stata stipulata solo per il ritardo).

Il valore della clausola non deve avere valore irrisorio, altrimenti viene aggirato il divieto di cui all’art. 1229 c.c., che vieta alle parti di escludere o limitare la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave o, nei casi di ordine pubblico, anche per colpa. Al contempo, tale clausola non deve avere valore eccessivo rispetto al contenuto dell’obbligazione principale, potendo in tal caso essere ricondotta giudizialmente ad equità.

La caparra confirmatoria

L’art. 1385 c.c. disciplina la caparra confirmatoria prevedendo che se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali. Da questa si distingue la caparra penitenziale prevista dal successivo art. 1386 c.c., per cui se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso. In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta.

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