Clima “torbido e pesante” attorno alle professioni intellettuali e alla nuova disciplina regolamentare dell’esame di Stato.

Abruzzo Franco 16/02/06

1.??????????????? Premessa. Clima ??torbido e pesante? attorno al ?dlgs La Loggia? e al ?decreto Siliquini? sulle professioni.

 

Il presidente della Repubblica, dopo un?attesa di due mesi, la sera del 2 febbraio ha firmato? il ?dlgs La Loggia? che, attuando la legge 131/2003, fa chiarezza sulle competenze di Stato e Regioni in tema di professioni. Il Presidente della Repubblica ha rotto l?assedio? di alcune forze economiche e politiche (Confindustria, Fieg, potentati editoriali rappresentati da Repubblica e Corriere della Sera,?? una certa sinistra liberista impersonata da? Amato, D?Alema e Bersani) alle professioni intellettuali. Il clima nelle settimane precedenti era apparso ?torbido e pesante?. Era in atto un nuovo scontro tra Governo Berlusconi e opposizioni.? Si voleva bloccare il ?dlgs la Loggia? (che, rispettando 5 sentenze della Consulta, assegna allo Stato la competenza sulle professioni) per tagliare la strada al? ?decreto Siliquini?, che disciplina? l?esame di Stato di 21 professioni intellettuali (tre le quali quella di giornalista) cos? come impone l?articolo 1 (comma 18) della legge 4/1999 (varata dal Governo D?Alema). Il ?decreto Siliquini? in sostanza ?? un? regolamento (figlio di una legge)? che ?disciplina i requisiti per l?ammissione all?esame di Stato per l?abilitazione all?esercizio professionale, le prove relative e ?il loro svolgimento?.

 

Il Consiglio di? Stato ha discusso il 23 gennaio la richiesta del Ministero dell?Universit?/Istruzione di pronunciarsi con parere sul nuovo regolamento. Poi non ha atteso la firma di Ciampi sul ?dlgs la Loggia? e il 3 febbraio ha notificato il parere interlocutorio. La sera prima Ciampi aveva apposto la sua firma sul ?dlgs La Loggia?.

 

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2. Il comma 18 dell?articolo 1 della legge 4/1999 fissa un nuovo principio nell?ordinamento giuridico, recuperando la direttiva comunitaria 89/48/Ce (dlgs 115/1992: laurea almeno triennale per i professionisti delle professioni regolamentate).

 

La legge n. 4/1999, all?articolo 1(comma 18), prevede che ??con uno o pi? regolamenti adottati, a norma dell?articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, su proposta del Ministro dell?universit? e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti gli organi direttivi degli ordini professionali, con esclusivo riferimento alle attivit? professionali per il cui esercizio la normativa vigente gi? prevede l?obbligo di superamento di un esame di Stato, ? modificata e integrata la disciplina del relativo ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonch? dei requisiti per l?ammissione all?esame di Stato e delle relative prove?.

 

In attuazione di tale disposizione ? stato emanato (con il parere favorevole 7 maggio 2001?? della sezione Atti Normativi del Consiglio di Stato) ?il ?Dpr 5 giugno 2001 n. 328, ?recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l?ammissione all?esame di Stato e delle relative prove per l?esercizio di alcune professioni, nonch? della disciplina dei relativi ordinamenti?. Con questo provvedimento si sono istituite le sezioni A e B degli albi professionali dei dottori agronomi e forestali, degli architetti, pianificatori paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi e degli ingegneri, prevedendo l?iscrizione alle stesse, rispettivamente, dei laureati specialistici e triennali, che abbiano superato l?apposito esame di abilitazione, precisando le relative competenze professionali e stabilendo altres? i requisiti di ammissione all?esame di Stato e le relative prove. La ?Commissione Rossi?, incaricata dal ministro Zecchino, di preparare il testo del Dpr, aveva escluso dal dpr la professione di giornalista, sostenendo che la ?prova di idoneit? professionale? (art. 32 della l. 69/1963) non ? l?esame di Stato di cui all?articolo 33 (comma 5) della Costituzione, decisione poi travolta e fulminata dal parere 2228/2002 della II sezione consultiva del Consiglio di Stato nel quale si legge che ?la prova di idoneit?? ? l?esame di Stato richiesto dalla Costituzione? e che ?non sussistono motivi ostativi alla riforma dell?ordinamento professionale dei giornalisti?. Si legge ancorain quel parere del 2002: ?La natura pubblicistica dell?Ordine dei giornalisti vale poi a smentire l?ulteriore argomentazione del Ministero di Giustizia, laddove si tende a negare il carattere specialistico della professione giornalistica, ci? che giustificherebbe la mancanza di un titolo di studio e, correlativamente, la natura selettiva della prova d?idoneit?. Oltre a quanto gi? detto circa il contenuto prettamente specialistico e mirato delle materie oggetto di prove d?idoneit?, la creazione di un ente pubblico preposto istituzionalmente al governo di una data professione sta a dimostrare, al contrario, la particolare complessit? della professione sul piano dei contenuti e, correlativamente, la necessit? di una valutazione preventiva e di un controllo continuo sulle capacit? di svolgere la professione stessa, a tutela degli iscritti e dei cittadini destinatari di essa?.Al quesito posto dall?amministrazione deve dunque darsi la seguente risposta: non sussistono motivi ostativi alla riforma dell?ordinamento professionale dei giornalisti, come prevista dall?art. 1, comma 18, della legge n. 4 del 1999, citato all?inizio delle presenti considerazioni?.

 

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3. La relazione dell?Ufficio legislativo del Ministero dell?Istruzione/Universit? al nuovo regolamento (?decreto Siliquini?) che disciplina l?esame di Stato di 21 professioni intellettuali (tra le quali quella di giornalista).

 

Lo schema del regolamento (?decreto Siliquini?) si compone di 77 articoli, raggruppati in 4 Titoli, di cui il II e il III a loro volta suddivisi in Capi. Il titolo I contiene le disposizioni di carattere generale. L?articolo 1 definisce il contenuto e l?ambito di applicazione della disciplina, aggiungendo alle professioni gi? disciplinate con il? Dpr? 328/2001 quelle di consulente del lavoro, farmacista, geometra, giornalista, statistico, tecnologo alimentare, veterinario. L?articolo 2 pone le regole di carattere generale sui requisiti di ammissione, l?articolo 3 disciplina il tirocinio, l?articolo 4 detta regole generali in materia di prove d?esame, gli articoli 5 e 6 disciplinano le corrispondenze tra Titoli universitari.

La relazione dell?Ufficio legislativo del Ministero dell?Istruzione/Universit? al nuovo regolamento ? stata riassunta ottimamente nel parere interlocutorio: ?Osserva l?Amministrazione che a seguito della modifica del titolo V della Costituzione introdotta con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 la materia delle professioni rientra tra quelle attribuite dal nuovo testo dell?articolo 117 alla potest? legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni, in relazione alle quali la potest? regolamentare spetta esclusivamente a queste ultime: pertanto la potest? conferita dal citato articolo 1, comma 18, della legge n. 4 del 1999 pu? ora essere esercitata solo per la parte concernente la disciplina dell?esame di Stato (requisiti di ammissione, prove d?esame e svolgimento delle stesse), che deve ritenersi tuttora rientrante nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi del comma quinto dell?articolo 33 della Costituzione, che prescrive il superamento di un esame di Stato per l?abilitazione professionale e dell?articolo 1, comma 4, del decreto legislativo recante principi fondamentali in materia di professioni, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 2 dicembre 2005 ed in corso di emanazione: quest?ultima disposizione, includendo tra le materie alle quali il decreto non ? applicabile, la disciplina dell?esame di Stato previsto per l?esercizio delle professioni intellettuali, nonch? i Titoli, compreso il tirocinio, e le abilitazioni richieste per l?esercizio professionale, ha riconosciuto che tali materie rientrano nell?ambito della legislazione esclusiva dello Stato e non gi? in quello della legislazione concorrente. Si ? perci? ritenuto di potersi avvalere dell?autorizzazione all?esercizio della potest? regolamentare in questione per modificare e integrare la normativa introdotta con il d.P.R. n. 328 del 2001 per la parte concernente i requisiti di ammissione, compresi i Titoli di studio, agli esami di Stato, le relative prove e il loro svolgimento, sia per le professioni gi? disciplinate da quel decreto sia per molte altre, in considerazione delle novit? intervenute a livello di ordinamenti didattici universitari e della conseguente inapplicabilit?, anche alla luce delle modifiche introdotte dallo stesso d.P.R. n. 328 del 2001, delle normative precedenti in materia di composizione delle Commissioni esaminatrici e delle modalit? di svolgimento degli esami?

 

Nella Costituzione il termine ?professioni? ricorre in varie disposizioni: in particolare nell?art. 33, quinto comma (che prescrive un esame di Stato per l?abilitazione professionale), e nell?art. 35 (che affida alla Repubblica la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni e la cura della formazione professionale), nonch? negli articoli 104, settimo comma e 135, sesto comma, che, nello stabilire determinate incompatibilit?, fanno riferimento rispettivamente agli iscritti negli albi professionali e alla professione di avvocato. Nella legislazione ordinaria occorre fare riferimento al codice civile, il cui libro V ?Del lavoro? si apre con un titolo dedicato alle attivit? professionali.

?La giurisprudenza costituzionale ha avuto pi? volte occasione di precisare che la norma dell?art. 33 Cost. reca in s? un principio di professionalit? specifica. Essa, cio?, richiede che l?esercizio di attivit? professionali rivolte al pubblico avvenga in base a conoscenze sufficientemente approfondite ed ad un correlato sistema di controlli preventivi e successivi di tali conoscenze, per tutelare l?affidamento della collettivit? in ordine alle capacit? di professionisti le cui prestazioni incidono in modo particolare su valori fondamentali della persona: salute, sicurezza, diritti di difesa, etc. (C.Cost., 23 dicembre 1993, n. 456; 26 gennaio 1990, n. 29)? (parere n. 2228 della Sezione Seconda del Consiglio di Stato emesso nell?adunanza13 marzo 2002).

 

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4. Il parere interlocutorio della Sezione Atti Normativi del Consiglio di? Stato. Errori giuridici, dimenticanze e regola del due pesi e due misure.?

Il? Consiglio di Stato, chiamato a dare il parere di legge sul ?decreto Siliquini? (approvato dal Governo il 22 dicembre 2005), ha, concludendo,? ritenuto ?pertanto opportuno che il Ministero riferente (Universit?/Istruzione, ndr), di intesa con il Ministero della Giustizia, riesamini il testo proposto alla luce delle considerazioni svolte ed anche sulla base della eventuale emanazione del decreto legislativo che individua i principi fondamentali in materia di professioni, sospendendo nel frattempo l?espressione del parere, che si riserva di formulare in termini definitivi e compiuti sul testo che sar? trasmesso all?esito del suddetto riesame?. ?Il ?dlgs la Loggia? non ? pi? ?eventuale?, ma norma che trover? la sua consacrazione con la pubblicazione imminente nella ?Gazzetta Ufficiale?.

 

Il Consiglio di Stato ha scritto? (autentica bestemmia giuridica!!!) che il nuovo Dpr non pu? ?riguardare le professioni per le quali tale titolo di studio (la laurea, ndr)? non ? richiesto dalle norme legislative vigenti, tanto meno modificando tale requisito, come ? invece previsto dallo schema di regolamento in esame per varie professioni tra le quali quella di giornalista?.

La sezione Atti Normativi del Consiglio di Stato ha dimenticato che l?Ue, con la direttiva 89/48/Ce (recepita dal dlgs 115/1992), vuole che i professionisti (e i giornalisti sono tali per legge) siano in possesso almeno di una laurea triennale. ?La direttiva 89/48/Cee ha introdotto (con l?articolo 2/bis del dlgs 115/1992) la definizione di professione “regolamentata”. Si definisce formazione regolamentata ?qualsiasi formazione direttamente orientata all’esercizio di una determinata professione e? consistente in un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale in un’universit? o in un altro istituto di livello di formazione equivalente e, se del caso, nella formazione professionale, nel tirocinio o nella pratica professionale richiesti oltre il ciclo di studi post-secondari: la struttura e il livello di formazione professionale, del tirocinio o della pratica professionale devono essere stabiliti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro interessato o soggetti al controllo o all’autorizzazione dell’autorit? designata a tal fine?. La direttiva (recepita nel dlgs 115/1992) in conclusione ha fissato il principio per cui l?esercizio delle professioni presuppone il superamento di un ciclo di studi postsecondari di una durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una universit? o in un istituto di istruzione superiore o in altro istituto dello stesso livello di formazione. I principi fissati dalla direttiva 89/48/CEE sono stati realizzati dalla Repubblica Italiana con la Riforma universitaria 1999/2000/2005? e con il contestuale? collegamento (tramite il comma 18 dell?articolo 1 della legge 4/1999) delle lauree (triennali) e delle lauree biennali specialistiche (o magistrali) alle professioni regolamentate organizzate con l?Ordine (o con il Collegio) e con l?esame di Stato. Tra le professioni regolamentate rientra quella di giornalista (ex legge n. 69/1963, sentenze nn. 11 e 98/1968; 2/1971; 71/1991; 505/1995 e 38/1997 della Corte Costituzionale)? alla quale si accede tramite esame di Stato al? pari delle altre.

La? Repubblica Italiana ha recepito in maniera inadeguata, discriminatoria e parziale la direttiva n. 89/48/CEE, non includendo (al pari delle altre) la professione giornalistica nell?Allegato A del Dlgs n. 115/1992, pur in presenza dell?allora Diploma triennale universitario (o laurea? breve)? in Giornalismo (decreto 31 ottobre 1991 noto come ?riforma Salvini?). La Repubblica Italiana, pur avendone la facolt? in base all?articolo 11 (punto 1a) del Dlgs n. 115/1992, non ha modificato o integrato (?con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri?)? detto Allegato A, ?tenuto conto delle disposizioni vigenti o sopravvenute?, abrogando i commi 4, 5, 6 e 7 dell?articolo 33 della legge n. 69/1963, i quali non stabiliscono alcun percorso formativo universitario minimo per chi intende accedere alla professione giornalistica. Solo nel 2003, con il dlgs 277, la Repubblica italiana ha compiuto un atto di riparazione sostanziale, modificando la tabella? delle professioni (allegato C),? con cittadinanza piena nella Ue,? inclusa nel? dlgs 319/1994 (che ingloba la direttiva 92/51/CEE). Oggi, infatti,? la professione di giornalista rientra tra quelle riconosciute come tali dal dlgs 2 maggio 1994 n. 319, che ha dato ?attuazione alla direttiva 92/51/CEE relativa ad un? secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE?.? Il dlgs 8 luglio 2003 n. 277 ha dato, invece, attuazione della direttiva 2001/19/CE, che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali.? L?allegato II? (di cui all’art. 2, comma 1, lettera l) del dlgs 277/2003 cita espressamente la professione di giornalista come vigilata dal? Ministero della Giustizia. L?allegato II del dlgs 277/2003? ha anche sostituito, come riferito, l?allegato C del dlgs 319/1994.? I dlgs 277/2003 e 319/1994 in sostanza dicono, con l?allegato II (ex allegato C), che la professione giornalistica? (italiana), organizzata (ex legge 69/1963) con l?Ordine e l?Albo (in base all?art. 2229 Cc) e costituzionalmente legittima (sentenze 11 e 98/1968, 2/1971, 71/1991, 505/1995 e? 38/1997 della Consulta),? ?ha oggi il riconoscimento dell?Unione europea.

Sono mutati i requisiti culturali per l?esercizio delle professioni nell?ambito dei Paesi Ue e, quindi, gli aspiranti giornalisti professionisti italiani non possono essere discriminati (con violazione dell?art. 3 Cost.) rispetto agli altri aspiranti professionisti italiani e a quelli europei sotto il profilo della preparazione universitaria minima di tre anni, principio al quale devono attenersi? (ex Dpr 328/2001) anche alcune professioni un tempo? collegate (al pari di quella giornalistica) a un diploma di scuola media superiore (geometri, periti agrari e periti industriali). ?Il titolo di studio precede la maturazione professionale? (Corte Cost., 27 luglio 1995, n. 412, a proposito della professione di psicologo).

Frattanto il sistema ordinistico italiano esce rafforzato dal varo di una nuova direttiva comunitaria. La direttiva 2005/36/Ce (?direttiva Zappal??) sulle qualifiche professionali (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 255/22 del 30 settembre 2005) consente, infatti, agli Stati membri di delegare parte della gestione delle professioni a organismi autonomi, come gli Ordini e i Collegi professionali. Questa direttiva ? stata recepita nella ?legge comunitaria 2005?.

Le direttive prevalgono sulle leggi interne con la conseguenza che oggi l?Ordine dei giornalisti, quale autorit? amministrativa, ha il potere (e l?obbligo) di disapplicare sul punto la normativa nazionale del 1963 e dare spazio a quella comunitaria, chiedendo? il possesso di una laurea triennale a chi intende scriversi nel Registro dei Praticanti. ?La direttiva n. 89/48/CEE? e la sentenza della quarta sezione della Corte di Giustizia europea nella causa C- 285/00 possono essere utilizzate subito (Corte costituzionale, sentenze nn. 170/1984;? 113/1985; 389/1989 e 168/1991), mentre il Consiglio di Stato? ha spiegato tale principio in maniera limpida: ?Costituisce ormai insegnamento assolutamente consolidato il principio che nel contrasto fra diritto interno e diritto comunitario la prevalenza spetta a quest’ultimo anche se la norma interna confliggente venga emanata in epoca successiva; che la Corte di giustizia delle Comunit? europee ha la funzione di interpretare i principi del diritto comunitario equiparabili alle norme quanto all’obbligo di osservanza degli Stati membri e quindi in funzione di fonte suppletiva di diritto; che la applicazione del diritto comunitario avviene in via diretta in luogo di quello interno da disapplicare e che tale disapplicazione fa carico non solo al giudice, ma anche agli organi della p.a. nello svolgimento della loro attivit? amministrativa e, cio?, anche d’ufficio indipendentemente da sollecitazioni o richieste di parte?? (Cons. Stato, Sez.IV, 18/01/1996, n. 54; FONTE Riv. It. Dir. Pubbl. Comunitario, 1997, 177). Le sentenze di condanna della Corte di giustizia della Comunit? europea integrano tanto la normativa comunitaria quanto quella interna dei singoli Stati membri come afferma la sentenza n. 389/1989 della Corte costituzionale: ?Poich? ai sensi dell’art. 164 del Trattato spetta alla Corte di giustizia assicurare il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del medesimo Trattato, se ne deve dedurre che qualsiasi sentenza che applica e/o interpreta una norma comunitaria ha indubbiamente carattere di sentenza dichiarativa del diritto comunitario, nel senso che la Corte di giustizia, come interprete qualificato di questo diritto, ne precisa autoritariamente il significato con le proprie sentenze e, per tal via, ne determina, in definitiva, l’ampiezza e il contenuto delle possibilit? applicative?. ?Le sentenze di condanna della Corte di giustizia della Comunit? europea integrano tanto la normativa comunitaria quanto quella interna dei singoli Stati membri? (Cons. Stato, Sez. I, 09/04/1997, n. 372; fonte Cons. Stato, 1998, I, 1856). ?

 

L?Ordine dei giornalisti non? ha agito con l?arma della disapplicazione, perch?? non aveva motivo? di dubitare della volont? del Governo di dare corpo alle direttive comunitarie e alla legge 4/1999, pur forte della sentenza n. 389/1989 della Corte costituzionale. ?

 

Le difficolt? vengono ora create in maniera arbitraria e artificiosa da una sezione del Consiglio di? Stato, che non vuole ubbidire alle sentenze della Consulta in materia, pur scrivendo: ?In conclusione, in tutti i casi portati al suo esame la Corte costituzionale da un lato ha ribadito che, nel vigore della riforma del titolo V, parte seconda, della Costituzione, la materia delle professioni deve ritenersi attribuita alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni, e dall?altro ha affermato che continua a spettare allo Stato, in sede di determinazione dei principi fondamentali, la individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici e l?istituzione di nuovi albi, dovendo invece ritenersi rientrare nella materia ?ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali?, riservata alla competenza esclusiva dello Stato dall?articolo 117, secondo comma lettera g), l?istituzione e l?organizzazione di appositi enti pubblici ad appartenenza necessaria, cui affidare il compito di curare la tenuta degli albi e garantire il corretto esercizio delle professioni a tutela dell?affidamento della collettivit??.

 

La sentenza della quarta sezione della Corte di giustizia europea del 10 maggio 2001 – (nella causa C-285/00 contro la Repubblica francese, che non aveva adottato la normativa europea per il riconoscimento della professione di psicologo) -? ha stabilito che ?la direttiva 89/48/CEE? va applicata alle professioni regolamentate, cio? a quelle per le? quali l?accesso o l?esercizio sono subordinati, direttamente o indirettamente, mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,? al possesso di un diploma universitario della durata minima di tre anni?. Questa sentenza rilancia l?applicazione del comma 18 dell?articolo 1 della legge 4/1999, che, come riferito, collega l?esame di Stato delle professioni regolamentate al sistema nazionale delle lauree.

Nel parere n. 2228/2002 la Sezione Seconda del Consiglio di Stato ha scritto: ?La natura professionale dell?attivit? giornalistica trova conforto dal combinato dispositivo dell?art. 1, comma 3, e dell?art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115 (Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni) e nel decreto MURST del 28 novembre 2000. La prima fonte ha fissato il principio per cui l?esercizio delle professioni presuppone il superamento di un ciclo di studi postsecondari di una durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una universit? o in un istituto di istruzione superiore o in altro istituto dello stesso livello di formazione. La seconda, emanata in attuazione dell?art. 4, comma 2, del D.M. n. 509 del 3 novembre 1999 sull?autonomia didattica degli atenei, nel determinare le classi delle lauree specialistiche (il diploma di laurea di una volta) ha individuato all?allegato 13 la classe 13/S, intitolata ?Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo?, indicandone le relative materie d?esame (?attivit? formative?). L?attivit? giornalistica si configura, dunque, vieppi? oggi come professione in relazione all?aumentato bagaglio culturale specifico per il suo espletamento: bagaglio in relazione al quale appare obsoleto ? e dunque suscettibile di revisione normativa secondo l?intento legislativo della legge n. 4/1999 ? il contenuto delle prove d?idoneit? come oggi configurato dall?art. 32 della L. n. 69/1963 e dall?art. 44 del DPR n. 115/1965. Infatti, mutati i requisiti culturali per l?esercizio di una professione, l?accertamento dell?idoneit? professionale non pu? prescindere da essi, tenuto conto che ?il titolo di studio precede la maturazione professionale? [C. Cost., 27 luglio 1995, n. 412, a proposito della professione di psicologico]?. ?

 

Il 21 maggio 2001 la stessa sezione consultiva (Atti normativi) del CdS ha dato via libera al decreto, preparato dal Governo Amato, che richiedeva (correttamente) la laurea triennale per tre professioni (geometra, perito agrario e perito industriale)? vincolate per legge – come i giornalisti ? al possesso di un diploma. Perch? oggi si nega ai giornalisti (e ai consulenti del lavoro) quello che ieri ? stato riconosciuto a geometri, periti agrari e periti industriali)? Due pesi e due misure. Meglio dire? due Governi (Amato e Berlusconi) e due decisioni (opposte). Ma non ? finita.? La II sezione consultiva del Cds, con il parere 2228/2002, chiesto da Giuliano Amato (nella veste di ministro ad interim dell?Istruzione/Universit?), ha concluso scrivendo: ?Al quesito posto dall?amministrazione deve dunque darsi la seguente risposta: non sussistono motivi ostativi alla riforma dell?ordinamento professionale dei giornalisti, come prevista dall?art. 1, comma 18, della legge n. 4 del 1999, citato all?inizio delle presenti considerazioni?.

 

La legge 4/99, ?non opera distinzioni tra professioni con laurea e senza laurea. La sezione Atti Normativi del CdS non ha tenuto in nessun conto: a) il parere 2228/2002 dei colleghi della II sezione consultiva, incorrendo in una omissione molto grave; b) la direttiva 89/48/Ce (dlgs 115/1992) che impone ai professionisti regolamentati (come i giornalisti) l?obbligo di munirsi di una laurea almeno ?triennale?. Non ? vero, come si legge nel parere interlocutorio, che per la professione di giornalista non sia previsto il titolo di laurea, anzi quel titolo ? richiesto da una direttiva comunitaria che prevale sulla legge interna (n. 69/12963). La professione di? giornalista ? stata ?aggiunta? nel novero delle professioni italiane (di cui al dlgs n. 115/1992) dal Dlgs 319/1994 cos? come modificato dal dlgs 277/2003 (Allegato II, gi? allegato C). ?La sezione consultiva per gli atti normativi del Cds conosce perfettamente la portata del Dlgs n. 277/2003 in quanto, nel parere interlocutorio 16 maggio 2005 (n. 2284/05) scrive testualmente: ?Il dlgs n. 277 del 2003, successivo all?entrata in vigore della legge costituzionale 18.10.2001, n. 3, ha peraltro continuato a riconoscere al Ministero della giustizia il potere regolamentare nella materia anzidetta, sicch?, allo stato, l?esercizio del relativo potere sembrerebbe trovare fondamento in una apposita norma primaria?. Quel parere interlocutorio riguarda la richiesta 26 aprile? 2005 del Ministero della Giustizia di emettere un parere su uno ?Schema di decreto ministeriale recante ?Regolamento di cui all?art. 11 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 19, in materia di misure compensative per l?esercizio della professione di giornalista professionista??. Quante dimenticanze!?

Le decisioni radicalmente difformi tra la II sezione consultiva (parere 2228/2002) e la Sezione Atti normativi (atto interlocutorio 50/2006) sulla professione di giornalista potrebbero spingere il presidente del Consiglio di Stato a sottoporre l?intero ?decreto Siliquini? all?adunanza generale del Consiglio di? Stato.? La? questione ? ?di massima di particolare importanza?.? Anche i ministri Moratti e Castelli possono chiedere che il Consiglio di Stato esprima il parere in adunanza generale? (art. 23 del Rd 1054/1924).

La sezione Atti Normativi ha sostanzialmente accolto il punto di vista, illustrato in una memoria, ?degli editori? Fieg da sempre impegnati? nella difesa delle loro prerogative, che risalgono al 1928, di ?creare? i giornalisti, prescindendo dai titoli di studio. Il ?nuovo? Dpr? 328, invece, sana una discrasia tra Ordine dei giornalisti e normativa comunitaria in tema di accesso, mandando in soffitta le restrizioni attuali. Oggi sono gli editori che decidono chi entra nella professione giornalistica come praticante, prescindendo dal titolo di studio. La normativa professionale del 1963 (legge 69) ferisce i principi costituzionali della dignit? della persona e? dell?uguaglianza, quando? assegna agli editori il potere esclusivo di manipolare, con scelte incontrollabili, il diritto costituzionale al lavoro professionale dei giornalisti. Con il passaggio dell?accesso all?Universit?, viene superato un sistema medioevale di selezione paternalistica? e per giunta fortemente antidemocratico.? L?Universit?, invece, aprendo le porte a tutti, ? la via maestra della? formazione dei ?nuovi? giornalisti.

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5. Gli attacchi al ?decreto Siliquini?. Potentati economici (Confindustria e Fieg), Regioni? guidate dalla sinistra e spezzoni della sinistra in prima linea.

 

Gli attacchi al ?decreto Siliquini? non sono venuti soltanto dalla? Fieg. La Conferenza delle Regioni il 20 dicembre 2005 ha scritto al Consiglio di Stato ?forte? di? un presunto diritto di intervento in tema di professioni. Le due manovre a tenaglia (Fieg e Regioni) sono state? contrastate dal presidente dell?Ordine dei Giornalisti di Milano, che ha trasmesso alla suprema magistratura amministrativa e? anche al Quirinale una memoria documentata con la quale, come ha scritto la Corte costituzionale in 5 sentenze tra il 2003 e il 2005,? ha rivendicato allo Stato il diritto di disciplinare l?esame di Stato e l?aggancio dell?esame alle lauree della riforma universitaria.

La maggioranza delle Regioni (16 su 20) sono amministrate da giunte di sinistra. In passato i Governi di centrosinistra hanno elevato diversi alti funzionari statali al rango di magistrati del Consiglio di? Stato: bisogna capire come si muovono oggi per gratitudine questi ex burocrati. Il ?decreto Siliquini?? era finito in una morsa, mentre l?Ufficio legislativo del Quirinale da due mesi circa studiava il ?dlgs La Loggia?. Una situazione assurda, perch? il dlgs ha alle spalle ?cinque sentenze della Consulta sulla legge/madre (la 131/2003) e altre 5 sentenze in tema di? competenza esclusiva dello Stato sulle professioni.

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6. Il ?progetto? Siliquini? richiede agli aspiranti praticanti giornalisti il possesso di una laurea triennale ?qualsiasi?, ma non ?ad hoc?, nel solco dei lavori parlamentari del 1962/1963.

 

Il ?progetto? Siliquini?, con l?inserimento dei giornalisti nel ?nuovo? Dpr 328/2001, richiede agli aspiranti praticanti il possesso di una laurea triennale ?qualsiasi?, ma non ?ad hoc?. Gli editori erano contrari all?obbligo di assumere praticanti con laurea specialistica (Giancarlo Zingoni, Convegno di Verona 31 maggio 2002). Il ?progetto Siliquini ? sostanzialmente accoglie il punto di vista liberista degli editori e rimane fedele alla impostazione della Corte suprema di Cassazione in tema di titoli per l?accesso all?esame di stato (o prova di idoneit? professionale) dei giornalisti: ?La mancata individuazione di un tipico titolo di studio per sostenere quella prova si spiega con la particolare natura dell?attivit? giornalistica, che ? la pi? liberale delle professioni, consistente in un particolare prodotto della manifestazione del pensiero attraverso la stampa periodica o i servizi radiofonici e televisivi, la cui specificit? sta nella particolare sintesi fra manifestazione del pensiero e la funzione informativa? [Cass., sez. lav., 25 maggio 1996, n. 4840; id., 20 febbraio 1995, n. 1827].

Il nuovo Dpr/328? si muove nel solco dei lavori parlamentari del 1962/1963 che portarono al varo della legge professionale 69/1963, che non individu? un titolo di studio predeterminato per l?accesso alla professione di giornalista. La nuova normativa stabilisce che ? indispensabile una ?laurea? (che oggi ? soltanto triennale), ma non dice che ? quella in? ?Scienze della comunicazione?. Tutte le lauree possono? costituire la base per svolgere il praticantato abbinato alla laurea specialistica in giornalismo, a un master biennale in giornalismo o a un? corso biennale presso uno? degli Istituti di formazione al Giornalismo riconosciuti dal Consiglio nazionale dell?Ordine. In sostanza, come ha scritto il Consiglio di Stato (parere 2228/2002), sono ?molteplici le forme ed i percorsi culturali attraverso i quali si prepara la capacit? del giornalista, la quale, oltretutto, ? di tipo e contenuti non solo astratti, ma anche e essenzialmente pragmatici ? e ci? affiora dal nuovo testo del Dpr/328 (articolo 32). La mancanza, da parte del legislatore? dell?individuazione, di un titolo universitario predeterminato per l?ammissione al praticantato si spiega anche ?con il valore costituzionale del diritto attivo all?informazione ed alla manifestazione del proprio pensiero, nonch? della libert? di stampa? nonch? con la circostanza che i giornalisti si occupano soprattutto di ?argomenti di attualit?? sui quali poi sostengono la prova scritta dell?esame di Stato (art. 32 sia della legge 69/1969 sia del nuovo Dpr/328). Capire l?attualit? significa avere? una preparazione vasta, aperta alla gran parte dei saperi universitari.? Ma nulla esclude che la situazione non possa essere destinata a mutare in futuro con la creazione di uno specifico percorso accademico di laurea triennale propedeutica al biennio di praticantato sotto forma esclusiva di laurea specialistica (o magistrale).

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7. Analisi del ?Dlgs La Loggia?: l?esame di ?Stato allo….Stato. ?Il comma 2 dell?articolo 4? afferma poi che ?la legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l’esercizio delle attivit? professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo? Stato?.

 

Dopo la firma di Ciampi,? il ?dlgs La Loggia?, datato 2 febbraio 2006, sar? pubblicato presto nella Gazzetta Ufficiale. ?Questa legge statale ?individua i principi fondamentali in materia di professioni, di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che si desumono dalle leggi vigenti ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni?.

 

Il comma 4 dell?articolo 1 del dlgs dispone testualmente che non rientrano nell?ambito di applicazione del decreto ?la formazione professionale universitaria; la disciplina dell?esame di stato previsto per l?esercizio delle professioni intellettuali, nonch? i Titoli, compreso il tirocinio, e le abilitazioni richiesti per l?esercizio professionale; l?ordinamento e l?organizzazione degli ordini e dei collegi professionali; gli albi e i registri; gli elenchi o i ruoli nazionali previsti a tutela dell?affidamento del pubblico; la rilevanza civile e penale dei Titoli professionali e il riconoscimento e l?equipollenza, ai fini dell?accesso alle professioni di quelli conseguiti all?estero?. L?Ufficio legislativo del Ministero dell?Universit?/Istruzione a ragione ?ritiene di poter trarre il definitivo riconoscimento che la disciplina dell?esame di Stato richiesto per le professioni intellettuali e dei relativi requisiti di ammissione, compresi i Titoli di studio, rientra nell?ambito della legislazione esclusiva dello Stato?. Le materie, di cui parla il comma 4 dell?articolo 1 del dlgs, sono tutte disciplinate dagli articoli ?33 e 35 della Costituzione, dal dlgs 300/1999, dall?articolo 2229 del Cc, dal Codice penale e dalle varie leggi delle professioni intellettuali, insomma da norme che conferiscono allo Stato una particolare capacit? esclusiva? di azione.

 

Il comma 2 dell?articolo 4? afferma poi che ?la legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l’esercizio delle attivit? professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo? Stato?. Ha scritto la sezione Atti Normativi del Cds:? ?La prima e principale questione posta dallo schema di regolamento in esame riguarda il fondamento costituzionale della potest? regolamentare esercitata e la sua idoneit? a disciplinare la materia che ne costituisce l?oggetto alla luce del testo vigente dell?articolo 117 della Costituzione, che disciplina il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni?. Il ?comma 2 dell?articolo 4 del ?dlgs La Loggia?? (con il sostegno, come riferito, di 5 sentenze della Consulta) ? la risposta ai dubbi espressi dalla Sezione Atti Normativi del Cds. ??

 

In sostanza il ?dlgs La Loggia? afferma che il Governo ha mantenuto, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, i poteri? di disciplinare le professioni, come riconosciuto? ripetutamente, dopo l?entrata in vigore nel 2001 del nuovo Titolo V della Costituzione,? dalla Corte costituzionale con le sentenze 353/2003,? 319/2005, 355/2005,? 405/2005 e 424/2005). Il Consiglio di Stato si trova cos? con le spalle al muro: dovr? accettare le clausole del ?dlgs la Loggia?. E per quanto riguarda i giornalisti non potr? non rispettare il parere 2228/2002 della II sezione consultlva, che richiama la direttiva 89/48/Cee (dlgs 115/1992). ?Sono in ballo la sua coerenza e anche la sua credibilit?. La Sezione Atti Normativi ha mostrato limiti culturali e costituzionali; e attaccando soltanto ?i giornalisti ha mostrato di essere in? (strana) sintonia soprattutto con Eugenio Scalfari e Francesco Giavazzi (Repubblica e Corriere della Sera), mentre la Fieg cerca di distruggere il Contratto di lavoro giornalistico costruito dalla categoria dal 1911 in poi. Un?alleanza di ferro ?(oggettiva) tra taluni consiglieri di Stato e potentati? economici con l?obiettivo possibile di annientare? la libert?, l?autorevolezza, la crescita culturale e l?autonomia di una categoria essenziale nella connotazione democratica della? Repubblica. ??

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LE SENTENZE CONTRADDITORIE DEL CONSIGLIO DI STATO:

 

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1) In: www.odg.mi.it/docview.asp?DID=2328

 

Parere 2228? del 7 maggio 2002

 

della II sezione? consultiva:

 

Al quesito posto dall?amministrazione deve dunque

 

darsi la seguente risposta: non sussistono motivi

 

ostativi alla riforma dell?ordinamento professionale

 

dei giornalisti, come prevista dall?art. 1, comma 18,

 

della legge n. 4 del 1999, citato all?inizio delle presenti considerazioni?.

 

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2) In: /www.odg.mi.it/docview.asp?DID=2329

 

Parere 50? del 3 febbraio 2006 della Sezione

 

consultiva Atti Normativi:

 

?Decreto Siliquini? sull?esame

 

di Stato di 21 professioni:

 

sospesa l?espressione

 

del parere e chiesta al Governo

 

?una nuova istruttoria?.

 

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DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

 

Dlgs. 27 gennaio 1992 n. 115. Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni. (in: www.odg.mi.it/docview.asp?DID=2158).

 

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Dlgs 2 maggio 1994 n. 319. Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un? secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE. (in: ?www.odg.mi.it/docatts/319dlgs94-26dic05.rtf).

 

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Dlgs 8 luglio 2003 n. 277. Attuazione della direttiva 2001/19/CE che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio concernenti le professioni di infermiere professionale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico. (in: www.odg.mi.it/docatts/277dlgs2003.rtf).

 

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DIRETTIVA 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 settembre 2005 (detta ?Zappal??) relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. (in: www.odg.mi.it/docview.asp?DID=2193)

 

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(Fonti: www.deaprofessionale.it)

 

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Milano, 5 febbraio 2006

 

Abruzzo Franco

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