CNF: no a rimozione automatica dall’albo per mancata formazione continua

Lorena Papini 11/07/24

Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha recentemente risposto a un quesito sollevato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) di Novara, chiarendo che gli avvocati che non completano la formazione continua non possono essere automaticamente cancellati dall’albo. Questo chiarimento è stato formalizzato nel parere n. 15/2024, reso pubblico l’8 giugno 2024.

Indice

1. Il dubbio del COA Novara


Il COA di Novara aveva chiesto se l’incapacità di raggiungere i crediti formativi richiesti per un triennio, senza possibilità di sanatoria, comportasse automaticamente la cancellazione dall’albo come previsto dal d.m. 47/2016. La domanda chiedeva anche se il COA avesse la facoltà di valutare diversamente la situazione e quali criteri dovessero essere applicati.

2. La delucidazione del CNF


Il CNF ha chiarito che l’articolo 2, comma 5, del d.m. 47/2016 demanda a un decreto successivo del Ministro della Giustizia il compito di stabilire le modalità per il controllo delle dichiarazioni sostitutive da parte degli ordini circondariali. Poiché questo decreto non è ancora stato emanato, le norme sulla cancellazione per mancato adempimento degli obblighi formativi non sono attualmente applicabili.

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3. Implicazioni per gli avvocati


Senza l’emanazione del decreto ministeriale, non è possibile procedere con la cancellazione automatica dall’albo degli avvocati che non hanno completato la formazione continua. Tuttavia, il CNF ha specificato che il COA può prendere in considerazione altre misure per il mancato assolvimento dell’obbligo formativo, come la segnalazione al Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) per l’apertura di un procedimento disciplinare.

4. Considerazioni conclusive


Questo parere del CNF fornisce chiarezza su una questione cruciale per la professione legale, ovvero la gestione della formazione continua. Nonostante il d.m. 47/2016 preveda sanzioni severe, la loro applicazione dipende dall’emanazione di ulteriori decreti attuativi. Pertanto, fino a quando tali decreti non saranno promulgati, il COA dispone di una certa discrezionalità nel trattare i casi di non conformità agli obblighi formativi, optando per soluzioni come segnalazioni disciplinari invece di cancellazioni automatiche.
Questo approccio consente di affrontare le situazioni individuali con maggiore flessibilità e giudizio, garantendo che gli avvocati abbiano la possibilità di conformarsi ai requisiti formativi senza incorrere in sanzioni immediate e irreversibili.

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Lorena Papini

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