Curatore speciale del minore: raccomandazioni del CNF

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Le norme della riforma Cartabia (Legge 206/2021) in tema di Curatore speciale del minore, entrate in vigore il 22 giugno, sono oggetto delle Raccomandazioni espresse dal CNF in apposito documento apparso sul sito istituzionale.    
Per approfondimenti si consiglia il volume: Curatore del Minore e Avvocato -Cosa cambia dopo la Riforma del giudice e del processo per persone, minori e famiglie

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Indice

1. La guida per il curatore speciale del minore


Il Curatore speciale, nominato dal giudice e incaricato di rappresentare e assistere un minore nei procedimenti ove, pure solo astrattamente, sussiste l’ipotesi di un conflitto di interessi tra e con le parti, ovvero con i genitori, è la figura destinataria di alcune norme della riforma sul processo civile (cd. Cartabia), e che ha indotto il CNF a diffondere alcune “raccomandazioni” per gli avvocati chiamati a svolgere tale funzione. In particolare, il CNF, su proposta della Commissione diritto di famiglia, e col contributo delle associazioni specialistiche di riferimento, ha elaborato una breve guida con delle raccomandazioni, ispirate ai principi generali del codice deontologico forense che informano l’esercizio dell’attività dei professionisti legali.

2. Le modifiche all’art. 78 c.p.c.


Il c. 30 dell’art. 1 della legge di riforma interviene sull’art. 78 c.p.c., per estendere la possibilità per il giudice di procedere alla nomina del curatore speciale del minore e, tale nomina, in alcuni specifici casi, deve da considerarsi obbligatoria, pena la nullità degli atti del procedimento. In particolare, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: “Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d’ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento: 1) con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell’altro; 2) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell’articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184; 3) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori; 4) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni. In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato”.


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3. Modifiche all’articolo 80 c.p.c.


Il c. 31 dell’art. 1 della Riforma novella l’art. 80 c.p.c. prevedendo che il curatore speciale debba procedere all’ascolto del minore e che possano essergli attribuiti specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Vengono inoltre disciplinati i presupposti e il procedimento per la revoca del curatore speciale. Più in dettaglio, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d’ufficio, il giudice che procede”;
  • dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: “Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire nel provvedimento di nomina, ovvero con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto. Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina”.

4. Raccomandazioni CNF per gli avvocati curatori speciali di minori


Il Curatore speciale del minore nello svolgimento del proprio incarico dovrà sempre rammentare i principi generali di cui all’art. 9 CDF, tra i quali riteniamo di sottolineare: INDIPENDENZA COMPETENZA CORRETTEZZA E LEALTA’ Il Curatore speciale del minore deve avere sempre tutela e rispetto della propria indipendenza dal Giudice e dalle parti, svolgendo il proprio ruolo nel solo e preminente interesse del minore nel rispetto anche dei diritti garantiti allo stesso dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali. Il Curatore speciale del minore deve curare la propria competenza professionale attraverso l’acquisizione di una formazione, anche multidisciplinare, adeguata e avere un aggiornamento costante nelle materie attinenti al diritto della famiglia, delle persone e dei minori. Il Curatore speciale del minore deve svolgere il proprio incarico con correttezza e lealtà in collaborazione con tutte le parti e nell’interesse del minore. I principi generali si sostanziano nelle seguenti raccomandazioni:

  1. DEONTOLOGIA: Il Curatore speciale del minore deve comportarsi sempre avendo a mente la ricorrenza dei principi generali che costituiscono gli imprescindibili canoni deontologici contenuti agli artt. 9, 14 e 15, e 19 del Codice Deontologico Forense. Il Curatore speciale del minore ha il dovere di evitare incompatibilità nel rispetto dell’art. 24 CDF e ha inoltre l’obbligo di astenersi dall’assumere l’incarico ove abbia assistito in altre controversie, anche con oggetto diverso, le persone appartenenti allo stesso nucleo familiare. Il Curatore speciale del minore nel rispetto dell’art. 18, comma 2, CDF garantisce l’anonimato del proprio assistito e si astiene dal comunicare con ogni mezzo informazioni relative al procedimento.
  2. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Il Curatore speciale che assuma le vesti di difensore, ove ricorrano i presupposti pervisti dal DPR 115/2002, deposita – in nome e per conto del minore – istanza per l’ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, in applicazione anche del disposto di cui all’art. 27, IV comma 4, CDF.
  3. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO: Il Curatore speciale del minore, dopo la nomina, con tempestività assumerà le informazioni necessarie dalle parti e dai soggetti coinvolti, ascolterà il minore, esaminerà gli atti e i documenti per procedere alla costituzione in giudizio nel preminente interesse del minore e nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti, partecipando personalmente alle udienze.
  4. RAPPRESENTANZA SOSTANZIALE: Il Curatore speciale del minore al quale l’Autorità Giudiziaria procedente abbia attribuito poteri di rappresentanza sostanziale, qualora ciò non sia già avvenuto, deve attivarsi affinché il Giudice specifichi in concreto tali poteri e gli obiettivi specifici ai quali siano finalizzati.
  5. COLLABORAZIONE CON TUTTE LE PARTI DEL PROCESSO: Nell’adempimento del proprio mandato, il Curatore speciale del minore mantiene continui contatti e rapporti improntati a correttezza e lealtà con il tutore, laddove esistente, con i servizi sociali, con gli educatori, con i responsabili delle comunità, con il personale sanitario, con gli affidatari (o l’ente affidatario), con gli insegnanti, nonché con tutti gli altri soggetti che a vario titolo si occupano del minore. I contatti con genitori, parenti e parti private dovranno sempre avvenire per il tramite dei rispettivi difensori, in ossequio alle norme deontologiche.
  6. ASCOLTO:
    1. Il Curatore speciale deve procedere all’ascolto del minore capace di discernimento, con modi e termini a lui comprensibili, fornendo allo stesso – anche in relazione all’età e al suo sviluppo psicofisico – le informazioni ritenute più utili a comprendere l’oggetto del procedimento che lo riguarda. Il Curatore speciale, inoltre, in virtù dell’incarico ricevuto, deve fornire al minore adeguate informazioni e spiegazioni relative al ruolo che è chiamato a svolgere e relative alle decisioni assunte che lo riguardano.
    2. Il Curatore speciale deve individuare il luogo più idoneo per effettuare i colloqui con il minore. Inoltre, deve valutare le modalità di ascolto e di comunicazione ritenute più adeguate all’età e alle condizioni psicofisiche del minore.
    3. Il Curatore speciale, infine, deve chiarire al minore che sia capace di discernimento, con modi e termini a lui comprensibili, che la sua opinione sarà tenuta in debita considerazione ma non necessariamente accolta.
    4. Il Curatore speciale del minore può assistere ad eventuali operazioni peritali riferibili al minore.

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Il volume – come la scelta del titolo – racchiude la duplice funzione di rappresentanza e difesa che tanti curatori speciali di minori, che sono anche avvocati, espletano nel processo. La Riforma Cartabia ha rivoluzionato i procedimenti che riguardano persone, minori e famiglie, potenziando la funzione del curatore speciale, introducendo quella del curatore nominato con provvedimento definitivo, ridisegnandone ed ampliandone il perimetro applicativo.Molti avvocati si trovano, sempre più numerosi, ad affrontare le diverse problematiche che la funzione propone in un orizzonte processuale profondamente modificato.La funzione dei curatori è di alto profilo costituzionale, volta a dare attuazione agli artt. 24 e 111 Cost., senza discriminazioni nei confronti delle persone di età minore e al contempo di significativa responsabilità sociale e per nulla banale nel suo esercizio, per le molte implicazioni che comporta anche per lo sviluppo psico-fisico del minorenne.L’opera è una guida pratica con l’ambizione di una ricostruzione sistematica delle indicazioni normative, interpretative e applicative; uno strumento orientativo e operativo sia della funzione dei curatori, in specie se avvocati, sia del loro ruolo in alcune fattispecie di particolare rilevanza nelle quali vengono usualmente nominati.Si tratta di un libro scritto da “operai del diritto” – che vivono quotidianamente nel cantiere della ricostruzione delle relazioni familiari – per altri “operai del diritto” che nello stesso cantiere vivono e operano, nella convinzione che per muoversi in un reticolo di sentieri in un bosco sia necessario imparare a utilizzare bussola e cartina orientandole correttamente.Maria Giovanna RuoAvvocato del Foro di Roma esperto in diritto di famiglia (www.ruopiazzoni.com). Responsabile scientifico del portale CEDUinCAMMINO, dirige la Scuola di alta formazione specialistica avvocati di Cammino, che ha fondato. Ha scritto oltre un centinaio di saggi e curato diversi volumi. Docente in vari master e corsi universitari e presso varie istituzioni, è stata audita in sede parlamentare, governativa e da altre Autorità e ha relazionato in centinaia di convegni e incontri di studio. Già componente del gruppo Minori e mafia, è stata componente della Commissione per la Child guarantee nominata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali; e del gruppo di lavoro per la predisposizione degli schemi dei decreti legislativi attuativi del comma 24 della legge delega n. 206/2021 istitutivo del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, nominata dal Ministro di giustizia.

Maria Giovanna Ruo | Maggioli Editore 2023

Avv. Biarella Laura

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