Coabitazione e riconciliazione

Il codice civile non detta alcuna definizione della riconciliazione tra coniugi, limitandosi a disciplinarne gli effetti ai sensi degli articoli 154 e 157 c.c..

L’articolo 157 c.c. statuisce che i coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l’intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.

La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.

La riconciliazione è intesa, quindi, come il mezzo con il quale i coniugi, in stato di accordo di separazione, durante il giudizio di separazione o anche dopo la pubblicazione della sentenza di separazione, possono ricostruire l’unione coniugale.

L’articolo 154 c.c. stabilisce che la riconciliazione tra i coniugi comporta l’abbandono della domanda di separazione personale già proposta.

Con la riconciliazione si estingue l’azione e si impedisce che i fatti precedenti alla stessa, purché conosciuti dal coniuge, possano fondare una nuova domanda di separazione.

L’effetto principale resta comunque il ripristino del regime di comunione originariamente adottato.

La Corte di Cassazione ha precisato che nel giudizio di separazione dei coniugi, l’intervenuta riconciliazione integra una eccezione in senso lato poiché riguarda, in relazione al regime previsto dagli artt. 154 e 157 c.c., non un fatto impeditivo ma la sopravvenienza di una nuova condizione, il cui accertamento può avvenire anche d’ufficio da parte del giudice, ancorché sulla base di deduzioni ed allegazioni delle parti, mentre nel procedimento di divorzio l’interruzione della separazione deve essere eccepita, ai sensi dell’art. 3, quarto comma, lett. b, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall’art. 5 della legge 6 marzo 1987, n. 74, dal convenuto, assumendo rilievo quale fatto impeditivo della realizzazione della condizione temporale stabilita nella medesima disposizione: ne consegue che solo in tale ipotesi la formulazione, per la prima volta, in appello dell’eccezione predetta è improponibile (Cassazione Civile, Sezione I, sentenza numero 19535 del 17 settembre 2014).

In relazione alla prova di tale riconciliazione (da intendersi quale ripresa dei rapporti materiali e spirituali caratterizzanti il vincolo matrimoniale), andranno analizzati gli elementi esteriori, oggettivi e diretti inequivocabilmente alla seria e comune volontà di ripristinare (in maniera non sperimentale) la comunione di vita.

Non è sufficiente, per provare la riconciliazione tra coniugi separati, per gli effetti che ne derivano, che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, caratteristici della vita coniugale: in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano escluso la effettiva volontà in ordine alla ripresa del rapporto coniugale, pur in presenza di ripristino della convivenza, ritenendo sussistente un mero tentativo di conciliazione, soprattutto da parte della moglie, avuto riguardo alla circostanza che la stessa intratteneva una relazione extraconiugale, probabilmente mai interrotta durante i mesi di convivenza con il coniuge (Cassazione Civile, Sezione I, sentenza numero 19497 del 6 ottobre 2005).

La VI Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 36176 del 23 novembre 2021, ha stabilito, infine, che è necessaria la ripresa dei rapporti spirituali e morali e non solo la ripresa della coabitazione per poter ritenere una coppia riconciliata dopo la separazione.

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L’ordinanza numero 36176 del 2021: fatto

La Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 2020, ha confermato la decisione di primo grado del 2020, che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra G.O. e T.P., rilevando che era decorso il termine annuale rispetto alla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per la separazione giudiziale e non era stata eccepita una riconciliazione, non rilevando da sola la mera protratta coabitazione dei coniugi nella casa coniugale [1].

Avverso la suddetta pronuncia G.O. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, nei confronti di T.P..

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta sia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 898 del 1970, art. 1 e art. 3, comma 1, n. 2, lett. b, in relazione alla L. n. 742 del 1969, art. 1 e art. 3, ed al R.D. n. 12 del 1941, art. 92, sia la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione al mancato decorso, al momento del deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, del termine dilatorio di un anno e trentuno giorni, operando nel calcolo la sospensione feriale dei termini.

Con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 157 c.c., della L. n. 898 del 1970, art. 1 e art. 3, comma 1, n. 2, lett. b e art. 4, commi 11 e 12, in relazione all’art. 183 c.p.c., comma 6, all’art. 190 c.p.c., nonchè all’art. 24 Cost., in relazione alla pronuncia sullo status, con diniego delle istanze istruttorie e del termine per il deposito di note conclusionali, articolate dalla G. al fine di dimostrare l’insussistenza del protrarsi della separazione dei coniugi.

Con il terzo motivo, la nullità della sentenza e del procedimento, ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 70 c.p.c., comma 1, n. 2, e alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 1, in relazione alla mancata partecipazione al giudizio di primo grado del PM non messo in condizione di partecipare in difetto di comunicazione del decreto di anticipazione dell’udienza presidenziale.

2. L’ordinanza numero 36176 del 2021: diritto

Per la Cassazione, la prima censura è infondata, la causa di divorzio è stata correttamente accertata dal Tribunale e dalla Corte d’appello e la pronuncia di separazione giudiziale parziale era passata in giudicato [2].

Il termine di legge dilatorio di dodici mesi, unitamente alla mancata ripresa della vita coniugale, era decorso, non incidendo sullo stesso la sospensione feriale dei termini processuali, sia perché non si è di fronte ad un termine processuale, operante nel caso di giudizi iniziati, sia perché non si verte in ipotesi di un termine sostanziale di decadenza cui si ritiene applicabile la sospensione feriale dei termini processuali [3].

Si tratta di un termine che integra, in unione con l’accertamento della protratta separazione personale dei coniugi, una causa o un presupposto della domanda di divorzio.

La L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 3, quindi, nella parte in cui contempla la separazione dei coniugi quale causa di divorzio, prevede una fattispecie complessa, che include sia l’atto legittimante i coniugi a vivere separati, sia lo stato di separazione protratto per il tempo stabilito dalla legge.

La seconda censura è, invece, inammissibile.

La Corte d’appello ha accertato che, sulla base della documentazione in atti (una querela sporta dal T. nei confronti della G. per asseriti comportamenti violenti ai suoi danni, un decreto di citazione a giudizio della stessa per lesioni ai danni dell’ex coniuge, un procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso dall’ex marito per ottenere che la G. lasciasse la casa coniugale), doveva escludersi un’avvenuta riconciliazione tra i coniugi, il cui onere della prova gravava sulla parte interessata, non rilevando al riguardo la mera coabitazione dei coniugi (definita forzata), non indicativa di un’effettiva ripresa della vita materiale e spirituale [4].

Il terzo motivo è, infine, infondato.

La Corte d’appello ha accertato che il P.M. era stato notiziato del procedimento, quanto meno all’epoca del passaggio in decisione, essendo intervenuto in giudizio, come attestato dalla sentenza di primo grado.

Per l’osservanza delle norme che prevedono l’intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile è sufficiente che gli atti siano comunicati all’ufficio del P.M. per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l’effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza, non essendo quindi necessaria la presenza di un rappresentante di tale ufficio nelle udienze, né la formulazione di conclusioni [5].

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Note bibliografiche

[1] In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che: a) non vi era violazione degli artt. 183 e 190 c.p.c., essendo il procedimento per divorzio improntato ad esigenze di pronta definizione del procedimento, in relazione all’accertamento dei presupposti dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio; b) era decorso un anno, al momento del deposito del ricorso del T. per la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalla comparizione delle parti all’udienza presidenziale nel giudizio per separazione giudiziale; c) nessun elemento era emerso in ordine ad una riconciliazione tra i coniugi, essendovi stata al più una coabitazione forzata per il comportamento della G. che si era ostinata a non lasciare spontaneamente la casa coniugale, in difetto di prova di un’effettiva ripresa delle relazioni materiale e spirituali tra i coniugi; d) era infondato anche il motivo di nullità per mancata partecipazione al giudizio del PM, emergendo che il PM fosse stato comunque almeno notiziato del procedimento, essendo intervenuto nel giudizio, come attestato dalla sentenza del Tribunale.

[2] L’ammissibilità di una pronuncia parziale sulla separazione giudiziale o non definitiva è stato già da tempo risolta in senso affermativo dalle Sezioni Unite, Cass., sent. n. 15279 del 2001: “Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la richiesta di addebito, pur essendo proponibile solo nell’ambito del giudizio di separazione, ha natura di domanda autonoma; infatti, la stessa presuppone l’iniziativa di parte, soggiace alle regole e alle preclusioni stabilite per le domande, ha una causa petendi (la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio in rapporto causale con le ragioni giustificatrici della separazione, intollerabilità della convivenza o dannosità per la prole) ed un petitum (statuizione destinata a incidere sui rapporti patrimoniali con la perdita del diritto al mantenimento e della qualità di erede riservatario e di erede legittimo) distinti da quelli della domanda di separazione; pertanto, in carenza di ragioni sistematiche contrarie e di norme derogative dell’art. 329 c.p.c., comma 2, l’impugnazione proposta con esclusivo riferimento all’addebito contro la sentenza che abbia pronunciato la separazione ed al contempo ne abbia dichiarato l’addebitabilità, implica il passaggio in giudicato del capo sulla separazione, rendendo esperibile l’azione di divorzio pur in pendenza di detta impugnazione”.

[3] Cass., sent. n. 23638 del 2011; Cass., sent. n. 442 del 2016; Cass., sent. n. 1868 del 2016; Cass., sent. n. 11604 del 2021.

[4] Cass., sent. n. 20323 del 2019: “La parte che ha interesse a far accertare l’avvenuta riconciliazione dei coniugi, dopo la separazione, ha l’onere di fornire una prova piena e incontrovertibile, che il giudice di merito è chiamato a verificare, tenendo presente che, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, gli effetti della separazione cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontro e di frequentazione, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali. Il relativo apprezzamento, effettuato seguendo i criteri appena riportati, non può essere oggetto di sindacato di legittimità, in presenza di una motivazione adeguata ed esaustiva “.

[5] Cass., sent. n. 572 del 2000; Cass., sent. n. 19727 del 2003; Cass., sent. n. 10894 del 2005; Cass., sent. n. 22567 del 2013.

 

 

 

Tullio Facciolini

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