Codice Appalti: bocciato il correttivo per procedure e contenuti

Il Consiglio di Stato, con il parere n. 1463 del 2 dicembre 2024, ha espresso severe critiche sul decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici.

Redazione 04/12/24
Allegati

Il Consiglio di Stato, con il parere n. 1463 del 2 dicembre 2024, ha espresso severe critiche sul decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023). La Commissione speciale ha evidenziato gravi problematiche procedurali e di merito che potrebbero compromettere la legittimità delle modifiche proposte. Il documento rappresenta un monito importante per il Governo, indicando la necessità di un maggiore rispetto della legge delega e dei principi cardine del nostro ordinamento. Al testo del correttivo abbiamo dedicato l’articolo Correttivo Codice Appalti 2024: equo compenso, digitalizzazione e tutele lavorative (testo in PDF). Per approfondimenti si consigliano i volumi: Le principali novità del Codice dei contratti pubblici e Nuovo codice dei contratti pubblici per operatori economici

Consiglio di Stato – parere n. 1463 del 2-12-2024

N.-01427_2024-AFFARE.pdf 1 MB

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Indice

1. Critiche procedurali del correttivo al Codice appalti: una questione di legittimità


Secondo il Consiglio di Stato, l’iter adottato per il correttivo presenta significative difformità rispetto alla procedura seguita per l’elaborazione del Codice originale. La legge delega stabilisce chiaramente che ogni intervento correttivo debba rispettare i medesimi principi e criteri direttivi, oltre a utilizzare la stessa procedura. Tuttavia, il Governo non ha coinvolto il Consiglio di Stato in una fase consultiva analoga a quella prevista per il Codice originario, una scelta definita “non esente da criticità logico-giuridiche”.
Inoltre, è stata sottolineata la mancata acquisizione del parere della Conferenza Unificata, un passaggio procedurale obbligatorio e preventivo rispetto all’intervento del Consiglio di Stato. Questa lacuna potrebbe configurare un vizio di legittimità formale, sollevando il rischio di future impugnazioni del decreto correttivo.
Il parere critica anche l’approccio superficiale adottato dai ministeri coinvolti, che hanno espresso pareri poco articolati e privi di un’analisi approfondita. In alcuni casi, i concerti sono stati formulati in modo secco e anodino, senza alcuna valutazione nel merito delle disposizioni normative. Per approfondimenti si consigliano i volumi: Le principali novità del Codice dei contratti pubblici e Nuovo codice dei contratti pubblici per operatori economici

2. Inadeguatezza delle analisi e delle relazioni


La relazione di impatto allegata al correttivo è stata giudicata insufficiente. Il Consiglio di Stato ha sottolineato come questa si limiti a descrivere formalmente gli interventi proposti senza fornire dati oggettivi, analisi predittive o valutazioni economiche e socioeconomiche. Sarebbe stato necessario esplicitare chiaramente la ratio delle modifiche e i benefici attesi, ma tali aspetti risultano carenti o del tutto assenti.
Particolare attenzione è stata dedicata alla carenza di dati sull’impatto delle modifiche proposte, come l’accesso al mercato pubblico per le PMI o le difficoltà delle piccole stazioni appaltanti nell’adottare processi di digitalizzazione. Questo deficit analitico mina la solidità delle giustificazioni alla base del correttivo.

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3. Rilievi nel merito: le modifiche più criticate


Articolo 3: abbreviazione dei termini per la stipula dei contratti Una delle modifiche più contestate riguarda la riduzione da 35 a 30 giorni del termine per la stipula dei contratti (articolo 18 del Codice). Secondo il Governo, tale intervento sarebbe giustificato dalla necessità di rispettare gli obiettivi europei legati al PNRR. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha evidenziato che questa modifica non risponde realmente alla milestone del PNRR, la quale si riferisce ai tempi di aggiudicazione e non a quelli per la stipula. Inoltre, la contrazione dei tempi potrebbe compromettere il diritto di difesa degli operatori economici, generando un conflitto con l’articolo 24 della Costituzione.
Revisione dei prezzi La modifica dell’articolo 60, relativa alla revisione dei prezzi, è stata definita “un’innovazione significativa” e non un semplice chiarimento. La nuova versione limita l’applicazione delle clausole di revisione all’80% delle variazioni eccedenti una soglia del 5%, riducendo la tutela economica per le parti coinvolte. Questa scelta rappresenta una deviazione rispetto al sistema attuale, che commisura la revisione all’intera variazione dei prezzi.
Modalità di concertazione Il parere sottolinea la scarsa qualità delle concertazioni tra i vari ministeri. L’adozione di pareri sintetici e generici, privi di analisi dettagliate, rappresenta una grave mancanza. La Commissione speciale ha rimarcato come la complessità della materia richieda un maggiore approfondimento e un confronto strutturato tra gli organi coinvolti.

4. Implicazioni e raccomandazioni


Il Consiglio di Stato ha suggerito al Governo di rivedere profondamente il correttivo prima della sua approvazione definitiva. In particolare, è necessario:

  • Rispettare la procedura prevista dalla legge delega, acquisendo il parere della Conferenza Unificata e coinvolgendo nuovamente il Consiglio di Stato.
  • Riformulare le analisi di impatto, fornendo dati oggettivi e previsioni macroeconomiche a supporto delle modifiche proposte.
  • Garantire coerenza normativa, evitando interventi che potrebbero creare conflitti costituzionali o giuridici.

Redazione

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