Codice appalti: chiarimenti sulle procedure affidamento (PDF circolare)

Lorena Papini 28/11/23
Allegati

Nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2023 (GU Serie Generale n.274) è stata pubblicata la circolare n. 298 del 20 novembre 2023, recante chiarimenti interpretativi in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie in materia di affidamento ex art. 50 del d.lgs. n. 36/2023.
Per approfondire si consiglia il volume: Le principali novità del Codice dei contratti pubblici

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Indice

1. La circolare sull’affidamento


La circolare intende fornire alcuni chiarimenti in merito alla portata normativa delle disposizioni di cui all’art.50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.  36, recante il «Codice  dei contratti pubblici», che disciplinano le procedure per  l’affidamento dei contratti pubblici di lavori,  servizi  e  forniture  di  importo inferiore alle soglie definite dall’art. 14 del medesimo decreto.


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2. L’articolo 50 Codice dei Contratti Pubblici


L’art. 50, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 prevede che, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 62 (in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze) e 63 (in materia di centralizzazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza), le stazioni appaltanti «procedono all’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 con le seguenti modalità:

  • a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
  • b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
  • c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
  • d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all’art. 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;
  • e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all’art. 14».

3. I chiarimenti forniti nella circolare


Come si legge nella circolare, il nuovo Codice dei contratti pubblici ha inteso individuare soglie di affidamenti al di sotto delle quali possono essere utilizzate procedure ritenute idonee a soddisfare le esigenze di celerità e semplificazione nella selezione dell’operatore economico. Queste disposizioni costituiscono applicazione del principio del risultato, espresso nel Codice stesso, e trovano fondamento negli obiettivi dell’Unione Europea.
Viene comunque fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie; pertanto, la circolare ribadisce che: “…l’art. 48, comma 1, del Codice, sulla disciplina comune applicabile ai contratti sotto-soglia, richiama accanto al principio del risultato tutti i principi contenuti nel titolo I della Parte I del Primo Libro del Codice, tra cui rilevano, in particolare, il principio di accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità e il principio della fiducia, che valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici.
Tale richiamo conferma che le procedure del sotto-soglia saranno interpretate ed applicate tenendo conto, al contempo, del principio del risultato, degli ulteriori principi del Titolo I, Parte I, Primo Libro del Codice e dei principi generali dell’ordinamento attraverso le prassi delle Amministrazioni pubbliche e la giurisprudenza”
.
In conclusione alla circolare, si ribadisce che “le disposizioni contenute nell’art. 50 del Codice vanno interpretate ed applicate nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell’Unione europea, che in particolare richiama gli Stati membri a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette, come disposto dalla direttiva 2014/24/UE.”

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Lorena Papini

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