Sulla G.U. del 31 marzo 2023 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ovvero il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. Il Codice è entrato in vigore, coi relativi allegati, il 1° aprile 2023, tuttavia disposizioni e allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023.
Indice
1. La delega
La legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (l’approvazione della quale rappresentava uno specifico traguardo del PNRR da conseguire entro il 30 giugno 2022), ha appunto delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi relativi alla disciplina dei contratti pubblici, finalizzata ad adeguare la disciplina a quella del diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, nonché di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, come pure al fine di evitare l’avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.
2. L’approvazione
Il Consiglio dei ministri il 28 marzo ha approvato con modifiche, in esame definitivo, il decreto legislativo recante il Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, il cui testo tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza unificata e dalle competenti Commissioni parlamentari. La pubblicazione in G.U. è avvenuta il 31 marzo.
3. L’affidamento diretto
Nel nuovo Codice per servizi e forniture la soglia limite è stata individuata in quella di importo inferiore a 140.000.00 euro, invece, negoziata senza bando risulta praticabile per l’intervallo tra 140.000,00 e 215.000,00, e fino a 750.000,00 per appalti di servizi sociali e assimilati, previa consultazione di almeno 5 operatori economici. Per i lavori la soglia per affidamenti diretti è stata limitata a importi inferiori a 150.000,00 euro. Si prevede la procedura negoziata, in assenza di bando, per lavori da 150.000,00 euro fino a 1 milione di euro, nonché da 1 milione di euro fino a 5,382 milioni di euro, con numero di operatori da invitare, in ciascuna ipotesi, da 5 a 10. Per l’affidamento di lavori di importo da 1 milione di euro a 5,382 milioni di euro viene fatta salva la possibilità di procedere mediante gara a evidenza pubblica senza necessità di motivazione.
4. L’appalto integrato
Si prevede la possibilità di affidare la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori in base a un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato, tuttavia, facoltà siffatta non opera per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.
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5. Il subappalto
Viene consentito senza limiti percentuali e il cd. subappalto a cascata, consentendo ai funzionari pubblici di limitare tali possibilità invocando i principi di fiducia e risultato, motivando ciò nel documento di gara.
6. La revisione dei prezzi
Nelle procedure di affidamento è previsto l’obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi che si attivano per variazioni del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento ovvero in diminuzione, maggiori del 5% rispetto all’importo globale, e operano nella misura dell’80% della variazione medesima, in relazione alle prestazioni da eseguire in modo prevalente. Vengono impiegati gli indici ISTAT. Tuttavia, il MIT con decreto può prevedere altri indici da utilizzare in accordo con ISTAT. I prezziari elaborati dalle regioni e dalle province autonome, di concerto con le articolazioni territoriali del MIT, devono essere impiegati ai fini della quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione di un’opera. Detti prezzari risultano validi fino alla data del 31 dicembre di ogni anno, tuttavia, possono essere impiegati in via transitoria fino al 30 giugno dell’anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro detta data, oppure secondo le specifiche casistiche di cui all’allegato I.14 del codice nuovo.
7. I conflitti di interesse
Le stazioni appaltanti sono chiamate ad adottare misure per individuare, prevenire e risolvere ogni fattispecie di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione di appalti e concessioni.
8. Il Responsabile Unico di Progetto
Viene individuato quale responsabile unico del progetto per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento nonché per l’esecuzione di ogni procedura soggetta al codice. Può essere nominato tra i dipendenti assunti, anche a tempo determinato, della stazione appaltante ovvero dell’ente concedente.
9. La timeline
L’entrata in vigore del nuovo Codice è stata disposta al 1° aprile 2023, tuttavia le relative disposizioni trovano operatività dal 1° luglio 2023. Viene anche previsto un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2023, dove si prevede l’estensione della vigenza di talune disposizioni dei decreti semplificazioni (d.l. n. 76/2020) e semplificazioni bis (d.l. n. 77/2021), nonché le norme procedurali del d. lgs. n. 50/2016 per avvisi o bandi già pubblicati prima del 1° luglio 2023.
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