Indice
- Correttivo al Codice della crisi d’impresa e d’insolvenza
- Adeguamento all’Insolvency
- Composizione negoziata della crisi
1. Correttivo al Codice della crisi d’impresa e d’insolvenza
Le novità introdotte dai 52 articoli del correttivo al Codice della Crisi d’Impresa e d’Insolvenza, che entrerà in vigore il 15 luglio, si distinguono in due parti: la prima riguarda l’attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 del 20 giugno 2019 del Parlamento Europeo e Consiglio, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza), la seconda la composizione negoziata della crisi.
2. Adeguamento all’Insolvency
Il correttivo in particolare:
- novella l’art. 11 (Attribuzione della giurisdizione), statuendo che, fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa UE, la giurisdizione italiana sulla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, o a una procedura di insolvenza disciplinati dal Codice della crisi d’impresa e d’insolvenza, sussiste quando il debitore ha in Italia il centro degli interessi principali o una dipendenza, e che avverso il provvedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza è ammessa impugnazione per difetto di giurisdizione da chiunque vi abbia interesse, precisando che si applica il procedimento di cui all’articolo 51 del medesimo Codice, e che è sempre ammesso il ricorso per cassazione, come pure che la giurisdizione italiana sussiste anche per le azioni che derivano direttamente dalla procedura;
- novella la disciplina sulla adeguatezza delle misure e degli assetti che devono essere adottati dall’imprenditore, individuale e collettivo, in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa, con indicazione di peculiari segnali di allarme;
- introduce, nel nuovo articolo 64-bis del Codice, il “Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione”, tramite il quale l’imprenditore può prevedere il soddisfacimento dei creditori anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 c.c. e alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione, a condizione che la proposta sia approvata dall’unanimità delle classi di creditori;
- prevede, per le imprese con più di 15 dipendenti, obblighi di informazione e consultazione coi sindacati nelle ipotesi in cui gli stessi non risultino specificamente previsti dalla legge o dai contratti collettivi.
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3. Composizione negoziata della crisi
La parte relativa alle modifiche alla procedura della composizione negoziata della crisi, prevede:
- al nuovo articolo 4 del Codice, rubricato “Doveri delle parti”, l’inserimento dei doveri di buona fede e correttezza per le parti coinvolte (al comma I: “Nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza”);
- la prededucibilità di ulteriori crediti (nuovo articolo 6 del Codice) , oltre ai crediti in tal modo espressamente qualificati dalla legge: quelli i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento; quelli professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 5% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati; i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell’articolo 47; i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell’esercizio dell’impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi. Viene precisato che la prededucibilità permane anche nell’ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali;
- la rivisitazione dei compensi dovuti agli esperti indipendenti, attraverso la previsione di scaglioni già individuati in un range compreso tra un minimo e un massimo,
- che l’imprenditore, al momento della presentazione dell’istanza, dovrà inserire all’interno della piattaforma telematica (disciplinata al nuovo articolo 13) anche un progetto di piano di risanamento (nuovo articolo 17 del Codice), oltre ai bilanci degli ultimi tre esercizi, e l’elenco dei creditori che vantano crediti scaduti e diritti di garanzia;
- la possibilità di riproporre l’istanza risultata incompleta e non integrata, nel termine di 30 giorni;
- l’implementazione dei requisiti di esperienza professionale per la nomina dell’esperto indipendente, rispetto alle quali l’Ordine di appartenenza dovrà compilare una scheda sintetica relativa alle competenze ed esperienze utili alla nomina (nuovo articolo 13);
- la variazione del termine per l’istanza di conferma o di modifica delle misure protettive (nuovo articolo 18) e la circostanza che, tramite l’istanza, l’imprenditore può chiedere che l’applicazione delle misure protettive sia limitata a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti, o a determinati creditori, o categorie di creditori, al contempo la novella escludendo tuttavia, dalle stesse misure protettive, i diritti di credito dei lavoratori.
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