L’articolo 38 (Requisiti di ordine generale ) del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) al punto m) _ nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 (dal 25 agosto comprensiva anche dell’articolo 25-sexies: Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro_ come modificato dall’articolo 9 della Legge 123/2007) o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 (valido solo in campo edile) _ va ulteriormente integrato con il testo seguente << nonché compreso quanto predisposto dall’articolo 5 della Legge 123/2007 >>(valido per tutte le attività imprenditoriali, quindi anche negli appalti di servizi e forniture>>
Art. 5 della Legge 123/2007
(…)
il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, puo’ adottare provvedimenti di sospensione di un’attivita’ imprenditoriale qualora riscontri
- l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati
- in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni,
- di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
La Legge 123/2007 contiene, in particolare:
a) Art. 1: Delega al Governo per predisporre il Testo Unico sulla salute, igiene e sicurezza sul lavoro (9 mesi di tempo)
b) Artt. da a 12: altre Norme immediatamente precettive, tra cui:
– Art. 5 (in vigore dal 25 agosto 2007), sospensione dell’attività in caso di violazione:
–> alle norme sul "lavoro nero"
–> alle norme sulla sicurezza sul lavoro
– Modifica al D.Lgs. 626/94 (Art. 7, 18 e 19)
– Modifica al "Codice Appalti" e al sistema "vigilanza e controlli"
– Obbligo della tessera di riconoscimento per i lavoratori in appalto
– Programmi nelle scuole
– Crediti d’imposta e incentivi alla Formazione
– Disposizioni per il contrasto al lavoro irregolare
– Ulteriori norme sulla sicurezza sul lavoro
– Applicabilità del D.Lgs. 231/2001 (sanzioni interdittive e pecuniarie a Società ed Enti).
si riporta qui di seguito il testo della lettera circolare n. 10797 del Ministero del LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 22 agosto 2007 dal titolo :
Oggetto: L. 3 agosto 2007, 123 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia” – provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale – prime istruzioni operative al personale ispettivo.
Come noto la L. n. 123/2007, oltre a dettare i principi di delega per la elaborazione di uno o più decreti legislativi “per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro”, ha introdotto alcune disposizioni di immediata attuazione, in vigore dal 25 agosto p.v., fra le quali assume un particolare rilievo quella concernente il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, già previsto dall’art. 36 bis del D.L. n. 223/2006 (conv. da L. n. 248/2006) limitatamente alle attività dell’edilizia.
Al riguardo, in attesa di più approfonditi chiarimenti sulla disciplina del nuovo istituto, integrativi o modificativi di quanto riportato di seguito, si ritiene comunque opportuno fornire alcune istruzioni operative al personale ispettivo al fine di uniformarne l’attività su tutto il territorio nazionale.
Ambito di applicazione
L’art. 5 della normativa in esame introduce dunque la possibilità, da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro nonché del personale ispettivo delle AA.SS.LL., di adottare a meri fini cautelari “provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale”, in caso di accertate violazioni in materia di legislazione sociale e prevenzionistica.
Come già accennato, detto potere è in parte analogo a quello già previsto dall’art. 36 bis del D.L. n.223/2006 con riferimento alle attività dell’edilizia, con l’importante novità rappresentata dalla possibilità di adottare il provvedimento interdittivo anche nelle ipotesi di reiterate e gravi violazioni in materia di sicurezza e salute del lavoro.
In primo luogo va chiarito che il provvedimento in questione trova applicazione per tutte le attività imprenditoriali che esulano dunque dal campo di applicazione del citato art. 36 bis e quindi al di fuori dell’ambito dell’edilizia.
La previsione, inoltre, fa riferimento ai soli datori di lavoro imprenditori e, pertanto, non trova applicazione nei confronti dei soggetti che non esercitano attività di impresa.
Quanto alla individuazione della nozione di “attività imprenditoriale” va inoltre precisato che la stessa più propriamente è da intendersi riferita alla specifica “unità produttiva” rispetto alla quale, pertanto, vanno sia verificati i presupposti di applicazione del provvedimento che circoscritti gli effetti sospensivi dello stesso.
Presupposti di adozione del provvedimento
Per quanto attiene ai presupposti di adozione del provvedimento di sospensione comuni anche alle attività dell’edilizia – e cioè all’occupazione di manodopera “in nero” in percentuale superiore al 20% dei lavoratori regolarmente occupati e di reiterate violazioni in materia di riposi e superamento dell’orario massimo settimanale di lavoro – si rinvia anzitutto a quanto già chiarito con la circ. n. 29/2006 di questo Ministero. Ad integrazione di quanto già precisato con la citata circ.n. 29/2006(***), si sottolinea tuttavia che nel computo della percentuale di lavoratori “in nero” va ricompreso anche il personale extracomunitario clandestino, rispetto al quale trova peraltro applicazione la c.d. maxisanzione di cui al citato art. 36 bis della L. n. 223/2006 (cfr. ML nota 4 luglio 2007).
Rispetto invece al presupposto concernente la sussistenza di gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza e salute del lavoro appare necessario eliminare quanto più possibile ogni incertezza interpretativa in ordine alla loro identificazione. In tal senso si ritiene opportuno far riferimento ad un elemento di carattere oggettivo, rappresentato dalla sanzione che l’ordinamento ricollega alla violazione riscontrata a carico dei soli datori di lavoro e dei dirigenti. Le sole disposizioni sanzionatorie a carico dei responsabili aziendali punite con le pene più gravi (sia di carattere detentivo che pecuniario) costituiscono dunque le “gravi violazioni” cui fa riferimento il Legislatore e la cui commissione può comportare l’emanazione del provvedimento di sospensione . Tale presupposto non è però sufficiente in quanto va necessariamente integrato con l’ulteriore requisito della “reiterazione” dell’illecito da intendersi come “recidiva aggravata” e cioè riferita ad una violazione necessariamente della stessa indole (violazione grave in materia di sicurezza e salute del lavoro) e commessa nei cinque anni precedenti all’ultima condotta oggetto di prescrizione obbligatoria ovvero di giudicato penale.
La verifica del requisito della reiterazione impone evidentemente uno scambio di informazioni con gli altri organi di vigilanza competenti in materia ed in particolare con le Aziende Sanitarie Locali. In tal senso, almeno in sede di prima applicazione della disciplina, appare opportuno richiedere al datore di lavoro copia dei verbali redatti da personale ispettivo delle AA.SS.LL. nell’ultimo quinquennio ovvero acquisire una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 relativa alla assenza di provvedimenti prescrittivi o di sentenze penali passate in giudicato aventi ad oggetto le ipotesi di reato in materia.
“Discrezionalità” del provvedimento
Come nella corrispondente ipotesi di cui all’art. 36 bis del D.L. n. 223/2006, la ratio della disposizione è quella di garantire l’integrità psicofisica dei lavoratori e tale finalità deve opportunamente guidare il personale ispettivo nell’esercizio del potere discrezionale riconosciuto dalla disposizione. Si ritiene pertanto che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale debba essere di norma adottato ogniqualvolta si riscontri la sussistenza dei presupposti di legge, salvo valutare circostanze particolari che suggeriscano, sotto il profilo dell’opportunità, di non adottare il provvedimento in questione . In particolare, come segnalato con la citata circ. n. 29/2006, un utile criterio volto ad orientare la valutazione dell’organo di vigilanza va legato alla natura del rischio dell’attività svolta dai lavoratori irregolari, tenendo conto che il provvedimento può non essere adottato nei casi in cui l’immediata interruzione dell’attività comporti a sua volta una imminente situazione di pericolo sia per i lavoratori che pe r i terzi. Appare opportuno altresì non adottare il provvedimento di sospensione nel caso in cui l’interruzione dell’attività di impresa comporti un irrimediabile degrado degli impianti o delle attrezzature.
Oggetto del provvedimento di sospensione è la immediata cessazione dell’attività di impresa, ad eccezione delle sole operazioni strettamente necessarie alla eliminazione delle violazioni oggetto di accertamento.
Ottemperanza del provvedimento di sospensione
Ai fini della eventuale verifica circa l’ottemperanza al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale si ritiene opportuno che lo stesso sia trasmesso al presidio territoriale dell’Arma dei Carabinieri, alla Questura ed al Comune ove è situata l’unità produttiva oggetto di interdizione.
L’eventuale inosservanza del provvedimento di sospensione dell’attività di impresa configura l’ipotesi di reato di cui all’art. 650 c.p. il quale punisce “chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene” con l’arresto sino a tre mesi o l’ammenda sino ad € 206. In tal caso, infatti, si è in presenza di un provvedimento emanato per ragioni di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori che, quale bene costituzionalmente tutelato, rientra nell’ambito della nozione di sicurezza pubblica (in tal senso Cass.,
sez. III, 17 novembre 1960 e Cass., sez. III, 14 febbraio 1995 n. 3375).
Prescrizione obbligatoria
Con l’adozione del provvedimento di sospensione il personale ispettivo, nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina prevenzionistica, deve procedere alla adozione dei provvedimenti di prescrizione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994 assegnando al contravventore anche un termine per la regolarizzazione delle violazioni accertate. Ovviamente, fermo restando il temine impartito con il provvedimento di prescrizione, il datore di lavoro potrà procedere alla immediata regolarizzazione al fine di ottenere la revoca della sospensione dell’attività di impresa.
Revoca del provvedimento
L’art. 5, comma 2, della L. n. 123/2007 stabilisce che “è condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo (…):
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva, rispetto a quelle di cui al comma 3, pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate”.
Quanto al primo presupposto occorre chiarire che per la regolarizzazione dei lavoratori “in nero”, oltre alla registrazione degli stessi sui libri obbligatori ed all’eventuale versamento dei relativi contributi previdenziali ed assicurativi (ove sia scaduto il periodo di paga), è necessaria anche l’ottemperanza agli obblighi più immediati di natura prevenzionistica di cui al D.Lgs. n. 626/1994, con specifico riferimento almeno alla sorveglianza sanitaria (ove ne sussistano i presupposti) e alla formazione ed informazione sui pericoli legati all’attività svolta nonché alla fornitura degli eventuali dispositivi di protezione individuale.
A tal proposito, si coglie l’occasione per ricordare al personale ispettivo – come già indicato dalla circ. n. 29/2006 – che ogniqualvolta venga accertata la presenza di manodopera “in nero” e sussistano obblighi di natura prevenzionistica in relazione all’attività svolta, si configurano nella quasi totalità dei casi violazioni punite penalmente (ad es. con riferimento all’omessa sorveglianza sanitaria e alla mancata formazione ed informazione), in relazione alle quali il predetto personale ispettivo dovrà impartire la relativa prescrizione obbligatoria e verificarne successivamente l’ottemperanza.Per quanto invece concerne il “ripristino delle regolari condizioni di lavoro” nelle ipotesi di violazioni in materia di tempi di lavoro e di riposi, considerata le finalità di tutela della integrità psicofisica dei lavoratori presidiata da tali istituti, si ritiene che detta regolarizzazione – anche in riferimento alla sospensione dei lavori nell’ambito dei cantieri edili – presupponga la fruizione di eventuali riposi compensativi o, almeno, nei casi in cui non sia immediatamente possibile tale fruizione, la programmazione degli stessi entro un arco temporale congruo; detta programmazione dovrà essere trasmessa unitamente all’istanza di revoca del provvedimento di sospensione alla Direzione provinciale del lavoro competente.
In ambedue i casi indicati la revoca del provvedimento è altresì subordinata al pagamento di una sanzione amministrativa “aggiuntiva” rispetto alle sanzioni complessivamente irrogate (non soltanto riferite all’occupazione di lavoratori “in nero” o alle violazioni in materia di tempi di lavoro). Al riguardo va chiarito che la quantificazione dell’importo sanzionatorio dovrà avvenire con riferimento alle sole sanzioni immediatamente accertate.
Dal punto di vista operativo, pertanto, il personale ispettivo dovrà quantificare l’importo totale delle sanzioni in misura ridotta (art. 16 L. n. 689/1981) accertate e quindi indicare nel provvedimento di sospensione la somma di un quinto di tale importo da versare al Fondo per l’occupazione così come stabilito dal comma 4 della disposizione in esame (codice tributo 698T).
Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione, pertanto, non risulta necessario l’immediato pagamento delle restanti sanzioni amministrative e civili che seguiranno l’ordinario iter procedimentale.
Ove il provvedimento di sospensione sia intervenuto per la violazione della normativa prevenzionistica, inoltre, la revoca dello stesso può aversi con la verifica della regolarizzazione delle violazioni accertate, senza necessariamente attendere anche il pagamento dell’importo della somma dovuta a seguito di prescrizione obbligatoria ai sensi della L. n. 758/1994 in quanto ciò che rileva è la mera reintegrazione dell’ordine giuridico violato.
È appena il caso di ricordare che il pagamento della sanzione aggiuntiva costituisce condizione imprescindibile per la revoca del provvedimento di sospensione anche nelle ipotesi in cui lo stesso sia adottato nell’ambito delle attività dell’edilizia, considerata la modifica apportata al comma 2 dell’art. 36 bis del D.L. n. 223/2006 da parte della comma 5 della normativa in esame.
Impugnazione del provvedimento di sospensione
Un’ultima osservazione attiene alla possibilità di impugnare il provvedimento cautelare in sede amministrativa. Al riguardo, come già chiarito con la più volte citata circ. n. 29/2006, sembra potersi ammettere un ricorso di natura gerarchica alle Direzioni regionali del lavoro territorialmente competenti, secondo quanto stabilito in via generale dal D.P.R. n. 1199 del 1971. Resta comunque inalterata la possibilità della Direzione provinciale del lavoro, di revocare il provvedimento di sospensione in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21 quinquies e 21 nonies della L. n. 241/1990.
A cura di Sonia LAzzini
La precedente legislazione per quanto concerne gli appalti di lavori è la seguente!
Legge 4 agosto 2006, n. 248
Conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale
(…)
Titolo III – MISURE IN MATERIA DI CONTRASTO ALL’EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE, DI RECUPERO DELLA BASE IMPONIBILE, DI POTENZIAMENTO DEI POTERI DI CONTROLLO DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E IN MATERIA DI GIOCHI
Art. 36-bis. Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell’edilizia, nonché al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ed in attesa dell’adozione di un testo unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonché le competenze in tema di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell’ambito dei cantieri edili qualora riscontri l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. I competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture dell’adozione del provvedimento di sospensione al fine dell’emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non superiore a due anni. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispongono le attività necessarie per l’integrazione dei rispettivi archivi informativi e per il coordinamento delle attività di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel settore dell’edilizia.
2. È condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. È comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti;
b-bis) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui alla lettera b), ultimo periodo, pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate.
(lettera aggiunta dall’articolo 5, comma 5, legge n. xxx del 2007)
3. Nell’ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1º ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell’obbligo risponde in solido il committente dell’opera.
4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all’obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui comma 3.
5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
6. L’articolo 86, comma 10-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:
«10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa.»
7. All’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti della sanzione non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.»
8. Le agevolazioni di cui all’articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili. Le predette agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.
9. Al comma 213-bis dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le predette disposizioni non si applicano, inoltre, al personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)».
10. All’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dopo le parole: «Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione» sono inserite le seguenti: «, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».
11. Il termine di prescrizione di cui all’articolo 3, comma 9, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo ai periodi di contribuzione per l’anno 1996, di pertinenza della gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della predetta legge n. 335 del 1995, è prorogato fino al 31 dicembre 2007.
12. Nell’ambito del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le risorse destinate alla finalità di cui all’articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte da 480 milioni di euro a 456 milioni di euro e sono corrispondentemente aumentate da 63 milioni di euro a 87 milioni di euro le risorse destinate alla finalità di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni.
§§§§§§§§§§
Questo è il testo dell’articolo 38 del codice dei contratti così come modificato dal decreto legislativo 113/2007 in vigore dal primo agosto 2007
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
Art. 38. Requisiti di ordine generale
(art. 45, dir. 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17, d.P.R. n. 34/2000)
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
(lettera così modificata dall’art. 3, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 113 del 2007)
§§§§§§§§§§
Questa è la nuova legge numero 123 del 3 agosto 2007 entrata in vigore il 25 agosto 2007 della quale, le amministrazioni, dovranno immediatamente tener conto nella propria lex specialis di gara!
LEGGE 3 Agosto 2007, n. 123 _ Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.(Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10/8/2007) Testo in vigore dal: 25-8-2007
Art. 5
(Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori)
. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal presente articolo, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, puo’ adottare provvedimenti di sospensione di un’attivita’ imprenditoriale qualora riscontri l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, ovvero di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. L’adozione del provvedimento di sospensione e’ comunicata alle competenti amministrazioni, al fine dell’emanazione da parte di queste ultime di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonche’ per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.
§§§§§§§§§§
si riporta qui di seguito il testo degli allegati della lettera circolare n. 10797 del Ministero del LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 22 agosto 2007
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Provinciale del Lavoro di
Servizio Ispezione del lavoro
Via Tel. Fax
Indirizzo e-mail DPL- @lavoro.gov.it
PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELLA ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE
(art. 5, comma 1, legge 3 agosto 2007, n. 123)
L’anno il giorno del mese di alle ore , i/il sottoscritti/o ufficiale/i di polizia
giudiziaria Ispettori del Lavoro/Addetti alla vigilanza, addetti/o al Servizio Ispezione
Lavoro/Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro della intestata Direzione Provinciale del Lavoro, in
occasione delle indagini compiute a seguito della visita ispettiva effettuata presso la ditta con sede
legale sita in alla via , hanno/ha riscontrato a carico della medesima ditta avente
unità produttiva in via/p.zza :
c l’impiego di personale in calce indicato non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria, in misura pari al per cento (n. ) del totale dei lavoratori regolarmente
occupati dalla ditta medesima nella citata unità produttiva all’atto dell’ispezione (n. )
c reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e
successive modificazioni, in quanto ,
c gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela e della sicurezza sul lavoro, in
quanto ,
Per quanto precede, a norma dell’art. 5, comma 1, legge 3 agosto 2007, n. 123, i/il sottoscritti/o
adottano/adotta col presente atto, con decorrenza ed efficacia immediata, dalla data di notifica dello
stesso, il
PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELLA ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE
RELATIVA ALLA CITATA UNITÀ PRODUTTIVA
In proposito si avverte che il presente provvedimento sarà revocato esclusivamente a condizione che
si accerti:
c la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria;
c il ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in
materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al D.Lgs.
n. 66/2003 o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro;
c il pagamento della sanzione amministrativa quantificata ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera c)
della legge 3 agosto 2007, n. 123, per un importo pari ad € da versare al Fondo per
l’occupazione di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (codice tributo 698T).
Si avverte, inoltre, che:
– è comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti;
– in caso di prosecuzione dei lavori in violazione del presente provvedimento si provvederà ad
informare l’Autorità Giudiziaria per violazione dell’art. 650 del codice penale.
Si informa, altresì, che si provvederà a dare notizia tempestivamente alle competenti amministrazioni
dell’adozione del presente provvedimento di sospensione al fine dell’emanazione da parte di queste
Associazione Ambiente e Lavoro Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (Milano)
tel. +39 02 26223120 fax +39 02 26223130 e-mail: info@amblav.it web: www.amblav.it
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ultime di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla
partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione, nonché per un eventuale
ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non
superiore a due anni.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico alla Direzione Regionale del Lavoro
(art. 1, D.P.R. n. 1199/1971), entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale (L. n. 1034/1971, come modificata dalla L. n. 205/2000) entro 60 giorni dalla
notifica.
Il presente provvedimento di sospensione è altresì inviato in copia al presidio territoriale dell’Arma dei
Carabinieri, alla Questura, nonché al Comune di __________ per le eventuali verifiche in ordine
all’ottemperanza al medesimo.
I/IL VERBALIZZANTI/E
…………………………………….
ELENCO LAVORATORI IRREGOLARI (generalità e mansioni):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
RELATA DI NOTIFICA
sottoscritto/i quale in servizio presso l’intestata Direzione Provinciale del Lavoro ha/hanno notificato il presente verbale
a
Ditta
sede legale a via n.
· mediante consegna in busta chiusa al Sig.
identificato a mezzo di
nella sua qualità di
· mediante invio di raccomandata A.R. dall’Ufficio Postale di
Data e luogo Firma del/dei verbalizzante/i
Alla Direzione provinciale del lavoro di _________
Servizio Ispezione Lavoro
ISTANZA DI REVOCA DEL PROVVEDIMENTO
DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE
(art. 36 bis¸ comma 2, D.L. n. 223/2006 conv. da L. n. 248/2006 e art. 5, comma 2, L. n. 123/2007)
Il sottoscritto ________________________, nato a ___________, il ___________, C.F.
___________, in qualità di ______________________ della ditta _______________, C.F./P.I.
______________________ con sede legale in ___________
PREMESSO CHE
– con provvedimento notificato in data ___________ è stata sospesa l’attività esercitata dalla
citata ditta con riferimento alla unità produttiva sita in ______________________ (con
riferimento al cantiere sito in ______________________) per i seguenti motivi:
______________________;
– si è provveduto alla regolarizzazione delle violazioni accertate ed in particolare si è
provveduto a: ______________________;
– si è versato al Fondo per l’occupazione l’importo di € ______________________ determinato
con il provvedimento di sospensione (1/5 delle sanzioni amministrative complessivamente
irrogate);
CHIEDE
la revoca del citato provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ed a tal fine allega la
seguente documentazione:
– copia del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale;
– ricevuta di versamento della somma di € ______________________ al Fondo per
l’occupazione;
– ______________________
– ______________________
– ______________________
Luogo e data ______________________
si riporta qui di seguito il testo della CIRCOLARE N. 29 del 28 settembre 2006 emanata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA
***CIRCOLARE N. 29
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA
Roma, 28 settembre 2006
DIVISIONE I
Prot. n. 25/I/4192
Allegato: modello da utilizzare per l’adozione
del provvedimento di sospensione dei lavori
Alle Direzioni regionali e provinciali
del Lavoro
All’INPS
Direzione Centrale Vigilanza sulle
Entrate ed
Economia Sommersa
All’INAIL
Direzione Centrale Rischi
Al Comando Carabinieri per la tutela
del lavoro
e, p.c. Alla Direzione Generale per la Tutela
delle Condizioni di Lavoro
All’ENPALS
Direzione Vigilanza
All’INPGI
Direzione contributi e vigilanza
All’IPSEMA
Direzione per la riscossione dei
contributi e vigilanza
All’ENASARCO
Unità Organizzativa Vigilanza e
Coordinamento
Sedi
All’Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
Al Comando Generale della Guardia di
Finanza
Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Alla Provincia Autonoma di Trento
All’Ispettorato regionale del lavoro di
Palermo
All’Ispettorato regionale del lavoro di
Catania
LORO SEDI
Oggetto: Art. 36 bis D.L. n. 223/2006 (conv. con L. n. 248/2006).
Come noto, il D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248/2006 (in G.U. n. 186 dell’11 agosto 2006),
ha introdotto all’art. 36 bis "Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei
luoghi di lavoro".
La normativa, al fine di assicurare una più efficace azione di prevenzione oltre che di repressione del lavoro sommerso
nonché di riduzione del fenomeno infortunistico dei luoghi di lavoro, da un lato interviene a potenziare i poteri e le
prerogative del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, dall’altro, introduce nuovi
adempimenti volti a rendere più "trasparenti" le modalità di assunzione e di impiego del personale dipendente,
riformulando, altresì, in senso conforme alle indicazioni della Corte Costituzionale, la c.d. maxisanzione per il lavoro
"nero" già prevista dall’art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002).
Si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti operativi sulle predette novità, al fine di una corretta interpretazione delle
previsioni normative in fase di prima applicazione.
Provvedimento di sospensione dei lavori nel cantiere
L’art. 36 bis del D.L. n. 223/2006 si caratterizza, anzitutto, per aver concentrato l’attenzione sulle ricadute che l’utilizzo
di manodopera irregolare può avere sulle problematiche di sicurezza nei luoghi di lavoro. Già in passato, infatti, si era
avuto modo di constatare che le imprese che ricorrono a manodopera irregolare sono anche quelle che presentano
maggiori tassi infortunistici; invero, prima d’oggi nessuna disposizione normativa aveva espressamente e
direttamente collegato i due fenomeni, operando la presunzione secondo cui il lavoro irregolare determina
automaticamente anche una condizione di criticità sul fronte della sicurezza sul lavoro.
Tale collegamento emerge in particolare dalla previsione di cui al comma 1 del predetto articolo il quale prevede che
"(…) il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell’ambito dei cantieri edili qualora riscontri
l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al
20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della
disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9
del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni".
La ratio della disposizione, come accennato in premessa, individua una "presunzione" da parte dell’ordinamento circa la
situazione di pericolosità che si verifica in cantiere in conseguenza del ricorso a manodopera "non risultante dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria" giacché la stessa, oltre a non essere regolare sotto il profilo
strettamente lavoristico, non ha verosimilmente ricevuto alcuna "formazione ed informazione" sui pericoli che
caratterizzano l’attività svolta nel settore edile.
In primo luogo va chiarito l’ambito di applicazione della disposizione che – stante il riferimento a "l’ambito dei cantieri
edili" – sembra coincidere con le imprese che svolgono le attività descritte dall’allegato I del D.Lgs. n. 494/1996, nel
quale sono ricomprese sia aziende inquadrate o inquadrabili previdenzialmente come imprese edili sia imprese non edili
che operano comunque nell’ambito delle realtà di cantiere.
Si tratta in particolare di imprese che svolgono:
1) lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione
o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o
temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee
elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime,
idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di
sistemazione forestale e di sterro;
2) scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per i lavori edili o di ingegneria civile.
Per quanto concerne l’"oggetto" del provvedimento di sospensione dei lavori si ritiene che lo stesso vada riferito ad ogni
singola azienda che, nell’ambito del cantiere, presenti i presupposti di irregolarità individuati dalla disposizione in
esame e non riguardi invece il cantiere considerato nella sua interezza, tranne evidentemente le ipotesi in cui nel
cantiere operi una sola azienda. Tale orientamento risponde alla logica di non penalizzare, con un provvedimento che
sospenda la complessiva attività del cantiere, anche le imprese che in detto ambito operano in condizioni di regolarità e
alle quali sarebbe peraltro inibita la prosecuzione dei lavori senza poter nemmeno incidere in alcun modo sulla
regolarizzazione delle violazioni riscontrate; regolarizzazione che viene posta dal legislatore quale condizione per la
ripresa dei lavori stessi.
Venendo invece alle condizioni individuate dalla norma per l’adozione del provvedimento di sospensione si ritiene
opportuno chiarire quanto segue.
Con riferimento al personale "non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria" si precisa che lo
stesso va individuato nel personale totalmente sconosciuto alla P.A. in quanto non iscritto nella documentazione
obbligatoria né oggetto di alcuna comunicazione prescritta dalla normativa lavoristica e previdenziale. Ne consegue
che, da tale formulazione, restano esclusi ad esempio gli eventuali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a
progetto (o altre forme di lavoro autonomo) che, seppur ritenuti fittizi, risultano comunque iscritti sul libro matricola,
così come previsto dal D.Lgs. n. 38/2000. Viceversa, eventuali forme di collaborazione occasionale ritenute non
genuine, in assenza di qualunque formalizzazione su libri o documenti obbligatori, potranno, invece, contribuire alla
determinazione della percentuale di personale irregolare.
Relativamente al calcolo della percentuale del personale "in nero" va in secondo luogo chiarito che detta percentuale va
rapportata alla totalità dei lavoratori della singola impresa operanti nel cantiere al momento dell’accesso ispettivo (e non
già complessivamente in forza all’azienda) risultanti dalle "scritture o da altra documentazione obbligatoria" come sopra
chiarito. A titolo esemplificativo si consideri l’ipotesi di un’impresa con 30 dipendenti in forza che occupa in un
cantiere, al momento dell’accesso ispettivo, 10 lavoratori, di cui 3 non iscritti sul libro matricola. Detta impresa potrà
essere destinataria del provvedimento di sospensione in quanto i 3 lavoratori irregolari – rapportati ai 7 lavoratori
regolarmente occupati (i 3 lavoratori irregolari vanno dunque esclusi dalla base di calcolo) – rappresentano oltre il 40%
della totalità della manodopera.
Ancora con riferimento ai presupposti di adozione del provvedimento di sospensione, un ulteriore chiarimento attiene
alla ipotesi "di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale". In tal caso, in particolare, il termine "reiterate" va interpretato come ripetizione di una o più delle diverse
condotte illecite contemplate nella norma in esame, riferita ad almeno un lavoratore, in un determinato arco temporale
(l’art. 8 bis della L. n. 689/1981, ad esempio, prende in considerazione gli ultimi 5 anni), tale da non poter considerare la
condotta stessa meramente occasionale.
Altre osservazioni attengono al carattere "discrezionale" del provvedimento cautelare in esame. In proposito va
ricordato che la ratio della disposizione è quella di garantire l’integrità psicofisica dei lavoratori operanti nel settore
edile e tale finalità deve opportunamente guidare il personale ispettivo nell’esercizio del potere discrezionale
riconosciuto dalla disposizione. Proprio sulla base di tale premessa, quindi, considerata l’oggettività e la determinatezza
dei presupposti normativi, si ritiene che il provvedimento di sospensione dei lavori nel cantiere debba essere "di norma
adottato" ogniqualvolta si riscontri la sussistenza di uno o ambedue i presupposti sopra indicati, salvo valutare
circostanze particolari che suggeriscano, sotto il profilo dell’opportunità, di non adottare il provvedimento in questione.
In particolare, un utile criterio volto ad orientare la valutazione dell’organo di vigilanza va legato alla natura del rischio
dell’attività svolta dai lavoratori irregolari, tenendo conto che il provvedimento può non essere adottato:
1) quando il rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori risulta di lieve entità in relazione alla specifica
attività svolta nel cantiere (es. tinteggiatura interna, posa in opera di rivestimenti ecc.);
2) quando l’interruzione dell’attività svolta dall’impresa determini a sua volta una situazione di pericolo per
l’incolumità dei lavoratori delle altre imprese che operano nel cantiere (si pensi, ad esempio, alla sospensione
di uno scavo in presenza di una falda d’acqua o a scavi aperti in strade di grande traffico, a demolizioni il cui
stato di avanzamento abbia già pregiudicato la stabilità della struttura residua e/o adiacente o, ancora, alla
necessità di ultimare eventuali lavori di rimozione di materiale nocivo quale l’amianto).
Tenendo conto di quanto sopra evidenziato e rilevata la necessità che l’obbligo di motivazione comporta sempre una
adeguata valutazione dei presupposti del provvedimento di sospensione, si richiama l’attenzione del personale ispettivo
sull’esigenza di specificare, oltre che nel provvedimento stesso, anche nel verbale di accertamento, le specifiche fasi di
lavorazione effettuate dall’azienda al momento della verifica ispettiva.
La necessaria valutazione di tali circostanze comporta, quale conseguente corollario, che nelle ipotesi in cui gli ispettori
di vigilanza degli istituti previdenziali e assicurativi accertino la sussistenza dei presupposti che legittimano l’adozione
del provvedimento di sospensione, gli stessi ne diano immediata comunicazione, mediante trasmissione del verbale
anche in via telematica, alla Direzione provinciale del lavoro, affinché quest’ultima mediante proprio personale attivi le
dovute valutazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dei lavori.
Si sottolinea, inoltre, che l’informativa ai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture relativa all’adozione del
provvedimento di sospensione va fatta a cura della Direzione provinciale del lavoro e non già da parte del personale
ispettivo che adotta il provvedimento medesimo.
L’art. 36 bis, al comma 2, stabilisce inoltre che "è condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale
ispettivo (…):
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla
disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. È comunque fatta salva l’applicazione delle
sanzioni penali e amministrative vigenti".
In proposito occorre chiarire che per la regolarizzazione dei lavoratori "in nero", oltre alla registrazione degli stessi sui
libri obbligatori, al pagamento delle sanzioni amministrative e civili ed al versamento dei relativi contributi
previdenziali ed assicurativi, è necessaria anche l’ottemperanza agli obblighi più immediati di natura prevenzionistica di
cui al D.Lgs. n. 626/1994,con specifico riferimento almeno alla sorveglianza sanitaria (visite mediche preventive) e alla
formazione ed informazione sui pericoli legati all’attività svolta nel cantiere nonché alla fornitura dei dispositivi di
protezione individuale.
A tal proposito, si coglie l’occasione per ricordare al personale ispettivo che, ogniqualvolta venga accertata la presenza
di manodopera "in nero" nelle attività edili, configurandosi nella quasi totalità dei casi la violazione degli obblighi,
puniti penalmente, legati alla sicurezza dei lavoratori (almeno in riferimento all’omessa sorveglianza sanitaria e alla
mancata formazione ed informazione), il predetto personale ispettivo dovrà adottare il provvedimento di prescrizione
obbligatoria relativo a tali ipotesi contravvenzionali e verificare, conseguentemente, l’ottemperanza alla prescrizione
impartita.
Per quanto invece concerne il "ripristino delle regolari condizioni di lavoro" nelle ipotesi di violazioni in materia di
tempi di lavoro e di riposi, detto ripristino non può che aversi con il solo pagamento delle relative sanzioni
amministrative, stante l’impossibilità sostanziale di unareintegrazione dell’ordine giuridico violato, trattandosi di
condotte di natura commissiva, come peraltro già chiarito con circolare n. 8/2005 di questo Ministero.
L’inosservanza del provvedimento di sospensione dei lavori configura l’ipotesi di reato di cui all’art. 650 c.p. il quale
punisce "chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza
pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene" con l’arresto sino a tre mesi e l’ammenda sino ad € 206. In tal caso, infatti, si è
in presenza di un provvedimento emanato per ragioni di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori che, quale bene
costituzionalmente tutelato, rientra nell’ambito della nozione di sicurezza pubblica (in tal senso Cass. sez. III 17
novembre 1960 e Cass. sez. III 14 febbraio 1995 n. 3375).
Ultime osservazioni attengono alla possibilità di impugnare il provvedimento cautelare in sede amministrativa. Al
riguardo, pur in assenza di una espressa previsione normativa in tal senso – contrariamente a quanto avviene con
riferimento ad altri poteri ispettivi (ad es. diffida accertativa ex art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004, impugnabile presso il
Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all’art. 17 dello stesso decreto) – sembra potersi ammettere un ricorso
di natura gerarchica alle Direzioni regionali del lavoro territorialmente competenti, secondo quanto stabilito in via
generale dal D.P.R. n. 1199 del 1971. Resta comunque inalterata la possibilità, da parte della Direzione provinciale del
lavoro, di revocare il provvedimento di sospensione dei lavori in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21 quinquies e 21
nonies della L. n. 241/1990.
Si allega, in calce alla presente circolare, il modello da utilizzare per l’adozione del provvedimento di sospensione dei
lavori, già diramato con nota prot. n. 25/I/0002975 del 24 agosto 2006.
Lavoro nei cantieri: tessera di riconoscimento o registro
Il comma 3 dell’art. 36 bis introduce l’obbligo per i datori di lavoro, nell’ambito dei cantieri edili, di munire il personale
occupato, a decorrere dal 1º ottobre 2006, di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Anche in tal caso il campo di applicazione della previsione va individuato con riferimento a tutte le imprese che
svolgono le attività di cui all’Allegato I del D.Lgs. 494/1996.
Tenuto conto delle finalità della disposizione volta alla immediata identificazione e riconoscibilità del personale
operante in cantiere, i lavoratori sono tenuti a portare indosso in chiara evidenza detta tessera di riconoscimento;
medesimo obbligo fa capo ai lavoratori autonomi che operano nel cantiere stesso, i quali sono tenuti a provvedervi per
proprio conto (ad es. artigiani).
I dati contenuti nella tessera di riconoscimento devono consentire l’inequivoco ed immediato riconoscimento del
lavoratore interessato e pertanto, oltre alla fotografia, deve essere riportato in modo leggibile almeno il nome, il
cognome e la data di nascita. La tessera inoltre deve indicare il nome o la ragione sociale dell’impresa datrice di lavoro.
La previsione normativa stabilisce ancora che, in via alternativa, i soli datori di lavoro che occupano meno di dieci
dipendenti (cioè massimo nove) possono assolvere all’obbligo di esporre la tessera "mediante annotazione, su apposito
registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di
lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori".
Con riferimento all’ambito applicativo della previsione si precisa che il suddetto limite numerico va riferito al personale
stabilmente in forza all’azienda, tenendo presente che per il computo dello stesso "si tiene conto di tutti i lavoratori
impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi". Il riferimento ai
lavoratori autonomi, evidentemente, è da interpretarsi nel senso di comprendere nel calcolo i lavoratori non subordinati
che intrattengono comunque un rapporto continuativo con l’impresa (ad es. collaboratori coordinati e continuativi a
progetto e associati in partecipazione).
Dalla formulazione della norma, inoltre, si evince che l’obbligo di tenere il registro in argomento è riferito a ciascun
cantiere, cosicché l’impresa interessata è tenuta ad istituire più registri qualora impegnata contemporaneamente in lavori
da effettuare in luoghi diversi.
Viceversa, in caso di lavori da realizzarsi in tempi diversi, sarà possibile utilizzare il medesimo registro evidenziando
tuttavia separatamente il giorno ed il luogo cui le annotazioni si riferiscono.
Tale registro non può mai essere rimosso dal luogo di lavoro in quanto altrimenti si vanifica la finalità per la quale lo
stesso è stato istituito; va altresì precisato che le annotazioni sullo stesso vanno effettuate necessariamente prima
dell’inizio dell’attività lavorativa giornaliera in quanto trattasi di un registro "di presenza" in cantiere.
Per quanto concerne le modalità di vidimazione del registro da parte delle Direzioni provinciali del lavoro è possibile
rinviare in via analogica a quanto previsto dal T.U. n. 1124/1965 con riferimento ai libri di paga e matricola.
Sotto il profilo sanzionatorio la mancata tenuta sul luogo di lavoro del registro ovvero l’irregolare tenuta dello stesso
comporta in capo al datore di lavoro la medesima sanzione prevista con riferimento alle tessere di riconoscimento (da
€100 ad € 500 per ciascun lavoratore), essendo il registro uno strumento alternativo ed equipollente alle stesse.
Nei confronti di tali sanzioni si ricorda da ultimo che non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del
D.Lgs. n. 124/2004 per espressa previsione normativa.
Edilizia: comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro
Il comma 6 dell’art. 36 bis ha previsto l’immediata operatività della previsione di cui all’art. 86, comma 10 bis, del
D.Lgs. n. 276/2003 stabilendo che "nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro
sono tenuti a dare la comunicazione di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, il giorno antecedente
a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa".
Come noto, tale previsione era precedentemente subordinata all’emanazione del decreto interministeriale, non ancora
adottato, di cui al comma 7 dell’art. 4 bis, del D.Lgs. n. 181/2000 cui viene demandata la definizione dei moduli
unificati per le comunicazioni obbligatorie.
In proposito va specificato che le imprese tenute a tale adempimento sono le imprese edili in senso stretto, non potendo
trovare applicazione lo stesso criterio interpretativo adottato con riferimento al comma 1 dell’art. 36 bis che, come già
detto, fa riferimento alle imprese rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 494/1996. Ciò significa, in sostanza,
che va tenuto presente l’inquadramento – ovvero l’inquadrabilità – previdenziale delle imprese in questione ai fini della
applicazione della norma.
Quanto alla modalità di comunicazione dell’assunzione, che deve risultare da documentazione "avente data certa", si
deve ritenere che tale circostanza sia desumibile, oltre che dalla tradizionale raccomandata a/r, anche da comunicazioni
telematiche (fax ovvero posta elettronica certificata). Occorre precisare che, in caso di instaurazione di rapporti di
lavoro in un giorno immediatamente successivo a una giornata festiva, l’adempimento in questione potrà essere
effettuato anche nella stessa giornata festiva, stante il tenore letterale della previsione normativa e considerata la
possibilità di avvalersi di strumenti telematici (fax e posta elettronica certificata).
Si ricorda, da ultimo, che la violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro
è punita con la sanzione amministrativa di cui all’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003, pari ad una somma da € 100
ad € 500.
Maxisanzione per il lavoro "nero"
L’art. 36 bis, comma 7, modifica la c.d. maxisanzione per il lavoro nero, introdotta nel 2002 dal D.L. n. 12/2002 (conv.
da L. n. 73/2002). La legge di conversione del D.L. n. 223/2006 stabilisce che "ferma restando l’applicazione delle
sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria, è altresì punito con la sanzione amministrativa da € 1.500 a € 12.000 per ciascun
lavoratore, maggiorata di € 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L’importo delle sanzioni civili connesse
all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere
inferiore a € 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata".
Senza modificare il comma 4 dell’art. 3 del D.L. 12/2002 – secondo il quale "alla constatazione della violazione
procedono gli organi preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e del lavoro" – l’art. 36 bis sostituisce invece il
comma 5 del predetto articolo, stabilendo che alla contestazione della sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 14 della
L. n. 689/1981 provvede il personale ispettivo della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente,
Direzione che provvederà successivamente ad emettere l’eventuale ordinanza di ingiunzione o di archiviazione. È infine
stabilito che nei confronti della sanzione non è ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.
In proposito va anzitutto sottolineato che la sanzione si aggiunge ("ferma restando l’applicazione delle sanzioni già
previste dalla normativa in vigore") ad ogni ulteriore provvedimento di carattere sanzionatorio legato all’utilizzo di
manodopera irregolare (omessa comunicazione di assunzione, omessa consegna della relativa dichiarazione, omessa
denuncia all’INAIL del codice fiscale ecc.).
Va inoltre sottolineato che la fattispecie in argomento si realizza attraverso "l’impiego" di qualunque tipologia di
lavoratore a qualunque titolo e per qualsiasi ragione non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria, restando invece fuori dall’applicazione della sanzione tutte le forme di prestazione lavorativa che occultano
rapporti di lavoro subordinato dietro altre tipologie contrattuali (ad es. contratti di collaborazione coordinata e
continuativa a progetto) sempre che risultino dalla documentazione aziendale o da comunicazioni effettuate ad
amministrazioni pubbliche.
Per quanto concerne l’importo sanzionatorio, è prevista una sanzione amministrativa da "€ 1.500 a € 12.000 per ciascun
lavoratore, maggiorata di € 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo" e una sanzione di natura civile connessa
all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore non inferiore a € 3.000, "indipendentemente
dalla durata della prestazione lavorativa accertata".
Al riguardo si sottolinea che trattasi di una sanzione proporzionale che prevede un importo minimo e massimo (€ 1.500
– € 12.000) ed un importo in misura fissa di € 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. Tale ultimo importo (€ 150
giornaliere) costituisce una mera maggiorazione della sanzione edittale e perciò per esso non trova applicazione l’art. 16
della L. n. 689/1981.
Per quanto attiene ai profili contributivi, la sanzione civile prevista dalla norma trova applicazione evidentemente con
esclusivo riferimento ai contributi evasi, trattandosi di rapporti di lavoro totalmente in nero. La quantificazione della
stessa in misura comunque non inferiore ad € 3.000 per ciascun lavoratore, e distintamente riferita alla contribuzione
previdenziale e alla assicurazione INAIL, costituisce una scelta del legislatore che interviene a stabilire una soglia
minima di tale misura afflittiva nelle ipotesi in cui la quantificazione della stessa risulti inferiore a tale importo. Va
peraltro precisato che la sanzione trova evidentemente applicazione nelle ipotesi in cui sia scaduto il termine per il
versamento dei contributivi relativi al periodo di paga in corso al momento dell’accertamento.
Occorre infine precisare il regime sanzionatorio applicabile alle fattispecie di "impiego di lavoratori non risultanti dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria", nelle ipotesi in cui la condotta sia iniziata anteriormente all’entrata in
vigore della L. n. 248/2006 (12 agosto 2006) e proseguita oltre tale data. Trattasi, in altre parole, di un problema di
successione di leggi nel tempo che sanzionano condotte di natura permanente quale, per l’appunto, quella in esame.
Va premesso, anzitutto, che nel campo degli illeciti amministrativi trova applicazione il principio del tempus regit
actum, secondo il quale la disciplina applicabile è quella in vigore al momento della commissione della violazione,
senza che – come avviene invece in campo penale – debba valutarsi il principio del favor rei alla luce delle previsioni
sanzionatorie sopravvenute (v. circ. n. 37/2003). Per quanto attiene alla consumazione dell’illecito di natura permanente
tuttavia – come sostenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza maggioritaria (Consiglio di Stato, sez. IV, 25 novembre
2003, n. 7769) – bisogna tenere presente che lo stesso si realizza, non con l’inizio ma con la cessazione del
comportamento lesivo che, di norma, coincide con la data dell’accertamento da parte del personale ispettivo. Nel caso in
esame, pertanto, il rapporto di lavoro "in nero" iniziato prima del 12 agosto 2006 e proseguito oltre tale data rientra nel
campo di applicazione della nuova disciplina introdotta dall’art. 36 bis, comma 7 che prevede, quale organo competente
alla irrogazione della sanzione, la Direzione provinciale del lavoro e non già l’Agenzia delle Entrate.
Facendo riserva di fornire ulteriori e più approfonditi chiarimenti in ordine alle problematiche sopra evidenziate, si
invita il personale ispettivo di attenersi alle indicazioni fornite con la presente circolare.
f.to IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mario Notaro)
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Provinciale del Lavoro di
Servizio Ispezione del lavoro
Via Tel. Fax
Indirizzo e-mail DPL- @lavoro.gov.it
PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEI LAVORI NELL’AMBITO DEL CANTIERE
(art. 36-bis, comma 1, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)
L’anno il giorno del mese di alle ore , i/il sottoscritti/o ufficiale/i di polizia giudiziaria
Ispettori del Lavoro/Addetti alla vigilanza, addetti/o al Servizio Ispezione Lavoro/Nucleo Carabinieri Ispettorato del
Lavoro della intestata Direzione Provinciale del Lavoro, in occasione delle indagini compiute a seguito della visita
ispettiva effettuata presso il cantiere sito in alla via , hanno/ha riscontrato a carico della ditta
avente sede legale in via/p.zza :
l’impiego di personale in calce indicato non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria,
in misura pari al per cento (n. ) del totale dei lavoratori regolarmente occupati dalla ditta
medesima nel cantiere all’atto dell’ispezione (n. )
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, in
quanto ,
Per quanto precede, a norma dell’art. 36-bis, comma 1, del D.L. n. 223/2006, come convertito con modificazioni
dalla L. n. 248/2006, i/il sottoscritti/o adottano/adotta col presente atto, con decorrenza ed efficacia immediata,
dalla data di notifica dello stesso,
PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEI LAVORI
NELL’AMBITO DEL CANTIERE EDILE SOPRA IDENTIFICATO.
In proposito si avverte che il presente provvedimento sarà revocato esclusivamente a condizione che si accerti:
la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
il ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al D.Lgs. n. 66/2003 e
successive modificazioni.
Si avverte, inoltre, che:
– è comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti;
– in caso di prosecuzione dei lavori in violazione del presente provvedimento si provvederà ad informare l’Autorità
Giudiziaria per violazione dell’art. 650 del codice penale.
Si informa, altresì, che si provvederà a dare notizia tempestivamente ai competenti uffici del Ministero delle
infrastrutture dell’adozione del presente provvedimento di sospensione al fine dell’emanazione da parte di questi
ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a
gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione, nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non
inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non superiore a due anni.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Direttore della Direzione Regionale
del Lavoro (art. 1, DPR n. 1199/1971), entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale (legge n. 1034/1971, come modificata dalla legge n. 205/2000) entro 60 giorni
dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato (art. 8, DPR n. 1199/1971), entro 120 giorni
dalla notifica.
Il presente provvedimento di sospensione è altresì inviato in copia al committente Sig./Ditta
residente/avente sede legale in alla via , per l’opportuna conoscenza e per le eventuali determinazioni
di competenza.
I/IL VERBALIZZANTI/E
…………………………………….
ELENCO LAVORATORI IRREGOLARI (generalità e mansioni):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
RELATA DI NOTIFICA
sottoscritto/i quale in servizio presso l’intestata Direzione Provinciale del Lavoro ha/hanno notificato il presente verbale a
Ditta
sede legale a via n.
• mediante consegna in busta chiusa al Sig.
identificato a mezzo di
nella sua qualità di
• mediante invio di raccomandata A.R. dall’Ufficio Postale di
Data e luogo Firma del/dei verbalizzante/i
RELATA DI NOTIFICA
sottoscritto/i quale in servizio presso l’intestata Direzione Provinciale del Lavoro ha/hanno notificato il presente verbale a
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