Il testo del Codice pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ha introdotto le seguenti novità in ambito penale.
Vedi anche:”Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”
Le novità penali introdotte dal Codice
Ecco l’elenco delle novità:
– la disciplina della bancarotta e degli altri reati fallimentari è stata spostata Titolo IX del nuovo Codice, dedicato alle “Disposizioni penali” (artt. 322-347). Sul punto, è bene segnalare che la legge fallimentare (r.d n. 267 del 1942) – comprese le disposizioni penali sulla bancarotta – non è stata abrogata, restando disciplinati dalla normativa attualmente vigente i ricorsi e le domande pendenti alla data di entrata in vigore del decreto in esame (nonché le procedure aperte a seguito della definizione di tali ricorsi e domande), come anche le procedure pendenti alla medesima data.
– il concetto di “fallimento” e l’accezione di fallito vengono eliminati e sostituiti con quello di “liquidazione giudiziale” (la procedura mantiene le medesime caratteristiche essenziali di quella fallimentare)
In ragione di ciò, tutte le fattispecie penali sono state modificati, in ragione dell’intervento lessicale imposto dal venir meno di concetti come “fallimento”, “procedura fallimentare” e “fallito”.
La disposizione transitoria di cui all’art. 389 prevede che le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo restino disciplinate dalla legge fallimentare, anche agli effetti penali; nella sostanza, per i fatti ad esse relativi continueranno cioè ad applicarsi le disposizioni penali della legge fallimentare.
L’intervento normativo non vi è spazio per sostenere che la mutata disciplina della legge extrapenale (la sostituzione del fallimento con la liquidazione giudiziale) comporti una abolitio criminis ex art. 2 co. 2 c.p.
Nel dossier del Servizio Studi del Senato a pag. 119/120 si legge: “tra le limitatissime modifiche, si segnalano: al capo I (reati commessi dall’imprenditore in liquidazione giudiziale), l’abrogazione espressa dell’art. 221 legge fallimentare, che prevede che in caso di applicazione del rito sommario nel fallimento, le pene per la bancarotta, il ricorso abusivo al credito e la denuncia di creditori inesistenti sono ridotte di un terzo; l’art. 373 del provvedimento abroga espressamente tale disposizione che fa riferimento al non più attuale rito sommario; al capo II (reati commessi da persone diverse dall’imprenditore in liquidazione giudiziale) l’abrogazione espressa dell’art. 235 da parte del sopra citato art. 373 della disciplina penale per l’omessa trasmissione dell’elenco dei protesti cambiari al presidente del tribunale, obbligo non più in vigore (art. 235 L. fall.); al capo IV (reati commessi nelle procedure di sovraindebitamento e di composizione della crisi), nel nuovo art. 344: viene omesso, tra i reati di falso del debitore, il riferimento al reato di omissione di beni dell’inventario(nella domanda di liquidazione di cui all’art. 14 della vigente legge n. 3 del 2012, sul sovraindebitamento); il nuovo comma 2 sanziona il debitore incapiente che, per accedere all’esdebitazione produce documenti falsi o contraffatti o distrugge quelli che permettono la ricostruzione della propria situazione debitoria. E’, infine, sanzionato dal nuovo art. 345 le falsità nelle attestazioni dei componenti degli organismi di composizione della crisi (OCRI) relative ai dati aziendali del debitore che voglia presentare domanda di concordato preventivo o accordo di ristrutturazione dei debiti (crf art. 19, co. 3). Nonostante costituisca autonoma disposizione del decreto, la relazione illustrativa precisa, tuttavia, che questa non ha carattere di novità risultando modellata su quella dell’art. 342 (falsità in attestazioni per l’accesso al concordato) che, a sua volta, riproduce il contenuto dell’art. 236-bis (falso in attestazioni e relazioni) della legge fallimentare”.
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La tutela del debitore nella gestione della crisiAlla luce della riforma fallimentare, pubblicata in G.U. il 14 febbraio 2019, emerge un maggiore rispetto per il debitore: vengono infatti messi a sua disposizione diversi strumenti, allo scopo di gestire al meglio le situazioni di crisi e consentire la continuità del ciclo produttivo. I nuovi istituti di composizione della crisi e dell’insolvenza danno la possibilità di assommare le posizioni debitorie in un unicum procedurale che non necessariamente va gestito in tribunale, ma che può essere trattato, preliminarmente, presso gli OCC o gli OCRI. Non solo, attraverso un maggiore controllo interno ed esterno in seno alle aziende, che a volte potrebbe sembrare eccessivo ed invasivo, esse saranno tenute a monitorare la propria situazione economica e finanziaria, i propri equilibri, la propria gestione proprio al fine di prevenire e gestire la crisi in maniera adeguata, anche attraverso la previsione di misure premiali, per chi cerchi di affrontare le prime avvisaglie della crisi. In questo testo, non ci si limita ad affrontare la crisi dal punto di vista del debitore imprenditore, ma la si affronta anche dal punto di vista del debitore artigiano o professionista, nonché dal punto di vista del debitore rappresentato da privati cittadini o nuclei familiari e dal debitore vittima dei reati di usura ed estorsione. Accanto ad un’analisi giuridica, processuale, procedimentale e normativa che permea la trattazione, a ben vedere, tra le righe vi è sempre un approccio che parte dalla massima considerazione per il debitore.Cira Di Feo Mediatore, arbitro, gestore della crisi da sovraindebitamento. Avvocato specializzato in diritto della Unione Europea, risoluzione alternativa delle controversie, gestione della crisi da insolvenza e sovraindebitamento dei privati e delle imprese, antiusura. Responsabile scientifico della Legal Professional Network, network professionale che si occupa di mediazione civile, arbitrato e consulenza in materia di sovraindebitamento. Presidente della rete dei comuni S.O.S. SOVRAINDEBITAMENTO.FORMULARIO L’acquisto del volume include la possibilità di accedere al materiale on line. All’interno sono presenti le istruzioni per effettuare l’accesso all’area.La collana dedicata al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza prende in esame le novità della riforma attuata dal D.lgs n.14/2019 ed è diretta a tutti i Professionisti che agiscono nel settore delle procedure concorsuali: le opere che ne fanno parte trattano la tematica nel suo complesso, con uno sguardo d’insieme su ciò che cambia e un’analisi dettagliata e approfondita delle singole fattispecie. I volumi proposti rappresentano uno strumento di apprendimento rapido, concreto ed efficace: l’ideale per padroneggiare gli istituti appena emanati e farsi trovare preparati all’appuntamento con la loro pratica applicazione, sia in sede stragiudiziale che processuale. Cira Di Feo | 2019 Maggioli Editore 38.00 € 36.10 € |
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