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Formulario delle procedure di concordato nella crisi d’impresa
Il Volume, aggiornato al D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 (G.U. n.152 del 01-07-2022) con formule commentate, vuole essere uno strumento di ausilio per tutti i professionisti che si occupano del “salvataggio” delle imprese in crisi. La struttura del formulario presenta in primis una fotografia attuale delle procedure di composizione della crisi d’impresa. Segue una serie di modelli, scaturite dallo studio costante e dalla diretta esperienza professionale dell’Autrice, compilate con contenuti verosimili che illustrano la realtà delle situazioni per le imprese in crisi. La progettazione del piano di intervento deve articolarsi su due macro-aree: la stabilizzazione della crisi attraverso l’attivazione di azioni di emergenza di breve/brevissimo periodo e la costruzione, in parallelo, di un piano di rilancio sul medio-lungo periodo. Liberarsi dai debiti è quindi possibile come è altrettanto possibile superare la crisi, consentendo all’impresa (come anche a soggetti diversi dall’impresa) di sfruttare la crisi come un’opportunità di rinascita. Rosanna Cafaro Avvocato Cassazionista. Giudice Onorario presso il Tribunale di Brindisi. Formatore Onorario decentrato per i Magistrati. Specializzazione universitaria in Diritto del Commercio Internazionale; Master in Direzione Aziendale; Master per Consulenti di Investimento; Master in Marketing e Comunicazione; Diploma in Disciplina comunitaria dei Consumatori; Esperto in ADR. Coordinatore Nazionale Unità Territoriali e Addetto Stampa Nazionale di ADUC-Funzione sociale. Formatore accreditato CNF in materia di diritto bancario e finanziario. Mediatore in materia di consumo e bancaria, PDG Ministeriale n. 902 del 19.7.2012. Fondatore del Centro Studi sull’Arbitrato e le ADR – CSA Lecce. Ha ricoperto in passato alcuni incarichi pubblici a Lecce. Autrice di oltre 40 pubblicazioni in materia consumeristica, diritto bancario e finanziario.
Rosanna Cafaro | 2022 Maggioli Editore
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Lo strumento concordatario è un istituto introdotto nel settembre 2012, che consente all’azienda in crisi di presentare la domanda di concordato preventivo “con riserva” o “in bianco”, bloccando così le azioni dei creditori, ma riservandosi di depositare piano di risanamento e ulteriore documentazione in un secondo momento, indicato dal Giudice Delegato.
Il Decreto del fare ha introdotto regole restrittive, aumentando oneri per i debitori e controlli del Tribunale, posto che non va confuso il concordato con l’autodenuncia di fallimento.
Il Decreto Sviluppo consente all’imprenditore di depositare solo il ricorso con la domanda di concordato e riservandosi di depositare in un secondo momento gli allegati, beneficiando delle protezioni proprie del concordato preventivo senza la presentazione della necessaria documentazione.
La procedura mira alla riorganizzazione (rehabilitation) e non già alla liquidazione, simile alla vecchia amministrazione controllata, in quanto le imprese in difficoltà economiche possono far autorizzare dal Tribunale un piano per pagare i creditori senza, tuttavia, essere costrette a liquidare immediatamente le proprie attività.
Ovviamente, occorre essere certi di disporre dei fondi poi necessari, evitando di sfociare in un’autodenuncia di fallimento, e di saper illustrare con il ricorso per l’ammissione alla procedura anche un piano di concordato, in cui sono descritte analiticamente le modalità e i tempi di adempimento della proposta.
Entro il termine assegnato dal Tribunale il debitore può valutare e negoziare il piano, eventualmente anche convertendolo in un accordo di ristrutturazione dei debiti, giovandosi intanto degli effetti della presenta zione del ricorso.
Dopo il deposito e fino al decreto di ammissione, il debitore può compiere atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale, ed atti di ordinaria amministrazione.
Il piano e la documentazione devono essere attestati da un professionista indipendente, cioè un attestatore nominato dall’imprenditore e professioni sta indipendente.
La relazione del professionista deve riguardare sia la veridicità dei dati aziendali, sia la fattibilità del piano: tali requisiti devono persistere anche in relazione alle attestazioni nell’ambito degli accordi di ristrutturazione di debiti.
Qualora il ricorso non venga integrato, oppure in alternativa non sia stato presentato un accordo di ristrutturazione, ovvero siano stati omessi gli obblighi di informativa periodica, il Tribunale può dichiarare l’inammissibilità della proposta e procedere, su istanza del PM o dei creditori, a dichiarare il fallimento del debitore.
Il compenso tendenzialmente si determina sulla base delle attività e delle passività e, per quanto riguarda i professionisti da incarica, anzitutto andrà valutata la dimensione societaria
Il ricorso va accompagnato – a pena di inammissibilità – dalla delibera dell’organo amministrativo della società. La domanda di concordato va pubblicata, a cura del Cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria L’art. 161, 6° comma, L.F. detta le disposizioni sulla presentazione della domanda di concordato
Qualora il termine fissato dal Tribunale decorra inutilmente, l’autorità giudiziaria potrà procedere, previa convocazione del debitore, alla dichiarazione di inammissibilità o in presenza dei presupposti, al fallimento.
È previsto un termine più breve entro il quale presentare la proposta, il piano e la documentazione, ovvero un termine di 60 giorni nel caso in cui sia pendente il procedimento per la dichiarazione di fallimento. Il piano di risanamento attestato, previsto dall’art. 67 comma 3 lett. d) è forse il momento più importante della procedura, e si basa sulla figura-chiave del professionista, iscritto nell’albo dei Revisori contabili, che attesta l’idoneità del piano a conseguire lo scopo e che deve poter operare in modo rapido ed efficace, in sintonia con le altre figure professionali (avvocato ed ingegnere) che concorrono alla predisposizione della strategia di intervento. Per i professionisti incaricati è una grande responsabilità, sia nei confronti dell’impresa oggetto di intervento, sia nei confronti degli organi di controllo (Tribunale), per cui sono necessarie professionalità, capacità ed esperienza specifica.
La pandemia da Coronavirus (nota come Covid 19), propagatasi dal gennaio 2020, ha imposto l’adozione di alcuni correttivi alla disciplina anche del concordato, poiché l’impatto del virus ha coinvolto tutte le imprese italiane (e del mondo), trattandosi di una sfida improvvisa ed epocale, da affrontarsi complessivamente.
Dunque, con il Decreto n. 18 /2020 è stato anche prorogato il termine per il deposito della proposta concordataria e gli obblighi informativi periodici sono sospesi nel lasso di tempo tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020, e la Giurisprudenza di merito si è prontamente adeguata.
Atteso che l’art. l del d.l. n. l l dell’8 marzo 2020 ha sospeso dal 9 al 22 marzo 2020 i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili pendenti, in modo da evitare che in tale arco temporale maturino decadenze, e che l’art. 83 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 ha ulteriormente prorogato tale sospensione fino al 15 aprile 2020, alcuni Tribunali hanno prorogato di diritto il termine per il deposito della proposta concordataria per un numero di giorni pari all’arco temporale intercorrente tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020, sospendendo nel medesimo lasso di tempo anche gli obblighi informativi.
Si profila, tuttavia, uno slittamento alla primavera del 2022 per l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa, stante l’orientamento della Commissione ministeriale istituita dalla ministra della Giustizia Marta Cartabia.
L’attuale data fissata per l’entrata in vigore della nuova disciplina sarebbe fissata per il 10 settembre 2021.
Il motivo del rinvio starebbe non solo nella necessità di adeguarsi alla normativa comunitaria, ma anche nel perdurare dell’emergenza pandemica che continua a tenere sotto scacco l’economia delle imprese.
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Formulario delle procedure di concordato nella crisi d’impresa
Il Volume, aggiornato al D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 (G.U. n.152 del 01-07-2022) con formule commentate, vuole essere uno strumento di ausilio per tutti i professionisti che si occupano del “salvataggio” delle imprese in crisi. La struttura del formulario presenta in primis una fotografia attuale delle procedure di composizione della crisi d’impresa. Segue una serie di modelli, scaturite dallo studio costante e dalla diretta esperienza professionale dell’Autrice, compilate con contenuti verosimili che illustrano la realtà delle situazioni per le imprese in crisi. La progettazione del piano di intervento deve articolarsi su due macro-aree: la stabilizzazione della crisi attraverso l’attivazione di azioni di emergenza di breve/brevissimo periodo e la costruzione, in parallelo, di un piano di rilancio sul medio-lungo periodo. Liberarsi dai debiti è quindi possibile come è altrettanto possibile superare la crisi, consentendo all’impresa (come anche a soggetti diversi dall’impresa) di sfruttare la crisi come un’opportunità di rinascita. Rosanna Cafaro Avvocato Cassazionista. Giudice Onorario presso il Tribunale di Brindisi. Formatore Onorario decentrato per i Magistrati. Specializzazione universitaria in Diritto del Commercio Internazionale; Master in Direzione Aziendale; Master per Consulenti di Investimento; Master in Marketing e Comunicazione; Diploma in Disciplina comunitaria dei Consumatori; Esperto in ADR. Coordinatore Nazionale Unità Territoriali e Addetto Stampa Nazionale di ADUC-Funzione sociale. Formatore accreditato CNF in materia di diritto bancario e finanziario. Mediatore in materia di consumo e bancaria, PDG Ministeriale n. 902 del 19.7.2012. Fondatore del Centro Studi sull’Arbitrato e le ADR – CSA Lecce. Ha ricoperto in passato alcuni incarichi pubblici a Lecce. Autrice di oltre 40 pubblicazioni in materia consumeristica, diritto bancario e finanziario.
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