Cosa prevede il Codice della Strada
Se lalterazione/contraffazione è involontaria scatta la contravvenzione amministrativa da un minimo di 1.988 a un massimo di 7.943 mentre, nel caso in cui lautomobilista abbia volontariamente alterato la targa coprendo o modificando numeri o lettere della stessa, si commette reato, con conseguente cumulo di sanzione amministrativa e sanzione penale. ( Cass. Sent. n. 7614/17).
Tutte le informazioni le puoi trovare nel seguente prontuario:
Prontuario delle violazioni al CODICE DELLA STRADA e alle leggi sulla circolazione dei veicoli
Massimo Ancillotti – Giuseppe Carmagnini, 2016, Maggioli Editore
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Il Codice della Strada (CDS art. 100 comma 14) prevede infatti: chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate, è punito ai sensi del codice penale ( Cass. n. 7614/17).Viene in considerazione, in tal caso, il reato di uso di atto falso.
Altra ipotesi in parte diversa si verifica allorchè lautomobilista , scegliendo una formalieve di illecito, si limita a sporcare la targa con del fango o ad applicare del nastro adesivo, al fine di rendere illeggibili le lettere o i numeri della stessa.
In questo caso la sanzione risulta più lieve: il Codice della Strada prevede, infatti, una sanzione amministrativa da 41,00 ad 168,00; gli stessi importi sono previsti in caso di superamento più lieve dei limiti di velocità.
In tale ipotesi, inoltre, non scatta la decurtazione dei punti dalla patente.
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