Codici causali contributo periti industriali e casalinghe

Allegati

L’Agenzia delle Entrate, Divisione Servizi/Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, con due differenti risoluzioni ha provveduto alla riattivazione della causale per il versamento, tramite modello F24, dei contributi di spettanza dell’Ente di Previdenza dei periti Industriali e dei periti industriali laureati (“EPPI” risoluzione n. 53/E/2023) e alla soppressione dei codici tributo inerenti “Versamenti al fondo pensioni casalinghe” (denominata “PCAS”) e “Versamenti al fondo pensioni casalinghe – aziende convenzionate” “denominata PSCO” (risoluzione n. 54/E/2023).

Per approfondimenti si consiglia: Codice tributario 2024

Indice

Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 54/2023

Ris.-AE-n.-54-E-2023.pdf 683 KB

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1. Riattivazione causale contributo per i periti industriali

La disciplina del sistema dei versamenti unitari e della compensazione, cui afferiscono anche l’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (“EPPI”), trova riferimento all’art. 17 [1] del d.ls. n. 241/1997 [2].
Con convenzione tra l’Amministrazione Finanziaria e l’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (“EPPI”), è stato regolamentato il servizio di riscossione, attraverso modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti al proprio Ente di appartenenza.
Per completezza dell’esposizione giova ricordare che con la risoluzione n. 19/E del 17 febbraio 2015, era stata istituita la causale contributo “E068” denominata “EPPI – Saldo contributivo – art. 8, c. 1, del Regolamento di previdenza”, per il versamento delle somme di pertinenza tramite modello F24. Successivamente la medesima causale veniva soppressa, con risoluzione n. 52/E del 9 luglio 2018, a decorrere dal 18 luglio 2018.
Su istanza dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (“EPPI”), con la risoluzione n. 53/E/2023, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto alla riattivazione della summenzionata causale contributo “E068”.
In sede di compilazione del modello F24, la causale in argomento è esposta nella sezione  “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
nel campo “codice ente”, il codice “0009”;
nel campo “codice sede”, nessun valore;
nel campo “codice posizione”, nessun valore;
nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno nel quale si effettua il versamento, nel formato “MM/AAAA”.

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2. Soppressione delle causali contributo “PCAS” e “PSCO”

Con riferimento alle casalinghe, con nota n. n. 0100680 del 13/09/2023, l’INPS ha chiesto la soppressione delle causali contributo indicate come segue:
– “PCAS” denominata “Versamenti al fondo pensioni casalinghe”;
– “PSCO” denominata “Versamenti al fondo pensioni casalinghe – aziende convenzionate”.
L’Amministrazione Finanziaria ha disposto la soppressione delle suddette causali contributo con effetto immediato.

Note

  1. [1]

    L’art. 17 (rubricato – Oggetto -) del d.lgs. 241/1997, testualmente, dispone che: 1. I contribuenti titolari di partita IVA eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello  stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche  presentate  successivamente  alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.
    2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell’articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
    b) all’imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all’articolo 74;
    c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto;
    d) all’imposta prevista dall’articolo 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
    e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
    f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
    g) ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
    h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell’articolo 20“.

  2. [2]

    DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1997, n. 241 – Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

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Avvocato Rosario Bello

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