Codici tributo, trattamento di fine rapporto e fondo integrativo contrattuale

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L’Agenzia delle Entrate, Divisione Servizi/Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, con due differenti risoluzioni ha provveduto all’istituzione del codice tributo “1250” denominato “Acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto” (risoluzione n. 42/E/2023) e alla soppressione dei codici tributo inerenti il Fondo integrativo contrattuale “ex fissa” (risoluzione n. 43/E/2023).

Per approfondimenti si consiglia: Il lavoro subordinato

Indice

Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 42/2023
Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 43/2023

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1. Codice tributo “1250” denominato “Acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto (risoluzione n. 42/E/2023)

L’Amministrazione Finanziaria con la risoluzione n. 42/E/2023 ha istituito il codice tributo “1250” denominato “Acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto”. Con riferimento all’individuazione di alcune fattispecie residuali, con la risoluzione in scrutinio, l’AE ha disposto la riattivazione del suddetto codice tributo “1250”, con la finalità di permettere il completamento del recupero in compensazione, mediante modello F24, dei crediti residui maturati in merito al versamento delle somme di cui all’art. 3 [1], commi 211 e ss. della l.n. 662/1996 [2].
Per completezza dell’esposizione, giova ricordare che il codice tributo “1250” è esposto nella sezione “ERARIO” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, riportando nel campo “anno di riferimento” l’anno (nel formato “AAAA”) a cui si riferisce l’operazione.
Sulla scorta del dettato normativo di cui all’art. 37 [3], co. 49-bis, del d.l. n. 223/2006 [4], il modello F24 contenente l’utilizzo in compensazione del suddetto codice tributo “1250” deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto della delega di pagamento. 

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2. Soppressione dei codici tributo inerenti il Fondo integrativo contrattuale “ex fissa” (risoluzione n. 43/E/2023)

L’Amministrazione Finanziaria con la risoluzione n. 43/E/2023 ha provveduto alla soppressione dei codici tributo relativi il Fondo integrativo contrattuale “ex fissa”. Con risoluzioni n. 15/E/2006 e n. 74/E/2012, l’AE ha istituito i codici tributo per il pagamento, dei codici tributo per il pagamento, mediante i modelli “F24 accise” e “F24 enti pubblici”, dei contributi previdenziali e assistenziali di pertinenza dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI). Successivamente all’avvenuta cessazione della gestione da parte dell’INPGI del Fondo Integrativo contrattuale “ex fissa”, il medesimo Istituto ha chiesto la soppressione dei relativi codici.
Ciò detto, l’Agenzia delle Entrate sopprime i codici tributo seguenti utilizzabili in sede di compilazione dei rispettivi modelli di versamento:
F24 accise“:
“FA01” – “Addizionale Fondo Integrativo”;
“FA02” – “Addizionale Fondo Integrativo pregressi”;
“F001” – “Contributi Fondo Integrativo”;
“F002” – “Contributi Fondo Integrativo pregressi”;
“F003” – “Rata Condono Previdenziale Fondo Integrativo”;
“F004” – “Differenze Contributi Fondo Integrativo”;
“FV01” – “Contributi Fondo Integrativo dovuti per accertamento ispettivo”;
“FV02” – “Sanzioni Civili Fondo Integrativo dovute per accertamento ispettivo”;
“FS01” – “Sanzioni civili Fondo Integrativo”;
“FR01” – “Contributi Fondo Integrativo – Gruppo RAI”;
 “FR02” – “Contributi Fondo Integrativo pregressi – Gruppo RAI”;
“FR03” – “Rata Condono Previdenziale Fondo Integrativo – Gruppo RAI”;
“FR04” – “Differenze Contributi Fondo Integrativo – Gruppo RAI”;
“FRV1” – “Contributi Fondo Integrativo dovuti per accertamento ispettivo – Gruppo RAI”;
 “FRV2” – “Sanzioni civili Fondo Integrativo dovute per accertamento ispettivo – Gruppo RAI”;
“FRS1” – “Sanzioni civili Fondo Integrativo” – Gruppo RAI”.
F24 enti pubblici”:
“FA01” – “Addizionale Fondo Integrativo”;
“FA02” – “Addizionale Fondo Integrativo Pregressi”;
“F001” – “Contributi Fondo Integrativo”;
“F002” – “Contributi Fondo Integrativo Pregressi”;
“F003” – “Rata Condono Previdenziale Fondo Integrativo”;
“F004” – “Differenze Contributi Fondo Integrativo”;
“FV01” – “Contributi Fondo Integrativo dovuti per accertamento ispettivo”;
“FV02” – “Sanzioni civili Fondo Integrativo dovute per accertamento ispettivo”;
“FS01” – “Sanzioni civili Fondo Integrativo”.

Note

  1. [1]

    Art. 3 rubricato – Disposizioni in materia di entrata – l.n. 662/1996.

  2. [2]

    LEGGE 23 dicembre 1996, n. 662 – Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

  3. [3]

    Art. 37 rubricato – Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario – dl 223/2006.

  4. [4]

    DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223 – Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale –

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