Collegamento causale esclusivo in una sentenza del Tribunale di Foggia

La sentenza offre una concreta applicazione del principio del collegamento causale esclusivo, superando la presunzione ex. srt. 2054 II comma cc.

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Nella sentenza numero 2058 del 05.09.2024 il giudice unico del Tribunale di Foggia, dott.ssa Maria Elena de Tura, pone in essere una concreta applicazione del principio del collegamento causale esclusivo così superando la presunzione ex. art. 2054 II comma cc. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile: La Riforma Cartabia della giustizia civile

Tribunale di Foggia -sez. I civ.- sentenza n.2058 del 05-09-2024

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Indice

1. I fatti di causa e i giudizi di merito


Pubblichiamo e commentiamo volentieri questa sentenza di merito del Tribunale di Foggia (GU dott.ssa Maria Elena de Tura), perché interessante in ordine all’applicazione dell’art. 2054 II comma cc, e dell’onere probatorio posto a carico del danneggiato, sul quale si è scritto, si scrive e si scriverà, atteso che è una delle questioni più dibattute e al limite tra merito e legittimità.
La questione fattuale si può riassumere come segue.
Si tratta di uno scontro tra due veicoli, una macchina agricola e una vettura, che si determina per responsabilità esclusiva per colpa di quest’ultima. In particolare l’autovettura, in tratto curvilineo e a causa della velocità eccessiva, perdeva il controllo del veicolo e invadeva l’opposta corsia, cagionando danni alla macchina agricola.
Sui luoghi intervenivano i Carabinieri, e ai fatti assisteva anche un testimone che veniva escusso nell’immediatezza dai militari.
La compagnia assicurativa del veicolo inviava l’offerta nella fase stragiudiziale, che veniva trattenuta in acconto dal danneggiato, con conseguente giudizio di merito. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile: La Riforma Cartabia della giustizia civile.

FORMATO CARTACEO

La Riforma Cartabia della giustizia civile

Aggiornata ai decreti attuativi pubblicati il 17 ottobre 2022, la presente opera, che si pone nell’immediatezza di questa varata “rivoluzione”, ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile. Analizzando tutti i punti toccati dalla riforma, il volume tratta delle ricadute pratiche che si avranno con l’introduzione delle nuove disposizioni in materia di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, nonché di processo di cognizione e impugnazioni, con uno sguardo particolare al processo di famiglia, quale settore particolarmente inciso dalle novità. Un focus è riservato anche al processo del lavoro, quale rito speciale e alle nuove applicazioni della mediazione e della negoziazione assistita, che il Legislatore pare voler nuovamente caldeggiare. Francesca SassanoAvvocato, è stata cultrice di diritto processuale penale presso l’Università degli studi di Bari. Ha svolto incarichi di docenza in numerosi corsi di formazione ed è legale accreditato presso enti pubblici e istituti di credito. Ha pubblicato: “La nuova disciplina sulla collaborazione di giustizia”; “Fiabe scritte da Giuristi”; “Il gratuito patrocinio”; “Le trattative prefallimentari”; “La tutela dell’incapace e l’amministrazione di sostegno”; “La tutela dei diritti della personalità”; “Manuale pratico per la protezione dell’incapace”; “Manuale pratico dell’esecuzione mobiliare e immobiliare”; “Manuale pratico delle notificazioni”; “Manuale pratico dell’amministrazione di sostegno”; “Notifiche telematiche. Problemi e soluzioni”.

Francesca Sassano | Maggioli Editore 2022

2. Il giudizio e il collegamento causale esclusivo


Nel corso del giudizio si svolgeva l’attività istruttoria solita, e quindi l’escussione del teste e la consulenza tecnica, e il Giudice in sentenza si trova a dover decidere sulla questione ex. art. 2054 II comma cc sollevata dall’assicuratore.
In particolare la difesa della compagnia assicurativa affermava che non si era raggiunta la prova, nel corso del giudizio, della assenza di corresponsabilità del danneggiato, con conseguente inevitabile attribuzione allo stesso della decurtazione del risarcimento ex. art. 2054 II comma cc.
Il Giudice unico giunge all’accertamento della piena responsabilità dell’assicurato applicando la teoria del collegamento causale esclusivo, in virtù della quale se la condotta colposa di Tizio è da sola idonea a giustificare il sinistro, tutto il resto è irrilevante.
Riportiamo quasi alla lettera il ragionamento svolto in sentenza, poiché assolutamente chiaro e lineare.
La giurisprudenza di legittimità sostiene che, in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall’art. 2054, comma 2, c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro; ne consegue che l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l’altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, comma 1, c.c. ) e che la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto — e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro — ma può anche indirettamente risultare tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista (Cass. n. 12884/2021; Cass.n. 6941/2021; Cass. n. 14379/2019; Cass. n. 13672/2019).
Da ciò consegue che il Giudice, in caso di sinistro, dovrà prima di tutto valutare se esso sia stato causato in maniera evidente dal comportamento esclusivo di uno solo dei conducenti, sicché solo in tal caso l’altro conducente sarà liberato dalla presunzione di concorrente responsabilità, nonché dall’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ove non sussista un evidente ed accertata colpa escludente di uno dei conducenti, allora il Giudice dovrà valutare se anche l’altro conducente si sia, comunque, uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza.

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3. La decisione


Esaminando le prove raccolte il Giudice rileva come non sia in dubbio che l’invasione di corsia dell’autoveicolo abbia cagionato il sinistro, poiché la circostanza emerge dal rapporto di incidente, dalle dichiarazioni del conducente e dall’escussione del teste.
Afferma il Giudice, infatti, dagli atti in possesso di questo Giudice, non è emersa alcuna prova contraria in ordine alla dinamica dell’incidente così come prospettata dall’attore nei suoi scritti, può dirsi pacificamente provato che la responsabilità del sinistro de quo è da ascriversi esclusivamente alla condotta di guida del conducente della Opel, in quanto, se quest’ultimo si fosse attenuto al rispetto delle norme sulla circolazione stradale ed a quelle di normale prudenza, certamente avrebbe evitato l’impatto con la trattrice dell’attore. Trattasi della cd. “teoria del collegamento causale esclusivo”, in quanto, se l’autovettura non avesse invaso la corsia opposta di pertinenza dell’attore, l’incidente non sarebbe avvenuto. Tale orientamento è stato confermato di recente, in un caso simile, in cui era stata addirittura contestata al conducente dell’auto investita, l’alta velocità. Ciò nonostante, la Suprema Corte ha ritenuto di dover attribuire responsabilità esclusiva al veicolo “invasore” della carreggiata altrui (Cass., Ord. n. 19115/2020).
La domanda è quindi pienamente accolta e la tesi dell’assicuratore rigettata.

Michele Allamprese

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