È legittima la delibera con cui l’assemblea decide di collocare delle rastrelliere sulla rampa di accesso al garage condominiale?
riferimenti normativi: art. 1137 c.c.
precedenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. Un., Sentenza del 07/03/2005, n. 4806
Indice
1. La vicenda
L’assemblea di un caseggiato, con la presenza di condomini per 531,7 millesimi ed il voto favorevole di condomini per millesimi 295,4, deliberava di procedere alla collocazione di rastrelliere per biciclette sulla rampa di accesso al garage condominiale. Un condomino e due usufruttuari impugnavano detta delibera che ritenevano invalida. In particolare, ad avviso degli attori, tale delibera appariva nulla e/o annullabile per insussistenza della prescritta maggioranza valida, risultando la stessa comunque lesiva degli interessi degli attori, atteso che le rastrelliere erano state posizionate nei pressi delle finestre del loro locale interrato, determinando un rilevante pregiudizio per la fruibilità dello stesso ed una diminuzione della visuale e della luce. Gli attori avevano rilevato la lesività della delibera già nell’ambito del procedimento di mediazione che si era chiuso senza seguito stante l’assenza del condominio il quale, nelle more, aveva provveduto a rimuovere temporaneamente le rastrelliere, confermando tuttavia la validità della delibera contestata. Il condominio sosteneva che l’azione di annullamento era inammissibile per essere spirato il termine decadenziale. In ogni caso i condomini facevano presente che l’intervenuta installazione delle rastrelliere per bici, oltre ad essere espressione di sensibilità alle tematiche ambientali e come tale da ritenersi moralmente lodevole, non poteva in alcun modo ledere gli interessi degli attori, né gli stessi avevano offerto alcun riscontro probatorio di segno contrario; inoltre contestava l’illegittimo cambio di destinazione d’uso posto in essere dagli attori con riguardo al proprio immobile (convertito da autorimessa C/6 a negozio C/1 senza richiedere la prescritta autorizzazione all’assemblea condominiale), trattandosi di trasformazione non contemplata dal regolamento; di conseguenza in via riconvenzionale i condomini chiedevano che gli attori fossero condannati a ripristinare l’originario status del proprio immobile.
2. La questione
È legittima la delibera con cui l’assemblea stabilisca di collocare rastrelliere per il posteggio di biciclette su un’area comune?
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3. La soluzione
Il Tribunale ha dato ragione al condominio. Lo stesso giudice ha escluso che la delibera assembleare sia invalida, non essendo idonea ad incidere “sui diritti individuali, sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini”. Gli attori, infatti, non hanno provato la pericolosità derivante dal posizionamento delle rastrelliere in discesa lungo la rampa carrabile. Del resto, attraverso l’esame delle fotografie prodotte in giudizio, è stato pure escluso che l’installazione di detti manufatti abbia comportato una significativa limitazione di luce o di aria in danno della proprietà degli attori o prodotto immissioni nocive (che, al più, sarebbero potute derivare dal passaggio di veicoli a motore). E’ stata respinta, però, la domanda riconvenzionale del condominio in quanto il regolamento non vietava espressamente la trasformazione del locale di parte attrice in locale con destinazione negozio, limitandosi ad autorizzare, in via preventiva, alcuni tipi di trasformazione, ritenuti, evidentemente, a priori compatibili con le esigenze di tutela della comunità condominiale.
4. Le riflessioni conclusive
La decisione in commento ha precisato che la delibera con cui l’assemblea stabilisca di collocare rastrelliere per il posteggio di biciclette su un’area comune non è un’innovazione. Si consideri poi che l’uso più intenso di una parte comune è legittimo. Così se la rastrelliera non intralcia il passaggio e/o la manovra di veicoli non può mutare la destinazione del bene comune e, conseguentemente, non costituisce, all’evidenza un’innovazione, rappresentando un ampliamento ed un miglioramento dei servizi comuni fruibili da tutti i condomini (la maggioranza semplice è valida). A conferma di quanto sopra si ricorda che secondo il Tribunale di Savona, se le rastrelliere destinate al parcheggio delle bici in condominio occupano solo una parte del marciapiede condominiale senza ostacolare il transito pedonale, non possono essere considerate una molestia nel possesso degli altri proprietari e non possono neanche essere qualificate come innovazioni, ma una semplice modifica per un suo più comodo ed intenso dell’area da parte di alcuni condomini, senza alcun pregiudizio (Trib. Savona 17 aprile 2013). È stato affermato che l’acquisto e l’installazione di rastrelliere per il parcheggio bici può essere deliberato dall’assemblea anche nel caso in cui il regolamento vieti ogni uso del cortile che non sia d’interesse comune (Trib. Milano 12 dicembre 1994).
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