La disciplina di cui al D.P.R. n. 230 del 2000, art. 39 si riferisce anche al difensore
(Riferimento normativo: d.P.R., 30/06/2000, n. 230, art. 30)
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1. La questione
Un avvocato, nell’interesse di un proprio cliente in stato di detenzione, ricorreva avverso un’ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Palermo con la quale veniva respinta l’istanza autorizzativa allo svolgimento di colloqui telefonici e/o videotelefonici con il medesimo difensore.
In particolare, il ricorrente censurava questo provvedimento adottato in quanto, a suo avviso, adottato senza previo parere del PM e privo di idonea motivazione tale da legittimare la limitazione ad un diritto fondamentale dei detenuti, in tal modo giungendo ad invertire l’onere giustificativo attribuendolo indebitamente al difensore stesso, così parificando il rapporto detenuto/difensore ad altre e diverse posizioni; lamentava quindi la violazione dell’effettività del diritto di difesa, tenuto conto dell’ampia distanza intercorrente tra il luogo della detenzione e il luogo ove il difensore svolgeva l’attività professionale.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il ricorso proposto era ritenuto fondato.
Nel dettaglio, gli Ermellini rilevavano prima di tutto che costituisce ormai principio di diritto consolidato che i provvedimenti con i quali vengono assunte decisioni sulle istanze di colloquio dei detenuti in custodia cautelare, potendo comportare un inasprimento del grado di afflittività della misura, sono ricorribili in Cassazione, ex Cost., art. 111, comma 7 (Sez. 5, Sentenza n. 8798 del 04/07/2013).
Precisato ciò, i giudici di piazza Cavour facevano oltre tutto presente che le conversazioni telefoniche del detenuto con il difensore rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina penitenziaria generale della corrispondenza telefonica di cui all’art. 39 reg. pen., rilevandosi al contempo che, per costante giurisprudenza, “la disciplina di cui al D.P.R. n. 230 del 2000, art. 39, in tema di corrispondenza telefonica, nella parte in cui prevede un limite numerico settimanale e la sottoposizione alla valutazione del direttore dell’istituto di pena, si riferisce anche al difensore, senza alcuna distinzione fra detenuti per condanna definitiva e detenuti ancora sottoposti a processo” (Sez. 1, Sentenza n. 40011 del 21/05/2013).
Oltre a ciò, la Suprema Corte osservava per di più come il difensore ricorrente avesse anche (correttamente) richiamato il fondamentale principio sancito dall’art. 18 Ord. Pen. secondo cui “i detenuti e gli internati hanno diritto di conferire con il difensore, fermo quanto previsto dall’art. 104 del codice di procedura penale, sin dall’inizio della misura o della pena”.
Premesso ciò, per il Supremo Consesso, preso atto di come il giudice territoriale avesse negato i richiesti colloqui telefonici del ricorrente con il difensore (giustificati dell’ampia distanza intercorrente tra il luogo della detenzione (presso la Casa Circondariale di …) e il luogo di svolgimento in … dell’attività professionale del difensore (…), opponendo “l’assenza di ostacoli per i colloqui in presenza”, era di tutta evidenza la non pertinenza della evocata motivazione che, da un lato, non teneva conto della giustificazione invero espressa in seno alla richiesta, dall’altro, non appariva essere rispettosa delle esigenze difensive del detenuto.
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che la disciplina di cui al D.P.R. n. 230 del 2000, art. 39 si riferisce anche al difensore.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che la disciplina di cui al D.P.R. n. 230 del 2000, art. 39, in tema di corrispondenza telefonica, nella parte in cui prevede un limite numerico settimanale e la sottoposizione alla valutazione del direttore dell’istituto di pena, si riferisce anche al difensore, senza alcuna distinzione fra detenuti per condanna definitiva e detenuti ancora sottoposti a processo.
Di conseguenza, alla stregua di tale approdo ermeneutico, questo precetto normativo riguarda anche il difensore, con particolar riguardo a quanto ivi statuito in relazione a siffatto limite e la valutazione del direttore dell’istituto di pena, nella parte in cui questa norma lo richiede.
Ciò posto, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, pertanto, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.
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