L’aver parcheggiato nel periodo estivo una struttura composta da materiale infiammabile a esigua distanza da cassonetti dell’immondizia, essendo a conoscenza dei pregressi episodi, integra una condotta che non risponde agli ordinari canoni di diligenza assumendo i connotati della colpa grave ex art. 1900 c.c.: i beni, altrove, non sarebbero stati colpiti dalle fiamme. Lo ha affermato il Tribunale di Termini Imerese (Sezione Unica Civile, Sentenza 28 aprile 2023, n. 528) così negando l’indennizzo previsto dalla polizza incendio all’assicurato.
Per approfondimenti sul tema: Estimo assicurativo
Indice
1. La richiesta di indennizzo
Un uomo aveva convenuto in giudizio una compagnia di assicurazioni, per ottenere l’indennizzo oggetto della polizza “incendio – eventi speciali” stipulata dal medesimo con la convenuta, con riferimento a un incendio nel quale erano andati distrutti la pizza go-kart di sua proprietà, cinque go-kart e altri beni.
2. Colpa grave se il mezzo viene parcheggiato vicino ai cassonetti
La Compagnia aveva invocato l’inoperatività della polizza in forza della clausola delle c.g.c. in materia di colpa grave, rilevando al contempo che il semirimorchio coi beni appresi dalle fiamme era parcheggiato “in piena estate, vicino a dei cassonetti stracolmi di immondizia ed a rischio incendio”, per l’effetto domandava il rigetto della domanda. Il Tribunale ha condiviso la tesi difensiva della convenuta, la quale aveva richiamato l’esclusione dei danni causati con colpa grave del contraente sul presupposto che il rimorchio, sul quale la pista e i go kart si trovavano, al momento del sinistro fosse parcheggiato a poca distanza da dei cassonetti che in passato erano stati già oggetto di atti incendiari.
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3. L’articolo 1900 c.c.
Il giudice ha quindi osservato che tale clausola riproduce il disposto dell’art. 1900, c. I, cc, in virtù del quale “l’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario” e che, secondo l’indirizzo ermeneutico consolidato della giurisprudenza di legittimità, impone di parametrare il grado di colpevolezza dell’assicurato alla rilevanza della sua condotta nella produzione dell’evento garantito.
4. La negligenza rilevante
Per il Tribunale risulta configurabile una negligenza rilevante, ex art. 1900 c.c., ogniqualvolta l’azione o l’omissione dell’assicurato sia ritenuta causa sufficiente a determinare l’evento. Era infatti emerso che il rimorchio sul quale erano ubicati i pannelli della pista di go kart e i cinque go kart era stato coinvolto nell’incendio propagatosi dai cassonetti dell’immondizia siti dove il mezzo era parcheggiato nello spazio destinato a parcheggio dei veicoli. Un testimone aveva precisato che il rimorchio era parcheggiato dallo stesso lato dei cassonetti, a una distanza di circa 15 metri. La ricostruzione si era evinta, peraltro, dalla denuncia presentata dall’attore nell’immediatezza dei fatti presso la Stazione dei Carabinieri.
5. Condotta non rispondente a ordinari canoni di diligenza
Ebbene, l’aver parcheggiato nel periodo estivo una struttura composta da materiale infiammabile, oltre che dei go kart con benzina nei serbatoi, a soli 15 metri da cassonetti dell’immondizia, essendo a conoscenza dei pregressi episodi incendiari, integra, per il Tribunale, una condotta che non risponde agli ordinari canoni di diligenza assumendo i connotati della colpa grave ex art. 1900 c.c., dovendosi ritenere che ove i beni non si trovassero lì non sarebbero stati colpiti dalle fiamme e dunque non sarebbero andati distrutti. A ciò il Tribunale ha aggiunto che l’assenza di specifiche e puntuali contestazioni alla ricostruzione dei fatti fornita dalla compagnia e l’aver riferito nella denuncia sporta dopo qualche ora dal sinistro di essere a conoscenza dei pregressi atti incendiari posti in essere sui cassonetti in prossimità dei quali si è parcheggiato il rimorchio con materiale infiammabile, rappresentano elementi che confermano la sussumibilità della fattispecie in disamina nell’art. 1900 cc. In definitiva, la domanda è stata rigettata, ricorrendo un’ipotesi di esclusione dell’indennizzabilità del sinistro a causa della condotta gravemente colposa dell’assicurato.
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