Come bisogna interpretare la norma di cui all’articolo 38 comma 1 lettera c) del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 smi laddove viene prevista l’esclusione dalle gare per l’aggiudicazione degli appalti pubblici delle imprese nei confronti dei cui titolari o

Lazzini Sonia 10/01/08
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Il legislatore ha  inteso, con tale espressione, allargare l’area dei reati che possono essere presi in esame ai fini dell’esclusione dalle gare per pubblici appalti, consentendo alle stazioni appaltanti di valutare non solo quelli compiuti nello Stato italiano, ma anche quelli commessi sul territorio di tutta la Comunità Europea.
 
Merita di essere segnalata la sentenza numero 6162 del 24 ottobre 2007 emessa dal Tar Lombardia, Milano in tema di interpretazione dell’articolo 38 del codice dei contratti:
 
<L’espressione “Stato” contenuta nell’inciso normativo di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del d. lgs. 163/06 deve quindi essere interpretata come “stato-comunità” o meglio come Stato membro della Comunità Europea poiché le stazioni appaltanti, per valutare la moralità professionale dell’operatore economico interessato all’aggiudicazione dell’appalto, devono prendere in considerazione i reati compiuti all’interno di tutti gli Stati membri. Tale interpretazione appare conforme alla logica di allargamento dei mercati in vista dell’unificazione delle economie europee poiché in tale contesto il corretto funzionamento del settore degli appalti pubblici necessita che la moralità professionale degli operatori economici venga valutata tenendo conto dei reati compiuti in qualsiasi Stato membro dell’Unione.>
 
ma l’emarginata sentenza è importante anch per il seguente passaggio:
 
< Il Collegio ben conosce il principio in base al quale, ai fini dell’esclusione di un’impresa dalla gara per un pubblico appalto, non è sufficiente il mero richiamo al reato compiuto, ma occorre una valutazione discrezionale della stazione appaltante in merito alla sua qualità ed alla reale incidenza sull’esecuzione del contratto da aggiudicare.
 
Nei provvedimenti impugnati tale valutazione è presente poiché nell’ambito dello scrutinio di un reato che, va ricordato, assume una incidenza diretta sull’esecuzione del contratto in questione, trattandosi di un incidente in cantiere avvenuto per violazione di norme destinate a prevenire gli infortuni sul lavoro, la stazione appaltante ha considerato che quello compiuto fosse “grave” poiché gravi sono state le lesioni che ne sono conseguite, consistenti nell’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per oltre quaranta giorni, con una valutazione immune da palesi difetti logici.>
 
 

Lazzini Sonia

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