Come cambia il pignoramento di crediti presso terzi

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L’articolo 25 del decreto-legge cd. PNRR (n. 19/2024), convertito in Legge n. 56 del 29 aprile, modifica la disciplina del codice di rito, e delle relative disposizioni di attuazione, in materia di pignoramento di crediti presso terzi.
Per info sulla legge di conversione del decreto PNRR consigliamo l’articolo: Decreto cd. PNRR convertito in legge: novità in ambito giustizia
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Indice

1. L’oggetto della novella: pignoramento di crediti


L’articolo 25 (rubricato “Disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi”) va a novellarela disciplina del pignoramento presso terzi contenuta nel codice di rito civile e nelle disposizioni per l’attuazione del codice stesso. Per approfondimenti, il volume Formulario commentato del Nuovo Processo civile 2024 approfondisce online questo aggiornamento.

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Lucilla Nigro | Maggioli Editore 2024

2. Le soglie di maggiorazione


Il comma 1, lett. a), variando l’articolo 546 c.p.c. sugli obblighi del terzo pignorato, inserisce soglie minime di maggiorazione per scaglioni rispetto alla somma precettata. Si stabilisce che dal giorno in cui gli è notificato l’atto di pignoramento ex articolo 543 c.p.c., il terzo è soggetto agli obblighi del custode nei limiti dell’importo precettato aumentato:

  • di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00;
  • 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 fino a 3.200,00 euro;
  • della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro.

3. Le finalità


Si rammenta che la previgente formulazione dell’art. 546 c.p.c. statuiva che, qualunque fosse l’importo precettato, il terzo risultasse sempre obbligato per tale importo, aumentato della metà. Dal fascicolo parlamentare emerge che la novella in questione è preordinata a evitare l’incapienza in sede di assegnazione quando il credito precettato risulti di importo modesto e l’accantonamento effettuato sia assorbito dalle elevate spese di procedura.

4. La perdita di efficacia


Il comma 1 lett. b) introduce nel codice di procedura civile l’art. 551-bis, il quale stabilisce che, salvo che sia già stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione delle somme ovvero si sia estinto o concluso il processo esecutivo, il pignoramento presso terzi perde efficacia decorsi 10 anni decorrenti dalla notifica del pignoramento ovvero di una dichiarazione di interesse al terzo.

5. La notifica della dichiarazione


Tale dichiarazione, ai sensi del comma II del nuovo art. 551-bis c.p.c., può essere notificata dal creditore pignorante oppure dai creditori intervenuti a tutte le parti nonché al terzo, nei due anni precedenti al termine decennale di scadenza del pignoramento, nella finalità di conservarne l’efficacia.

6. Le indicazioni sulla dichiarazione


Per individuare in modo univoco il pignoramento cui è riferita, la dichiarazione di interesse contiene l’indicazione:

  • della data di notifica del pignoramento;
  • dell’ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura esecutiva;
  • delle parti;
  • del titolo esecutivo e del numero di ruolo della procedura;
  • l’attestazione della persistenza del credito;
  • la data di deposito dell’intervento (qualora sia stata depositata dal creditore intervenuto).

7. Il deposito della dichiarazione


La dichiarazione deve essere depositata nel fascicolo dell’esecuzione entro 10 giorni dall’ultima notifica. Il deposito nel termine di 10 giorni è fissato a pena d’inefficacia della dichiarazione di interesse, similmente a quanto disposto dall’articolo 543 c.p.c. per l’omesso deposito nel termine di 10 giorni dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo. In ipotesi di pignoramento presso più terzi, lo stesso perde efficacia unicamente verso i terzi rispetto ai quali non è stata notificata e depositata la dichiarazione in argomento. In mancanza della dichiarazione, decorsi 6 mesi dalla scadenza del termine di efficacia del pignoramento, il terzo risulta liberato dai suoi obblighi.

8. Gli effetti del decorso del termine


I commi III e IV del nuovo art. 551-bis c.p.c. disciplinano gli effetti sostanziali e processuali dell’inutile decorso del termine decennale: il processo esecutivo si estingue di diritto trascorsi 10 anni dall’ultima notifica ai terzi del pignoramento ovvero della successiva dichiarazione e, in ipotesi di più terzi, dall’ultima delle notifiche ai medesimi. L’ultimo comma dispone che lo stesso si applica pure in caso di esecuzione sospesa. Il comma III stabilisce che il nuovo articolo 551-bis si applichi anche alle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore del decreto convertito in legge, e che il pignoramento presso terzi pendente da almeno 8 anni alla data in vigore del medesimo decreto perde efficacia se il creditore procedente o quello intervenuto non procedono alla notifica della dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio entro 2 anni dall’entrata in vigore del decreto convertito.

9. I dati per provvedere al pagamento


Il comma I lettera c) novella l’art. 553 c.p.c., prevedendo che in ipotesi di crediti del terzo esigibili immediatamente o in un termine non superiore a 90 giorni, l’ordinanza di assegnazione emessa dal giudice è accompagnata da una dichiarazione nella quale il creditore comunica al terzo i dati utili per provvedere al pagamento, in conformità al nuovo art. 169-septies delle disposizioni per l’attuazione del codice di rito, introdotto dall’articolo in parola. Viene inoltre previsto che l’obbligo di pagamento del terzo decorre dalla notifica dell’ordinanza di assegnazione e della predetta dichiarazione.

10. Gli interessi


Mediante l’aggiunta di tre nuovi commi all’art. 553 c.p.c., si dispone che, se l’ordinanza di assegnazione non è notificata al terzo entro 90 giorni dalla sua pronuncia ovvero comunicazione, unitamente alla predetta dichiarazione, i crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo. Gli interessi ricominciano a decorrere dalla notifica dell’ordinanza e della dichiarazione.

11. La notifica dell’ordinanza di assegnazione


Viene previsto che l’ordinanza di assegnazione diventa inefficace se non viene notificata al terzo entro 6 mesi dalla scadenza del termine decennale di cui all’art. 551-bis. L’ultimo, nuovo comma dell’art. 553 c.p.c., prevede che l’ordinanza di assegnazione venga comunicata dalla cancelleria ai terzi pignorati i cui indirizzi pec risultino dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale ai sensi dell’articolo 3-bis, comma IV-quinquies, del Codice dell’amministrazione digitale.

12. La disciplina transitoria


Il comma IV contiene una disciplina transitoria, disponendo che i crediti già assegnati ai sensi dell’art. 553 del codice di rito civile alla data di entrata in vigore del decreto in commento, cessano di produrre interessi ove l’ordinanza di assegnazione non sia notificata, unitamente alla dichiarazione di interesse, al terzo pignorato entro 90 giorni dalla medesima data, e che gli interessi stessi riprendano a maturare dalla notifica dell’ordinanza nonché della dichiarazione precitate.

13. L’ordinanza di estinzione


Il comma 1 lettera d), novellando l’art. 630 c.p.c., dispone che l’ordinanza del giudice dell’esecuzione tramite cui viene dichiarata l’estinzione del processo esecutivo per mancata prosecuzione o riassunzione nei termini di legge, è comunicata dalla cancelleria alle parti se pronunciata fuori dall’udienza e, in ogni caso, ai terzi pignorati i cui indirizzi pec risultino dai pubblici registri ovvero che abbiano eletto domicilio digitale speciale.

14. La notifica entro 2 anni


Il comma V dispone che, se alla data di entrata in vigore del decreto in discorso sono decorsi almeno 8 anni dalla notifica al terzo del pignoramento ed è stata pronunciata ordinanza di assegnazione, quest’ultima perde la efficacia se non viene notificata entro 2 anni dall’entrata in vigore del decreto stesso, con derivante liberazione del terzo dagli obblighi derivanti dall’art. 546 c.p.c.

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Avv. Biarella Laura

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