(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 61, n. 5)
Il fatto
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del riesame, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero avverso un’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore, aveva respinto la richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti di indagati per il reato di cui agli artt. 110, 640, comma 1 n. 2 bis cod. pen., disponendo nei confronti di costoro la misura degli arresti domiciliari.
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I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione il difensore degli indagati deducendo, quale unico motivo, inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen.
assumendo i ricorrenti come il Tribunale non avesse fatto buon uso dei principi ermeneutici chiariti in numerose pronunce di legittimità secondo le quali, con riferimento al reato di truffa, la sola età non può essere posta a fondamento dell’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen. al punto che, per motivare le proprie determinazioni, aveva fatto riferimento a casi applicativi dell’aggravante relative ad altre fattispecie di reato senza porre in essere quel necessario accertamento in concreto dei presupposti fondanti la sussistenza della stessa dato che la configurabilità dell’aggravante della “minorata difesa” non può fondarsi su una valutazione meramente presuntiva giacché la stessa confliggerebbe apertamente con la necessità di interpretazione conforme a Costituzione delle norme incriminatrici e di quelle che ne aggravano la dimensione sanzionatoria.
Nella fattispecie, secondo la difesa, non si era in presenza di “minorata difesa” bensì di suggestione indotta dall’abilità degli autori della truffa di far cadere in errore con artifizi e raggiri la propria vittima a prescindere dall’età stessa.
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
I ricorsi venivano dichiarati inammissibili per le seguenti ragioni.
Si osservava a tal proposito innanzitutto la sussistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 5 cod. pen., l’età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza della vittima dovendo essere valutata la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità del soggetto passivo dalla quale l’agente trae consapevolmente vantaggio (cfr., Sez. 2, n. 47186 del 22/10/2019)
Orbene, declinando tale criterio ermeneutico rispetto al caso di specie, gli Ermellini osservavano in particolare come, sulla scorta di quanto emerso in fase di merito, l’età avanzata avesse reso la vittima ingenua e vulnerabile e aveva consentito di poterla facilmente ingannare avvalorando ciò quindi la sussistenza dell’aggravante de qua.
I ricorsi proposti, quindi, venivano dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di duemila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
La decisione in esame è interessante nella parte in cui si spiega in che modo deve essere inteso il riferimento all’età richiamato dall’art. 61, n. 5, c.p..
Difatti, in questa pronuncia, citandosi un precedente conforme, viene postulato che, ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 5 cod. pen. (ossia “l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”), l’età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza della vittima dovendo essere valutata la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità del soggetto passivo dalla quale l’agente trae consapevolmente vantaggio.
Tale pronuncia, quindi, deve essere presa nella dovuta considerazione al fine di verificare la sussistenza di questo elemento accidentale del reato.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica giuridica, dunque, non può che essere positivo.
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